LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO V
NORME ORGANIZZATIVE
CAPO I
Riordino degli enti operanti nel settore
delle politiche abitative
Art. 45
Compiti e funzionamento
del Consiglio di amministrazione
1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti i poteri di
governo e di gestione dell'ACER che non siano riservati dalla
presente legge o dallo statuto alla Conferenza degli Enti.
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:
a) predispone i bilanci e gli atti di programmazione, da sottoporre
all'approvazione della Conferenza degli Enti;
b) delibera le misure organizzative, approvando criteri, procedure,
livelli e, in casi di particolare rilevanza per la struttura, deleghe
di responsabilita' operativa;
c) definisce criteri ed indirizzi specifici di acquisizione e uso
delle risorse;
d) verifica i risultati economici e qualitativi delle attivita' e dei
servizi;
e) approva il regolamento di amministrazione e contabilita', il
regolamento e la dotazione organica del personale.
3. Il Consiglio di amministrazione puo' delegare ad uno o piu' dei
suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della
delega.
4. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal Presidente, si
riunisce in via ordinaria almeno ogni mese e in via straordinaria
quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri in carica o dal
Collegio dei revisori dei conti.
5. I poteri, i doveri e le responsabilita' dei componenti del
Consiglio di amministrazione sono regolati dalle norme previste dal
Codice civile per gli amministratori di societa' per azioni, in
quanto applicabili.