LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO V
NORME ORGANIZZATIVE
CAPO I
Riordino degli enti operanti nel settore
delle politiche abitative
Art. 44
Consiglio di amministrazione
1. Il Consiglio di amministrazione dell'ACER e' nominato dalla
Conferenza degli Enti ed e' formato dal Presidente e da altri due
componenti. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque
anni.
2. La Conferenza degli Enti puo' in qualsiasi tempo rimuovere il
Consiglio di amministrazione e sostituirlo immediatamente ovvero
nominare un amministratore straordinario per il tempo strettamente
necessario alla sostituzione, qualora accerti, anche a seguito della
comunicazione del Collegio dei revisori dei conti, di cui al comma 6
dell'art. 47:
a) l'impossibilita' di funzionamento dell'organo;
b) reiterate violazioni di norme di legge e di regolamento;
c) rilevanti perdite derivanti dall'attivita' di gestione;
d) gravi irregolarita' amministrative e contabili.
3. Ai fini della definizione dello status dei componenti del
Consiglio di amministrazione trovano applicazione i principi
contenuti nell'art. 78, comma 2, nell'art. 79, commi 3 e 4, nell'art.
81, nell'art. 85 e nell'art. 86 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267. Lo
statuto prevede requisiti di onorabilita' e professionalita' dei
componenti del Consiglio di amministrazione, anche con riferimento al
settore specifico di attivita' dell'ACER.
NOTA ALL'ART. 44
Comma 3
Il testo del comma 2 dell'art. 78, dei commi 3 e 4 dell'art. 79,
degli articoli 81, 85 e 86 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267,
concernente Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
locali, e' il seguente:
"Art. 78 - Doveri e condizione giuridica
omissis
2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono
astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di
delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino
al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai
provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani
urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione
immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto
grado.
omissis
Art. 79 - Permessi e licenze
omissis
3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle Giunte comunali,
provinciali, metropolitane, delle Comunita' Montane, nonche' degli
organi esecutivi dei Consigli circoscrizionali, dei Municipi, delle
Unioni di Comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte
delle Commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite
nonche' delle Commissioni comunali previste per legge, ovvero membri
delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari
opportunita', previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari,
hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle
riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva
durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende
il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto
di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano
altresi' nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono
richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.
4. I componenti degli organi esecutivi dei Comuni, delle Province,
delle Citta' metropolitane, delle Unioni di Comuni, delle Comunita'
Montane e dei consorzi fra enti locali, e i Presidenti dei Consigli
comunali, provinciali e circoscrizionali, nonche' i Presidenti dei
gruppi consiliari delle Province e dei Comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui
ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per
un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i
Sindaci, Presidenti delle Province, Sindaci metropolitani, Presidenti
delle Comunita' Montane, Presidenti dei Consigli provinciali e dei
Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
omissis".
"Art. 81 - Aspettative
1. Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, che
siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in
aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del
mandato. Il periodo di aspettativa e' considerato come servizio
effettivamente prestato, nonche' come legittimo impedimento per il
compimento del periodo di prova.".
"Art. 85 - Partecipazione alle associazioni rappresentative degli
Enti locali
1. Le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al
trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati
a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei
rappresentanti degli Enti locali alle associazioni internazionali,
nazionali e regionali tra enti locali.
2. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la
partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle
attivita' degli organi nazionali e regionali delle associazioni,
fanno carico ai bilanci degli enti stessi.
Art. 86 - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi
e disposizioni fiscali e assicurative
1. L'Amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone
comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli
oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi
istituti per i Sindaci, per i Presidenti di Provincia, per i
Presidenti di Comunita' Montane, di Unioni di Comuni e di consorzi
fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori
dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i
Presidenti dei Consigli dei Comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti, per i Presidenti dei Consigli provinciali che siano
collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo
unico. La medesima disposizione si applica per i Presidenti dei
Consigli circoscrizionali nei casi in cui il Comune abbia attuato nei
loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i
presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della
riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle
condizioni previste dall'articolo 81.
2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e
che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'Amministrazione locale
provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di
una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto
dei Ministri dell'Interno, del Lavoro e della Previdenza sociale e
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica sono
stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in
coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da
conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era
iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
3. L'Amministrazione locale provvede, altresi', a rimborsare al
datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennita'
di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennita' di
carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte
dell'amministratore.
4. Alle indennita' di funzione e ai gettoni di presenza si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1 della Legge 23
dicembre 1994, n. 724.
5. I Comuni, le Province, le Comunita' Montane, le Unioni di Comuni e
i Consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori
contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e
assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1
e' consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi,
assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro
versamento, se precedente alla data di entrata in vigore della Legge
3 agosto 1999, n. 265, ed entro tre anni se successiva.".