REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

            TITOLO V                                                            
         NORME ORGANIZZATIVE                                                    
            CAPO I                                                              
      Riordino degli enti operanti nel settore                                  
        delle politiche abitative                                               
          Art. 44                                                               
Consiglio di amministrazione                                                    
1. Il Consiglio di amministrazione dell'ACER e' nominato dalla                  
Conferenza degli Enti ed e' formato dal Presidente e da altri due               
componenti. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque               
anni.                                                                           
2. La Conferenza degli Enti puo' in qualsiasi tempo rimuovere il                
Consiglio di amministrazione e sostituirlo immediatamente ovvero                
nominare un amministratore straordinario per il tempo strettamente              
necessario alla sostituzione, qualora accerti, anche a seguito della            
comunicazione del Collegio dei revisori dei conti, di cui al comma 6            
dell'art. 47:                                                                   
a) l'impossibilita' di funzionamento dell'organo;                               
b) reiterate violazioni di norme di legge e di regolamento;                     
c) rilevanti perdite derivanti dall'attivita' di gestione;                      
d) gravi irregolarita' amministrative e contabili.                              
3. Ai fini della definizione dello status dei componenti del                    
Consiglio di amministrazione trovano applicazione i principi                    
contenuti nell'art. 78, comma 2, nell'art. 79, commi 3 e 4, nell'art.           
81, nell'art. 85 e nell'art. 86 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267. Lo             
statuto prevede requisiti di onorabilita' e professionalita' dei                
componenti del Consiglio di amministrazione, anche con riferimento al           
settore specifico di attivita' dell'ACER.                                       
NOTA ALL'ART. 44                                                                
Comma 3                                                                         
Il testo del comma 2 dell'art. 78, dei commi 3 e 4 dell'art. 79,                
degli articoli 81, 85 e 86 del DLgs 18 agosto 2000, n. 267,                     
concernente Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti                 
locali, e' il seguente:                                                         
"Art. 78 - Doveri e condizione giuridica                                        
omissis                                                                         
2. Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono                   
astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di              
delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino           
al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai                      
provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani                  
urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione                   
immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici            
interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto              
grado.                                                                          
omissis                                                                         
          Art. 79 - Permessi e licenze                                          
omissis                                                                         
3. I lavoratori dipendenti facenti parte delle Giunte comunali,                 
provinciali, metropolitane, delle Comunita' Montane, nonche' degli              
organi esecutivi dei Consigli circoscrizionali, dei Municipi, delle             
Unioni di Comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte           
delle Commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite           
nonche' delle Commissioni comunali previste per legge, ovvero membri            
delle conferenze dei capogruppo e degli organismi di pari                       
opportunita', previsti dagli statuti e dai regolamenti consiliari,              
hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle                   
riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva                  
durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente comma comprende             
il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto           
di lavoro. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano                
altresi' nei confronti dei militari di leva o di coloro che sono                
richiamati o che svolgono il servizio sostitutivo.                              
4. I componenti degli organi esecutivi dei Comuni, delle Province,              
delle Citta' metropolitane, delle Unioni di Comuni, delle Comunita'             
Montane e dei consorzi fra enti locali, e i Presidenti dei Consigli             
comunali, provinciali e circoscrizionali, nonche' i Presidenti dei              
gruppi consiliari delle Province e dei Comuni con popolazione                   
superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di cui            
ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per           
un massimo di 24 ore lavorative al mese, elevate a 48 ore per i                 
Sindaci, Presidenti delle Province, Sindaci metropolitani, Presidenti           
delle Comunita' Montane, Presidenti dei Consigli provinciali e dei              
Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.                             
omissis".                                                                       
"Art. 81 - Aspettative                                                          
1. Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, che               
siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in             
aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del             
mandato. Il periodo di aspettativa e' considerato come servizio                 
effettivamente prestato, nonche' come legittimo impedimento per il              
compimento del periodo di prova.".                                              
"Art. 85 - Partecipazione alle associazioni rappresentative degli               
Enti locali                                                                     
1. Le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al            
trattamento e ai permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati            
a funzioni elettive, si applicano anche per la partecipazione dei               
rappresentanti degli Enti locali alle associazioni internazionali,              
nazionali e regionali tra enti locali.                                          
2. Le spese che gli enti locali ritengono di sostenere, per la                  
partecipazione dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle            
attivita' degli organi nazionali e regionali delle associazioni,                
fanno carico ai bilanci degli enti stessi.                                      
          Art. 86 - Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi           
e disposizioni fiscali e assicurative                                           
1. L'Amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone                   
comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli               
oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi                 
istituti per i Sindaci, per i Presidenti di Provincia, per i                    
Presidenti di Comunita' Montane, di Unioni di Comuni e di consorzi              
fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori              
dei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i                   
Presidenti dei Consigli dei Comuni con popolazione superiore a 50.000           
abitanti, per i Presidenti dei Consigli provinciali che siano                   
collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo             
unico. La medesima disposizione si applica per i Presidenti dei                 
Consigli circoscrizionali nei casi in cui il Comune abbia attuato nei           
loro confronti un effettivo decentramento di funzioni e per i                   
presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della           
riforma in materia di servizi pubblici locali che si trovino nelle              
condizioni previste dall'articolo 81.                                           
2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e             
che rivestano le cariche di cui al comma 1 l'Amministrazione locale             
provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di              
una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto           
dei Ministri dell'Interno, del Lavoro e della Previdenza sociale e              
del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica sono                  
stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in            
coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da                    
conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era              
iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.                 
3. L'Amministrazione locale provvede, altresi', a rimborsare al                 
datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennita'            
di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennita' di             
carica annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte              
dell'amministratore.                                                            
4. Alle indennita' di funzione e ai gettoni di presenza si applicano            
le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 1 della Legge 23                  
dicembre 1994, n. 724.                                                          
5. I Comuni, le Province, le Comunita' Montane, le Unioni di Comuni e           
i Consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori           
contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.                  
6. Al fine di conferire certezza alla posizione previdenziale e                 
assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1           
e' consentita l'eventuale ripetizione degli oneri assicurativi,                 
assistenziali e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro            
versamento, se precedente alla data di entrata in vigore della Legge            
3 agosto 1999, n. 265, ed entro tre anni se successiva.".                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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