REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

            TITOLO V                                                            
         NORME ORGANIZZATIVE                                                    
            CAPO I                                                              
      Riordino degli enti operanti nel settore                                  
        delle politiche abitative                                               
          Art. 49                                                               
Patrimonio degli attuali IACP                                                   
1. Entro centottanta giorni dal suo insediamento, il Consiglio di               
amministrazione predispone l'inventario dei beni immobili di                    
proprieta' dello IACP alla data di entrata in vigore della presente             
legge e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione entro i           
successivi sessanta giorni. Nell'inventario devono essere distinti:             
a) gli alloggi di erp, le relative parti comuni degli edifici e                 
pertinenze;                                                                     
b) l'individuazione, per ciascuno degli immobili di cui alla lettera            
a), dei diritti e dei rapporti attivi e passivi afferenti agli                  
stessi;                                                                         
c) il restante patrimonio immobiliare dello IACP, ivi compresa la               
sede dell'Ente.                                                                 
2. Entro dieci giorni dall'approvazione dell'inventario, il                     
Presidente dell'ACER chiede al Presidente del Tribunale competente la           
designazione di uno o piu' esperti per la redazione della relazione             
di stima del patrimonio netto dell'Ente. La relazione contiene in               
particolare, per ciascuna delle singole componenti patrimoniali,                
attive e passive, l'indicazione del valore attribuito ad essa ed i              
criteri di valutazione seguiti.                                                 
3. A seguito dell'approvazione dell'inventario e comunque entro il              
termine di cui al comma 1 dell'art. 52, il Consiglio di                         
amministrazione consegna gli immobili di cui alla lettera a) del                
comma 1 del presente articolo ai Comuni nel cui territorio sono                 
ubicati, mediante la redazione di appositi verbali, e provvede alle             
relative trascrizioni. Al verbale di consegna sono allegati gli                 
elenchi dei diritti e dei rapporti attivi e passivi di cui alla                 
lettera b) del comma 1.                                                         
4. Entro il termine di cui al comma 1 dell'art. 52, salvo motivata              
proroga della Giunta regionale, l'ACER provvede alla ultimazione dei            
lavori in corso all'entrata in vigore della presente legge, diretti             
al recupero o alla realizzazione di alloggi di erp, nonche' alla                
redazione dei relativi verbali di consegna ai Comuni territorialmente           
competenti e alle necessarie trascrizioni.                                      
5. Dalla data di sottoscrizione dei verbali di consegna di cui ai               
commi 3 e 4, gli immobili sono trasferiti a titolo gratuito in                  
proprieta' ai Comuni. Dalla medesima data i Comuni subentrano in                
tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti,                  
esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi con le             
eccezioni indicate al comma 6.                                                  
6. L'ACER e' responsabile dell'adempimento delle obbligazioni,                  
afferenti agli immobili trasferiti, sorte e scadute in data                     
antecedente al trasferimento. Resta di competenza dell'ACER                     
l'ultimazione dei lavori, attinenti agli immobili trasferiti ai sensi           
del comma 3, che alla data del trasferimento risultino gia' appaltati           
o gia' inseriti in atti di programmazione regionale e abbiano gia'              
comportato impegno contabile di spesa. Resta altresi' di competenza             
ed a carico del medesimo Ente il contenzioso instaurato per fatti ed            
atti antecedenti alla data del trasferimento, relativamente agli                
immobili interessati.                                                           
7. Nel caso in cui i Comuni non provvedano entro il termine fissato             
dai commi 3 e 4 alla presa in consegna degli immobili e alla                    
sottoscrizione dei verbali, l'ACER redige i relativi verbali di                 
consegna alla presenza di due testimoni, li notifica                            
all'Amministrazione inadempiente, mediante ufficiale giudiziario e              
provvede alle trascrizioni nei registri immobiliari.                            
8. La mancata redazione dell'inventario entro i termini di cui al               
comma 1 costituisce grave irregolarita' contabile nella gestione                
dell'ACER, ai sensi del comma 6 dell'art. 47. Qualora l'ACER non                
adempia, nei termini di cui ai commi precedenti, alla predisposizione           
dei verbali di consegna ovvero alle trascrizioni, la Giunta regionale           
provvede in via sostitutiva, attraverso la nomina di un commissario             
ad acta.                                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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