LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO V
NORME ORGANIZZATIVE
CAPO I
Riordino degli enti operanti nel settore
delle politiche abitative
Art. 49
Patrimonio degli attuali IACP
1. Entro centottanta giorni dal suo insediamento, il Consiglio di
amministrazione predispone l'inventario dei beni immobili di
proprieta' dello IACP alla data di entrata in vigore della presente
legge e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione entro i
successivi sessanta giorni. Nell'inventario devono essere distinti:
a) gli alloggi di erp, le relative parti comuni degli edifici e
pertinenze;
b) l'individuazione, per ciascuno degli immobili di cui alla lettera
a), dei diritti e dei rapporti attivi e passivi afferenti agli
stessi;
c) il restante patrimonio immobiliare dello IACP, ivi compresa la
sede dell'Ente.
2. Entro dieci giorni dall'approvazione dell'inventario, il
Presidente dell'ACER chiede al Presidente del Tribunale competente la
designazione di uno o piu' esperti per la redazione della relazione
di stima del patrimonio netto dell'Ente. La relazione contiene in
particolare, per ciascuna delle singole componenti patrimoniali,
attive e passive, l'indicazione del valore attribuito ad essa ed i
criteri di valutazione seguiti.
3. A seguito dell'approvazione dell'inventario e comunque entro il
termine di cui al comma 1 dell'art. 52, il Consiglio di
amministrazione consegna gli immobili di cui alla lettera a) del
comma 1 del presente articolo ai Comuni nel cui territorio sono
ubicati, mediante la redazione di appositi verbali, e provvede alle
relative trascrizioni. Al verbale di consegna sono allegati gli
elenchi dei diritti e dei rapporti attivi e passivi di cui alla
lettera b) del comma 1.
4. Entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 52, salvo motivata
proroga della Giunta regionale, l'ACER provvede alla ultimazione dei
lavori in corso all'entrata in vigore della presente legge, diretti
al recupero o alla realizzazione di alloggi di erp, nonche' alla
redazione dei relativi verbali di consegna ai Comuni territorialmente
competenti e alle necessarie trascrizioni.
5. Dalla data di sottoscrizione dei verbali di consegna di cui ai
commi 3 e 4, gli immobili sono trasferiti a titolo gratuito in
proprieta' ai Comuni. Dalla medesima data i Comuni subentrano in
tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti,
esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi con le
eccezioni indicate al comma 6.
6. L'ACER e' responsabile dell'adempimento delle obbligazioni,
afferenti agli immobili trasferiti, sorte e scadute in data
antecedente al trasferimento. Resta di competenza dell'ACER
l'ultimazione dei lavori, attinenti agli immobili trasferiti ai sensi
del comma 3, che alla data del trasferimento risultino gia' appaltati
o gia' inseriti in atti di programmazione regionale e abbiano gia'
comportato impegno contabile di spesa. Resta altresi' di competenza
ed a carico del medesimo Ente il contenzioso instaurato per fatti ed
atti antecedenti alla data del trasferimento, relativamente agli
immobili interessati.
7. Nel caso in cui i Comuni non provvedano entro il termine fissato
dai commi 3 e 4 alla presa in consegna degli immobili e alla
sottoscrizione dei verbali, l'ACER redige i relativi verbali di
consegna alla presenza di due testimoni, li notifica
all'Amministrazione inadempiente, mediante ufficiale giudiziario e
provvede alle trascrizioni nei registri immobiliari.
8. La mancata redazione dell'inventario entro i termini di cui al
comma 1 costituisce grave irregolarita' contabile nella gestione
dell'ACER, ai sensi del comma 6 dell'art. 47. Qualora l'ACER non
adempia, nei termini di cui ai commi precedenti, alla predisposizione
dei verbali di consegna ovvero alle trascrizioni, la Giunta regionale
provvede in via sostitutiva, attraverso la nomina di un commissario
ad acta.