LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
Norme transitorie
Art. 52
Norme transitorie in merito alla gestione
del patrimonio di erp
1. Per quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le ACER mantengono la gestione del patrimonio di erp
trasferito ai Comuni ai sensi dell'art. 49. I proventi dei canoni
percepiti successivamente alla sottoscrizione dei verbali di consegna
degli alloggi sono destinati, oltre che alla copertura dei costi di
gestione e degli oneri fiscali, al finanziamento di un programma di
recupero degli alloggi approvato dalla Conferenza degli Enti e al
finanziamento del fondo regionale per l'accesso all'abitazione in
locazione, per una quota definita dalla Regione nell'ambito delle
determinazioni di cui al comma 1 dell'art. 39.
2. In coerenza con gli ambiti ottimali per la gestione unitaria del
patrimonio di erp dei Comuni individuati ai sensi del comma 3
dell'art. 6, il Consiglio regionale puo', con il medesimo
provvedimento, adeguare gli ambiti territoriali delle ACER, stabilire
la fusione di due o piu' delle attuali ACER ovvero prevedere la
costituzione di nuove ACER, regolandone termini e modalita' di
attuazione anche in funzione delle possibili evoluzioni del settore.
3. La disciplina prevista dalla presente legge trova applicazione per
quanto concerne la natura giuridica, l'attivita', gli organi, il
patrimonio e il personale delle ACER costituite o modificate ai sensi
del comma 2.