REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

            TITOLO V                                                            
         NORME ORGANIZZATIVE                                                    
            CAPO I                                                              
      Riordino degli enti operanti nel settore                                  
        delle politiche abitative                                               
          Art. 45                                                               
Compiti e funzionamento                                                         
del Consiglio di amministrazione                                                
1. Al Consiglio di amministrazione sono attribuiti i poteri di                  
governo e di gestione dell'ACER che non siano riservati dalla                   
presente legge o dallo statuto alla Conferenza degli Enti.                      
2. In particolare, il Consiglio di amministrazione:                             
a) predispone i bilanci e gli atti di programmazione, da sottoporre             
all'approvazione della Conferenza degli Enti;                                   
b) delibera le misure organizzative, approvando criteri, procedure,             
livelli e, in casi di particolare rilevanza per la struttura, deleghe           
di responsabilita' operativa;                                                   
c) definisce criteri ed indirizzi specifici di acquisizione e uso               
delle risorse;                                                                  
d) verifica i risultati economici e qualitativi delle attivita' e dei           
servizi;                                                                        
e) approva il regolamento di amministrazione e contabilita', il                 
regolamento e la dotazione organica del personale.                              
3. Il Consiglio di amministrazione puo' delegare ad uno o piu' dei              
suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della                 
delega.                                                                         
4. Il Consiglio di amministrazione e' convocato dal Presidente, si              
riunisce in via ordinaria almeno ogni mese e in via straordinaria               
quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri in carica o dal           
Collegio dei revisori dei conti.                                                
5. I poteri, i doveri e le responsabilita' dei componenti del                   
Consiglio di amministrazione sono regolati dalle norme previste dal             
Codice civile per gli amministratori di societa' per azioni, in                 
quanto applicabili.                                                             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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