LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
Norme transitorie
Art. 56
Istituzione del fondo regionale per l'eliminazione
e il superamento delle barriere architettoniche
1. E' istituito un fondo regionale per concorrere al sostegno
finanziario degli interventi per l'eliminazione e il superamento
delle barriere architettoniche.
2. Il fondo regionale di cui al comma 1 e' destinato ad integrare le
risorse finanziarie assegnate, per la medesima finalita', dallo Stato
ai sensi dell'art. 10 della Legge 9 gennaio 1989, n. 13, nell'ipotesi
in cui le somme attribuite alla Regione non siano sufficienti a
coprire l'intero fabbisogno dei Comuni.
3. La Giunta regionale, con il medesimo atto con il quale attribuisce
ai Comuni le risorse statali, provvede anche alla ripartizione, in
proporzione, delle risorse finanziarie del fondo regionale.
NOTA ALL'ART. 56
Comma 2
Il testo dell'art. 10 della Legge 9 gennaio 1989, n. 13, concernente
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici privati, e' il seguente:
"Art. 10
1. E' istituito presso il Ministero dei Lavori pubblici il Fondo
speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere
architettoniche negli edifici privati.
2. Il Fondo e' annualmente ripartito tra le Regioni richiedenti con
decreto del Ministro dei Lavori pubblici di concerto con i Ministri
per gli Affari sociali, per i Problemi delle aree urbane e del
Tesoro, in proporzione del fabbisogno indicato dalle Regioni ai sensi
dell'articolo 11, comma 5. Le Regioni ripartiscono le somme assegnate
tra i Comuni richiedenti.
3. I Sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle
disponibilita' attribuite ai Comuni, assegnano i contributi agli
interessati che ne abbiano fatto tempestiva richiesta.
4. Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al Comune non siano
sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le ripartisce
con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap
riconosciuti invalidi totali con difficolta' di deambulazione dalle
competenti Unita' sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto
dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. Le domande
non soddisfatte nell'anno per insufficienza di fondi restano valide
per gli anni successivi.
5. I contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla
presentazione delle fatture dei lavori, debitamente quitanzate.".