REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

               TITOLO VI                                                        
          NORME TRANSITORIE E FINALI                                            
               CAPO I                                                           
       Norme transitorie                                                        
          Art. 52                                                               
Norme transitorie in merito alla gestione                                       
del patrimonio di erp                                                           
1. Per quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente              
legge, le ACER mantengono la gestione del patrimonio di erp                     
trasferito ai Comuni ai sensi dell'art. 49. I proventi dei canoni               
percepiti successivamente alla sottoscrizione dei verbali di consegna           
degli alloggi sono destinati, oltre che alla copertura dei costi di             
gestione e degli oneri fiscali, al finanziamento di un programma di             
recupero degli alloggi approvato dalla Conferenza degli Enti e al               
finanziamento del fondo regionale per l'accesso all'abitazione in               
locazione, per una quota definita dalla Regione nell'ambito delle               
determinazioni di cui al comma 1 dell'art. 39.                                  
2. In coerenza con gli ambiti ottimali per la gestione unitaria del             
patrimonio di erp dei Comuni individuati ai sensi del comma 3                   
dell'art. 6, il Consiglio regionale puo', con il medesimo                       
provvedimento, adeguare gli ambiti territoriali delle ACER, stabilire           
la fusione di due o piu' delle attuali ACER ovvero prevedere la                 
costituzione di nuove ACER, regolandone termini e modalita' di                  
attuazione anche in funzione delle possibili evoluzioni del settore.            
3. La disciplina prevista dalla presente legge trova applicazione per           
quanto concerne la natura giuridica, l'attivita', gli organi, il                
patrimonio e il personale delle ACER costituite o modificate ai sensi           
del comma 2.                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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