LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO III
GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP
CAPO I
Principi generali
Art. 32
Morosita'
1. Ai fini della presente legge sono considerati morosi gli
assegnatari che si rendano inadempienti nel pagamento del canone di
locazione o delle quote di gestione dei servizi.
2. Sono equiparati a tutti gli effetti agli assegnatari di cui al
comma 1 quelli che si rendono morosi nei confronti dell'autogestione
nel pagamento delle quote relative ai servizi accessori.
3. I componenti del nucleo avente diritto sono obbligati, in solido
con l'assegnatario, al pagamento di quanto dovuto per la conduzione
dell'alloggio.
4. Il Comune, prima della dichiarazione di decadenza, verifica la
possibilita' di sanare la morosita' attraverso un piano di recupero,
concordato con l'assegnatario, che preveda il pagamento della somma
dovuta maggiorata degli interessi legali.
5. Il Comune puo' sospendere l'assunzione del provvedimento di
decadenza per morosita' qualora constati che la stessa e' dovuta a
gravi situazioni personali o familiari dell'assegnatario,
accollandosi in tutto o in parte il pagamento del canone di locazione
e delle quote di servizi.