REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

            TITOLO V                                                            
         NORME ORGANIZZATIVE                                                    
            CAPO I                                                              
      Riordino degli enti operanti nel settore                                  
        delle politiche abitative                                               
          Art. 43                                                               
Conferenza degli Enti                                                           
1. La Conferenza degli Enti e' composta dai seguenti membri:                    
a) il Presidente della Provincia, o suo delegato, che la presiede;              
b) i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni della provincia.                      
2. La Conferenza degli Enti e' convocata in via ordinaria due volte             
l'anno. Essa e' inoltre convocata quando il Presidente lo ritiene               
opportuno o su richiesta scritta di almeno la meta' dei suoi                    
componenti in carica, o su richiesta scritta e motivata del Collegio            
dei revisori dei conti. Il Presidente dell'ACER partecipa ai lavori             
della Conferenza degli Enti senza diritto di voto.                              
3. La Conferenza degli Enti delibera:                                           
a) lo statuto e le sue modifiche;                                               
b) i programmi pluriennali e annuali di attivita';                              
c) il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio;                       
d) la costituzione o partecipazione a societa' di scopo;                        
e) le operazioni finanziarie che impegnino il bilancio per piu' di un           
esercizio;                                                                      
f) la nomina del Presidente, del Consiglio di amministrazione e dei             
membri del Collegio dei revisori dei conti.                                     
4. Lo statuto disciplina la convocazione e la costituzione della                
Conferenza degli Enti e la validita' delle sue deliberazioni. Ai                
componenti e' riconosciuto un diritto di voto pari alla quota di                
partecipazione di cui al comma 3 dell'art. 40.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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