REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

           TITOLO III                                                           
       GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP                                            
             CAPO I                                                             
       Principi generali                                                        
          Art. 25                                                               
Disciplina delle assegnazioni e gestione                                        
1. Il Comune assegna gli alloggi di erp su istanza degli interessati,           
con una delle seguenti modalita':                                               
a) il concorso pubblico, da emanarsi anche per ambiti sovracomunali;            
b) la formazione di una graduatoria aperta, secondo quanto previsto             
dal comma 4.                                                                    
2. Il Comune provvede con apposito regolamento alla individuazione              
della modalita' di assegnazione degli alloggi, entro dodici mesi                
dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinando in                   
particolare:                                                                    
a) i contenuti della domanda e le modalita' di presentazione della              
stessa;                                                                         
b) i criteri di priorita' per l'assegnazione ed i relativi punteggi             
da attribuire alle domande in relazione alle condizioni soggettive ed           
oggettive dei nuclei richiedenti;                                               
c) il contenuto del bando e le forme di pubblicizzazione dello                  
stesso, ove si opti per l'assegnazione mediante concorso pubblico;              
d) il procedimento di formazione e pubblicazione della graduatoria e            
le modalita' di aggiornamento della stessa;                                     
e) le forme di assegnazione degli alloggi, tra cui l'istituzione di             
apposite commissioni per la formazione delle graduatorie di                     
assegnazione;                                                                   
f) le modalita' di modificazione o integrazione della domanda al                
mutare delle condizioni soggettive ed oggettive;                                
g) le modalita' di individuazione dell'alloggio, con particolare                
riguardo alla scelta, alla consegna, alla rinuncia ed ai termini per            
l'occupazione;                                                                  
h) le assegnazioni in deroga alla graduatoria nelle situazioni di               
emergenza abitativa, ove si sia optato per l'assegnazione mediante              
concorso pubblico.                                                              
3. I criteri di cui alla lettera b) del comma 2 sono definiti dal               
Comune, sentite le organizzazioni sindacali.                                    
4. Qualora il Comune non si avvalga della procedura del bando di                
concorso pubblico di cui alla lettera a) del comma 1, le domande di             
assegnazione sono inserite, in base ai punteggi attribuiti, in una              
graduatoria aperta, aggiornata con cadenza periodica. Gli alloggi               
disponibili sono assegnati dal Comune secondo l'ordine stabilito                
nella graduatoria, come risulta a seguito dell'ultimo aggiornamento.            
5. Nella scelta dell'alloggio da assegnare ai richiedenti collocati             
in posizione utile, il Comune persegue l'obiettivo della                        
razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico e del                        
soddisfacimento delle esigenze abitative del nucleo avente diritto,             
in rapporto alla sua composizione e preferenza.                                 
6. Il Comune, sentite le parti sociali, ai sensi del comma 1                    
dell'art. 22 e sulla base dei criteri stabiliti con delibera del                
Consiglio regionale, disciplina con appositi regolamenti:                       
a) le modalita' d'uso degli alloggi e delle parti comuni;                       
b) la ripartizione degli oneri tra l'ente gestore e gli assegnatari;            
c) l'autogestione dei servizi accessori e degli spazi comuni, la                
convocazione e gestione dell'assemblea annua degli assegnatari;                 
d) la durata e le modalita' di attuazione della ospitabilita';                  
e) le modalita' di accertamento e di contestazione delle violazioni             
ai regolamenti.                                                                 
7. Il Comune nel caso in cui proceda all'assegnazione di alloggi a              
persone che abbisognano di assistenza sanitaria e sociale ovvero                
constati la loro presenza negli stessi, predispone, d'intesa con il             
soggetto gestore, appositi progetti di sostegno al nucleo avente                
diritto e di intervento per attenuare le eventuali situazioni di                
disagio anche per gli altri assegnatari.                                        
8. Qualora l'assegnatario o altro componente del nucleo avente                  
diritto violi le norme del regolamento d'uso degli alloggi e delle              
parti comuni, il soggetto gestore provvede, previa formale                      
contestazione dell'addebito, ad imputare all'assegnatario stesso il             
rimborso dei costi di ripristino dei beni danneggiati e di quelli dei           
servizi aggiuntivi prestati, ferma restando l'applicabilita' delle              
procedure di decadenza o di risoluzione del contratto previste dagli            
articoli 30 e 31.                                                               
9. Le opere di miglioramento realizzate dall'assegnatario con il                
consenso del Comune o del soggetto gestore a cio' delegato, danno               
diritto ad indennizzo, secondo quanto previsto dal regolamento                  
comunale. L'indennizzo e' compensato con le somme dovute                        
dall'assegnatario nel corso del rapporto di locazione ovvero e'                 
liquidato all'atto del rilascio dell'alloggio.                                  

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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