LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO V
NORME ORGANIZZATIVE
CAPO I
Riordino degli enti operanti nel settore
delle politiche abitative
Art. 50
Personale dipendente degli attuali IACP
1. A seguito del riordino disposto dal presente Titolo, il personale
dipendente dello IACP, che abbia un rapporto a tempo indeterminato in
corso alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene
il rapporto in essere fino all'espletamento delle procedure di cui al
comma 3 ed e' successivamente incluso nel ruolo organico dell'ACER.
2. Per tutte le materie inerenti il rapporto di lavoro del personale
gia' dipendente degli IACP, si fa riferimento all'apposito
regolamento definito, entro due mesi dall'entrata in vigore della
presente legge, dalla Giunta regionale, previo confronto sindacale e
sentita la Commissione consiliare competente.
3. Il Consiglio di amministrazione dell'ACER, dopo l'approvazione
della prima dotazione organica dell'Ente ai sensi del comma 3
dell'art. 48, espletate le procedure di relazioni sindacali
contrattualmente previste, predispone il piano per la gestione del
personale. Nel caso in cui il piano non preveda il completo utilizzo
del personale in servizio presso lo IACP, sono attivati specifici
accordi sindacali per la mobilita' presso la Provincia e i Comuni del
territorio o presso la Regione dell'eventuale personale in esubero,
utilizzando ove possibile la volontarieta'.
4. A fronte del manifestarsi di eventuali esuberi di personale,
durante o successivamente il periodo transitorio di cui all'art. 52,
il suddetto personale, che alla data di entrata in vigore della
presente legge era titolare del rapporto di lavoro a tempo
indeterminato con lo IACP, e' inserito negli organici degli Enti
titolari dell'ACER, con le modalita' individuate dal regolamento
previsto dal comma 2.
5. Il personale interessato dagli accordi di cui ai commi 3 e 4
conserva la posizione giuridica ed economica in godimento all'atto
del trasferimento, ivi compresa l'anzianita' gia' maturata.
6. Il personale acquisito dagli Enti titolari di cui ai commi 3 e 4
e' prioritariamente destinato allo svolgimento dei compiti attinenti
alle politiche abitative.
7. Le Amministrazioni provinciali e comunali, quali titolari delle
ACER, possono richiedere il comando di personale, o metterne a
disposizione con analoga modalita', da e verso le ACER per un tempo
determinato e per riconosciute esigenze di servizio.
8. Quanto previsto nel presente articolo viene applicato anche nei
confronti del personale delle ACER interessato dalla costituzione
delle societa' di scopo previste nell'art. 41, comma 3.