LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO III
GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP
CAPO I
Principi generali
Art. 29
Annullamento dell'assegnazione
1. L'annullamento del provvedimento di assegnazione e' disposto dal
Comune, in contraddittorio con l'assegnatario, nei seguenti casi:
a) di contrasto del provvedimento con la normativa vigente al momento
dell'assegnazione;
b) di assegnazione sulla base di dichiarazioni mendaci o di
documentazioni risultate false.
2. Il provvedimento di annullamento comporta la risoluzione di
diritto del contratto. Il provvedimento ha carattere definitivo,
indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo
esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi
l'alloggio e non e' soggetto a graduazioni o proroghe.