LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO III
GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP
CAPO I
Principi generali
Art. 35
Canone di locazione
1. Il canone di locazione degli alloggi di erp e' determinato dal
Comune sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale, ai
sensi della lettera c) del comma 3 dell'art. 4, e tenendo conto delle
esigenze di cui al comma 1 dell'art. 36, previo confronto con le
organizzazioni sindacali. Nella definizione del canone di locazione
sono osservati i seguenti principi:
a) il canone e' commisurato al valore dell'immobile e al reddito del
nucleo dell'assegnatario valutato secondo i criteri stabiliti dal
DLgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni;
b) e' individuata una fascia di protezione per le famiglie meno
abbienti, per le quali e' definita l'incidenza massima del canone sul
reddito;
c) al di fuori della fascia di protezione il canone e' stabilito dal
Comune all'interno dei limiti minimi e massimi fissati dalla Regione;
d) a decorrere dalla data della dichiarazione di decadenza e fino al
rilascio dell'alloggio e' dovuto il pagamento di un canone maggiorato
rispetto a quello di cui alla lettera c), il quale viene definito dal
Comune nell'ambito dei limiti fissati dalla Regione.
2. Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente al Comune
le spese sostenute per i servizi ad essi prestati. Tramite la
riscossione del canone l'Ente gestore puo' incassare dagli
assegnatari le quote relative alle spese di manutenzione ordinaria
delle parti comuni.
NOTA ALL'ART. 35
Comma 1
Il DLgs n. 109 del 1998 e' citato alla nota all'art. 15.