REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

               TITOLO VI                                                        
          NORME TRANSITORIE E FINALI                                            
               CAPO I                                                           
       Norme transitorie                                                        
          Art. 53                                                               
Norme transitorie in merito all'assegnazione                                    
degli alloggi di erp e al contratto di locazione                                
1. Fino all'approvazione della delibera del Consiglio regionale di              
cui al comma 2 dell'art. 15, continua a trovare applicazione la                 
disciplina previgente relativa ai requisiti per conseguire                      
l'assegnazione degli alloggi di erp e per la permanenza negli stessi.           
2. I termini di durata della locazione degli alloggi di erp, previsti           
dall'art. 26, si applicano ai contratti in corso a decorrere dalla              
data di entrata in vigore della presente legge.                                 
3. I procedimenti diretti alla approvazione della graduatoria per le            
assegnazioni degli alloggi di erp, in corso alla data di entrata in             
vigore della presente legge, sono conclusi secondo la legislazione              
previgente.                                                                     
4. Fino all'approvazione delle graduatorie di assegnazione                      
predisposte ai sensi del regolamento di cui al comma 2 dell'art. 25,            
i Comuni provvedono all'assegnazione degli alloggi di erp,                      
utilizzando le graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore               
della presente legge e con le modalita' previste dalla normativa                
previgente.                                                                     
5. Fino all'approvazione del regolamento di cui all'art. 28, i Comuni           
esercitano le funzioni relative alla mobilita' degli assegnatari,               
dando applicazione a quanto disposto dalla normativa previgente.                
6. Fino all'assunzione dell'atto comunale di cui al comma 1 dell'art.           
35, il canone degli alloggi di erp e' calcolato con le modalita' e i            
criteri definiti dal Consiglio regionale secondo la normativa                   
previgente.                                                                     
7. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 2 dell'art.            
25 le assegnazioni in deroga alla graduatoria nelle situazioni di               
emergenza abitativa vengono effettuate con le modalita' previste                
dalla normativa previgente.                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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