LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO V
NORME ORGANIZZATIVE
CAPO I
Riordino degli enti operanti nel settore
delle politiche abitative
Art. 43
Conferenza degli Enti
1. La Conferenza degli Enti e' composta dai seguenti membri:
a) il Presidente della Provincia, o suo delegato, che la presiede;
b) i Sindaci, o loro delegati, dei Comuni della provincia.
2. La Conferenza degli Enti e' convocata in via ordinaria due volte
l'anno. Essa e' inoltre convocata quando il Presidente lo ritiene
opportuno o su richiesta scritta di almeno la meta' dei suoi
componenti in carica, o su richiesta scritta e motivata del Collegio
dei revisori dei conti. Il Presidente dell'ACER partecipa ai lavori
della Conferenza degli Enti senza diritto di voto.
3. La Conferenza degli Enti delibera:
a) lo statuto e le sue modifiche;
b) i programmi pluriennali e annuali di attivita';
c) il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio;
d) la costituzione o partecipazione a societa' di scopo;
e) le operazioni finanziarie che impegnino il bilancio per piu' di un
esercizio;
f) la nomina del Presidente, del Consiglio di amministrazione e dei
membri del Collegio dei revisori dei conti.
4. Lo statuto disciplina la convocazione e la costituzione della
Conferenza degli Enti e la validita' delle sue deliberazioni. Ai
componenti e' riconosciuto un diritto di voto pari alla quota di
partecipazione di cui al comma 3 dell'art. 40.