LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO V
NORME ORGANIZZATIVE
CAPO I
Riordino degli enti operanti nel settore
delle politiche abitative
Art. 48
Costituzione degli organi e approvazione dello statuto
1. Allo scopo della costituzione degli organi dell'ACER, il
Presidente della Commissione amministratrice straordinaria di cui
all'art. 5 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 8, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, convoca la
Conferenza degli Enti, affinche' provveda alla nomina del Presidente,
del Consiglio di amministrazione nonche' dei membri del Collegio dei
revisori dei conti di propria competenza. La Commissione
amministratrice straordinaria ed il Collegio dei sindaci restano in
carica fino alla costituzione dei nuovi organi, fatto salvo quanto
previsto dal comma 2.
2. Qualora nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore
della presente legge non si sia provveduto alla costituzione del
Consiglio di amministrazione, la Giunta regionale nomina un
commissario straordinario dell'ACER, che resta in carica fino alla
costituzione del Consiglio di amministrazione stesso.
3. Il Consiglio di amministrazione, entro novanta giorni
dall'insediamento, sottopone alla Conferenza degli Enti per
l'approvazione:
a) lo statuto;
b) il primo piano programmatico, contenente le linee strategiche e
gli indirizzi di gestione dell'ACER;
c) la prima dotazione organica dell'ACER, predisposta sentite le
organizzazioni sindacali dei dipendenti dello stesso;
d) il bilancio di previsione per l'anno 2002.
4. Per l'anno 2001 l'ACER continua a dare attuazione al bilancio
approvato secondo la normativa previgente.
NOTA ALL'ART. 48
Comma 1
Il testo dell'art. 5 della L.R. 25 febbraio 2000, n. 8, concernente
Provvedimenti urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica,
e' il seguente:
"Art. 5 - Amministrazione straordinaria degli IACP
1. Fino all'entrata in vigore della legge di riforma organica
dell'edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 95 della L.R. 21
aprile 1999, n. 3 e, comunque, per non oltre diciotto mesi, le
funzioni e i compiti attribuiti al Presidente e al Consiglio di
amministrazione degli IACP sono svolti da una Commissione
amministratrice straordinaria.
2. Ciascuna Commissione e' composta dal Presidente e dal
Vicepresidente degli Istituti in essere ovvero, qualora la carica non
sia ricoperta, da soggetti individuati dalla Giunta regionale e da un
componente del Comune capoluogo.
3. La Giunta regionale attribuisce le funzioni di presidenza della
Commissione e di rappresentanza legale degli Enti, determina gli
emolumenti per i componenti la Commissione, a carico dei bilanci
degli Istituti e provvede all'eventuale sostituzione dei componenti.
4. I Collegi dei Sindaci degli IACP in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge sono prorogati per la stessa durata
dell'amministrazione straordinaria.".