LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO III
GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP
CAPO I
Principi generali
Art. 25
Disciplina delle assegnazioni e gestione
1. Il Comune assegna gli alloggi di erp su istanza degli interessati,
con una delle seguenti modalita':
a) il concorso pubblico, da emanarsi anche per ambiti sovracomunali;
b) la formazione di una graduatoria aperta, secondo quanto previsto
dal comma 4.
2. Il Comune provvede con apposito regolamento alla individuazione
della modalita' di assegnazione degli alloggi, entro dodici mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinando in
particolare:
a) i contenuti della domanda e le modalita' di presentazione della
stessa;
b) i criteri di priorita' per l'assegnazione ed i relativi punteggi
da attribuire alle domande in relazione alle condizioni soggettive ed
oggettive dei nuclei richiedenti;
c) il contenuto del bando e le forme di pubblicizzazione dello
stesso, ove si opti per l'assegnazione mediante concorso pubblico;
d) il procedimento di formazione e pubblicazione della graduatoria e
le modalita' di aggiornamento della stessa;
e) le forme di assegnazione degli alloggi, tra cui l'istituzione di
apposite commissioni per la formazione delle graduatorie di
assegnazione;
f) le modalita' di modificazione o integrazione della domanda al
mutare delle condizioni soggettive ed oggettive;
g) le modalita' di individuazione dell'alloggio, con particolare
riguardo alla scelta, alla consegna, alla rinuncia ed ai termini per
l'occupazione;
h) le assegnazioni in deroga alla graduatoria nelle situazioni di
emergenza abitativa, ove si sia optato per l'assegnazione mediante
concorso pubblico.
3. I criteri di cui alla lettera b) del comma 2 sono definiti dal
Comune, sentite le organizzazioni sindacali.
4. Qualora il Comune non si avvalga della procedura del bando di
concorso pubblico di cui alla lettera a) del comma 1, le domande di
assegnazione sono inserite, in base ai punteggi attribuiti, in una
graduatoria aperta, aggiornata con cadenza periodica. Gli alloggi
disponibili sono assegnati dal Comune secondo l'ordine stabilito
nella graduatoria, come risulta a seguito dell'ultimo aggiornamento.
5. Nella scelta dell'alloggio da assegnare ai richiedenti collocati
in posizione utile, il Comune persegue l'obiettivo della
razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e del
soddisfacimento delle esigenze abitative del nucleo avente diritto,
in rapporto alla sua composizione e preferenza.
6. Il Comune, sentite le parti sociali, ai sensi del comma 1
dell'art. 22 e sulla base dei criteri stabiliti con delibera del
Consiglio regionale, disciplina con appositi regolamenti:
a) le modalita' d'uso degli alloggi e delle parti comuni;
b) la ripartizione degli oneri tra l'ente gestore e gli assegnatari;
c) l'autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni, la
convocazione e gestione dell'assemblea annua degli assegnatari;
d) la durata e le modalita' di attuazione della ospitabilita';
e) le modalita' di accertamento e di contestazione delle violazioni
ai regolamenti.
7. Il Comune nel caso in cui proceda all'assegnazione di alloggi a
persone che abbisognano di assistenza sanitaria e sociale ovvero
constati la loro presenza negli stessi, predispone, d'intesa con il
soggetto gestore, appositi progetti di sostegno al nucleo avente
diritto e di intervento per attenuare le eventuali situazioni di
disagio anche per gli altri assegnatari.
8. Qualora l'assegnatario o altro componente del nucleo avente
diritto violi le norme del regolamento d'uso degli alloggi e delle
parti comuni, il soggetto gestore provvede, previa formale
contestazione dell'addebito, ad imputare all'assegnatario stesso il
rimborso dei costi di ripristino dei beni danneggiati e di quelli dei
servizi aggiuntivi prestati, ferma restando l'applicabilita' delle
procedure di decadenza o di risoluzione del contratto previste dagli
articoli 30 e 31.
9. Le opere di miglioramento realizzate dall'assegnatario con il
consenso del Comune o del soggetto gestore a cio' delegato, danno
diritto ad indennizzo, secondo quanto previsto dal regolamento
comunale. L'indennizzo e' compensato con le somme dovute
dall'assegnatario nel corso del rapporto di locazione ovvero e'
liquidato all'atto del rilascio dell'alloggio.