LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO III
GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP
CAPO I
Principi generali
Art. 24
Requisiti per l'accesso
1. Gli alloggi di erp sono assegnati, secondo l'ordine di priorita'
fissato con un'apposita graduatoria, ai nuclei aventi diritto in
possesso dei requisiti definiti a norma dell'art. 15.
2. I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione
della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e
successivamente nel corso della locazione, fatto salvo quanto
previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 30, in merito al
requisito relativo al reddito.
3. Ai fini della presente legge per nucleo avente diritto s'intende
la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali,
riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi.
Fanno altresi' parte del nucleo purche' conviventi, gli ascendenti, i
discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al
secondo grado.
4. Ai fini della presente legge per nucleo avente diritto si intende
anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonche' il
nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o
affinita' qualora la convivenza abbia carattere di stabilita' e sia
finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma
di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del
nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di
presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
5. Ai fini della presente legge i minori in affido all'interno dei
nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.