REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

            TITOLO V                                                            
         NORME ORGANIZZATIVE                                                    
            CAPO I                                                              
      Riordino degli enti operanti nel settore                                  
        delle politiche abitative                                               
          Art. 48                                                               
Costituzione degli organi e approvazione dello statuto                          
1. Allo scopo della costituzione degli organi dell'ACER, il                     
Presidente della Commissione amministratrice straordinaria di cui               
all'art. 5 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 8, entro trenta giorni               
dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca la                
Conferenza degli Enti, affinche' provveda alla nomina del Presidente,           
del Consiglio di amministrazione nonche' dei membri del Collegio dei            
revisori dei conti di propria competenza. La Commissione                        
amministratrice straordinaria ed il Collegio dei sindaci restano in             
carica fino alla costituzione dei nuovi organi, fatto salvo quanto              
previsto dal comma 2.                                                           
2. Qualora nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore                
della presente legge non si sia provveduto alla costituzione del                
Consiglio di amministrazione, la Giunta regionale nomina un                     
commissario straordinario dell'ACER, che resta in carica fino alla              
costituzione del Consiglio di amministrazione stesso.                           
3. Il Consiglio di amministrazione, entro novanta giorni                        
dall'insediamento, sottopone alla Conferenza degli Enti per                     
l'approvazione:                                                                 
a) lo statuto;                                                                  
b) il primo piano programmatico, contenente le linee strategiche e              
gli indirizzi di gestione dell'ACER;                                            
c) la prima dotazione organica dell'ACER, predisposta sentite le                
organizzazioni sindacali dei dipendenti dello stesso;                           
d) il bilancio di previsione per l'anno 2002.                                   
4. Per l'anno 2001 l'ACER continua a dare attuazione al bilancio                
approvato secondo la normativa previgente.                                      
NOTA ALL'ART. 48                                                                
Comma 1                                                                         
Il testo dell'art. 5 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 8, concernente             
Provvedimenti urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica,             
e' il seguente:                                                                 
"Art. 5 - Amministrazione straordinaria degli IACP                              
1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma organica                   
dell'edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 95 della L.R. 21            
aprile 1999, n. 3 e, comunque, per non oltre diciotto mesi, le                  
funzioni e i compiti attribuiti al Presidente e al Consiglio di                 
amministrazione degli IACP sono svolti da una Commissione                       
amministratrice straordinaria.                                                  
2. Ciascuna Commissione e' composta dal Presidente e dal                        
Vicepresidente degli Istituti in essere ovvero, qualora la carica non           
sia ricoperta, da soggetti individuati dalla Giunta regionale e da un           
componente del Comune capoluogo.                                                
3. La Giunta regionale attribuisce le funzioni di presidenza della              
Commissione e di rappresentanza legale degli Enti, determina gli                
emolumenti per i componenti la Commissione, a carico dei bilanci                
degli Istituti e provvede all'eventuale sostituzione dei componenti.            
4. I Collegi dei Sindaci degli IACP in essere alla data di entrata in           
vigore della presente legge sono prorogati per la stessa durata                 
dell'amministrazione straordinaria.".                                           

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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