REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

           TITOLO III                                                           
       GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP                                            
             CAPO I                                                             
       Principi generali                                                        
          Art. 35                                                               
Canone di locazione                                                             
1. Il canone di locazione degli alloggi di erp e' determinato dal               
Comune sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio regionale, ai             
sensi della lettera c) del comma 3 dell'art. 4, e tenendo conto delle           
esigenze di cui al comma 1 dell'art. 36, previo confronto con le                
organizzazioni sindacali. Nella definizione del canone di locazione             
sono osservati i seguenti principi:                                             
a) il canone e' commisurato al valore dell'immobile e al reddito del            
nucleo dell'assegnatario valutato secondo i criteri stabiliti dal               
DLgs 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni;               
b) e' individuata una fascia di protezione per le famiglie meno                 
abbienti, per le quali e' definita l'incidenza massima del canone sul           
reddito;                                                                        
c) al di fuori della fascia di protezione il canone e' stabilito dal            
Comune all'interno dei limiti minimi e massimi fissati dalla Regione;           
d) a decorrere dalla data della dichiarazione di decadenza e fino al            
rilascio dell'alloggio e' dovuto il pagamento di un canone maggiorato           
rispetto a quello di cui alla lettera c), il quale viene definito dal           
Comune nell'ambito dei limiti fissati dalla Regione.                            
2. Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare integralmente al Comune             
le spese sostenute per i servizi ad essi prestati. Tramite la                   
riscossione del canone l'Ente gestore puo' incassare dagli                      
assegnatari le quote relative alle spese di manutenzione ordinaria              
delle parti comuni.                                                             
NOTA ALL'ART. 35                                                                
Comma 1                                                                         
Il DLgs n. 109 del 1998 e' citato alla nota all'art. 15.                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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