LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO III
GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP
CAPO I
Principi generali
Art. 37
Alienazione degli alloggi di erp
1. Gli alloggi di erp possono essere alienati esclusivamente per
l'esigenza di una piu' razionale ed economica gestione del
patrimonio.
2. In tale caso i Comuni predispongono, anche in forma associata, un
programma di alienazioni e di reinvestimento per l'incremento e il
recupero del patrimonio di erp. Il programma e' approvato dal Comune
d'intesa con il Tavolo di concertazione provinciale, di cui al comma
3 dell'art. 5, ed e' trasmesso alla Regione, per l'aggiornamento
dell'anagrafe dell'utenza di cui all'art. 17.
3. Il programma e' attuato attraverso un bando di vendita ad asta
pubblica, assumendosi come prezzo base il valore di mercato
dell'immobile, determinato dall'ente proprietario.
4. Le funzioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere esercitate dai
Comuni in forma associata.
5. Agli attuali occupanti dell'alloggio e' riconosciuto il diritto di
prelazione nell'acquisto, al prezzo di aggiudicazione, a seguito
dell'espletamento delle procedure d'asta. La prelazione deve essere
esercitata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito
dell'asta pubblica.
6. Il Comune, nell'attuazione del programma, prevede opportune misure
per la salvaguardia dei diritti degli assegnatari che non intendono
procedere all'acquisto.
7. I proventi delle alienazioni sono interamente destinati dal Comune
allo sviluppo e alla qualificazione del patrimonio di erp.
8. E' fatta salva la conclusione dei programmi di alienazione
approvati ai sensi della Legge 24 dicembre 1993, n. 560, nei limiti
di quanto disposto dall'art. 96 della L.R. n. 3 del 1999.
NOTE ALL'ART. 37
Comma 8
1) La Legge n. 560 del 1993 e' citata alla nota 2) all'art. 20.
2) Il testo dell'art. 96 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota
2) all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 96 - Alienazione degli alloggi di edlizia residenziale pubblica
1. Le norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia
residenziale pubblica, di cui alla Legge 24 dicembre 1993, n. 560,
sono specificate ed integrate da quanto previsto dai commi
successivi, al fine di definire la durata temporale dei piani di
vendita.
2. I piani di vendita approvati ai sensi del comma 4 dell'art. 1
della Legge n. 560 del 1993, cessano di avere efficacia alla data di
entrata in vigore della presente legge e gli enti proprietari nei
trenta giorni successivi mettono gli alloggi non occupati a
disposizione dei Comuni per la riassegnazione.
3. Gli enti proprietari perfezionano anche successivamente alla data
di cui al comma 2 l'alienazione del patrimonio edilizio inserito nei
piani di vendita, qualora alla medesima data ricorrano le seguenti
condizioni:
a) per gli alloggi occupati, che gli attuali assegnatari siano in
possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'art. 1 della Legge
n. 560 del 1993 ed abbiano presentato domanda di acquisto;
b) per le unita' immobiliari ad uso non abitativo occupate, che sia
stato esercitato il diritto di prelazione o sia stata presentata
domanda di acquisto, ai sensi del comma 16 dell'art. 1 della Legge n.
560 del 1993, ovvero che siano in corso di espletamento le procedure
di vendita all'asta di cui al comma 19 della medesima disposizione;
c) per gli alloggi e le unita' immobiliari ad uso non abitativo
liberi, che sia stato emanato un bando di vendita ad asta pubblica,
assumendosi come base il valore di mercato determinato dall'ente
proprietario.".