LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO III
GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP
CAPO I
Principi generali
Art. 30
Decadenza dall'assegnazione
1. La decadenza dall'assegnazione e' disposta dal Comune, d'ufficio o
su richiesta del soggetto gestore, nei confronti del nucleo avente
diritto che, nel corso del rapporto di locazione:
a) abbia abbandonato l'alloggio, senza gravi motivi, per un periodo
superiore a tre mesi, ovvero abbia sublocato in tutto o in parte
l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso;
b) abbia adibito l'alloggio a scopi illeciti o immorali ovvero abbia
gravemente contravvenuto al regolamento d'uso degli alloggi;
c) abbia causato gravi danni all'alloggio ed alle parti comuni
dell'edificio;
d) si sia reso moroso per un periodo superiore a tre mesi, fatto
salvo quanto disposto dai commi 4 e 5 dell'art. 32;
e) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, indicati
alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 15;
f) abbia superato il limite di reddito per la permanenza, determinato
ai sensi del comma 2 dell'art. 15;
g) si sia reso inadempiente rispetto alla richiesta periodica di
informazioni e documentazione per l'accertamento del reddito del
nucleo avente diritto e degli altri requisiti per la permanenza;
h) abbia eseguito opere sulle parti comuni del fabbricato in cui e'
situato l'alloggio assegnato, o nell'area di pertinenza del
fabbricato predetto, senza il prescritto titolo abilitativo. E' fatta
salva l'eventuale sanatoria nei termini di legge e la rimozione
dell'abuso entro il termine disposto dal Comune.
2. La decadenza e' dichiarata dal Comune con provvedimento assunto,
in contraddittorio con l'interessato, entro trenta giorni
dall'accertamento dei fatti o condizioni di cui al comma 1. La
dichiarazione di decadenza comporta:
a) nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, la
risoluzione di diritto del contratto ed il rilascio immediato
dell'alloggio;
b) nei casi di cui alle lettere e), f), g) ed h) del comma 1,
l'automatica disdetta del contratto di locazione e la conseguente
risoluzione dello stesso alla prima scadenza successiva.
3. La dichiarazione di decadenza comporta il pagamento del canone di
locazione maggiorato, determinato ai sensi della lettera d) del comma
1 dell'art. 35.
4. Il mancato rilascio dell'alloggio alla data stabilita nella
dichiarazione di decadenza comporta il pagamento al Comune, a titolo
di sanzione amministrativa, di una somma definita dal regolamento di
cui al comma 2 dell'art. 25, oltre al canone di locazione maggiorato
indicato al comma 3 del presente articolo.
5. Il Comune puo' individuare, con regolamento, i casi nei quali
l'emissione della dichiarazione di decadenza di cui al comma 2 puo'
essere sospesa, indicandone il termine massimo.
6. Il Comune puo' promuovere appositi programmi per la realizzazione
di abitazioni, in locazione o in proprieta', da destinare
prioritariamente ai soggetti dichiarati decaduti ai sensi delle
lettere e), f) e g) del comma 1.