REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

           TITOLO III                                                           
       GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP                                            
             CAPO I                                                             
       Principi generali                                                        
          Art. 34                                                               
Occupazione illegale degli alloggi                                              
1. Il Comune dispone il rilascio degli alloggi occupati senza titolo,           
previa formale diffida a rilasciare l'alloggio entro trenta giorni              
dall'avvenuta conoscenza dell'occupazione ovvero a presentare, entro            
lo stesso termine, eventuali deduzioni scritte in merito al titolo              
del possesso.                                                                   
2. In caso di occupazione abusiva di alloggi da assegnare, il termine           
indicato al comma 1 e' ridotto a quindici giorni, ed il Comune                  
persegue gli occupanti senza titolo ai sensi dell'art. 633 del Codice           
penale.                                                                         
3. Il soggetto gestore e' tenuto a segnalare al Comune l'occupazione            
abusiva o senza titolo degli alloggi.                                           
CAPO IV                                                                         
Canone di locazione                                                             
NOTA ALL'ART. 34                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 633 del Codice penale e' il seguente:                        
"Art. 633 - Invasione di terreni o edifici                                      
Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o            
privati, al fine di occuparli o di trame altrimenti profitto, e'                
punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due            
anni o con la multa da Lire duecentomila a due milioni.                         
Le pene si applicano congiuntamente, e si procede d'ufficio, se il              
fatto e' commesso da piu' di cinque persone, di cui una almeno                  
palesemente armata, ovvero da piu' di dieci persone, anche senza                
armi.".                                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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