LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO III
GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP
CAPO I
Principi generali
Art. 34
Occupazione illegale degli alloggi
1. Il Comune dispone il rilascio degli alloggi occupati senza titolo,
previa formale diffida a rilasciare l'alloggio entro trenta giorni
dall'avvenuta conoscenza dell'occupazione ovvero a presentare, entro
lo stesso termine, eventuali deduzioni scritte in merito al titolo
del possesso.
2. In caso di occupazione abusiva di alloggi da assegnare, il termine
indicato al comma 1 e' ridotto a quindici giorni, ed il Comune
persegue gli occupanti senza titolo ai sensi dell'art. 633 del Codice
penale.
3. Il soggetto gestore e' tenuto a segnalare al Comune l'occupazione
abusiva o senza titolo degli alloggi.
CAPO IV
Canone di locazione
NOTA ALL'ART. 34
Comma 2
Il testo dell'art. 633 del Codice penale e' il seguente:
"Art. 633 - Invasione di terreni o edifici
Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o
privati, al fine di occuparli o di trame altrimenti profitto, e'
punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due
anni o con la multa da Lire duecentomila a due milioni.
Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il
fatto e' commesso da piu' di cinque persone, di cui una almeno
palesemente armata, ovvero da piu' di dieci persone, anche senza
armi.".