REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

           TITOLO III                                                           
       GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP                                            
             CAPO I                                                             
       Principi generali                                                        
          Art. 24                                                               
Requisiti per l'accesso                                                         
1. Gli alloggi di erp sono assegnati, secondo l'ordine di priorita'             
fissato con un'apposita graduatoria, ai nuclei aventi diritto in                
possesso dei requisiti definiti a norma dell'art. 15.                           
2. I requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione           
della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e                
successivamente nel corso della locazione, fatto salvo quanto                   
previsto dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 30, in merito al                
requisito relativo al reddito.                                                  
3. Ai fini della presente legge per nucleo avente diritto s'intende             
la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali,             
riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati, con loro conviventi.                
Fanno altresi' parte del nucleo purche' conviventi, gli ascendenti, i           
discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al             
secondo grado.                                                                  
4. Ai fini della presente legge per nucleo avente diritto si intende            
anche quello fondato sulla stabile convivenza more uxorio, nonche' il           
nucleo di persone anche non legate da vincoli di parentela o                    
affinita' qualora la convivenza abbia carattere di stabilita' e sia             
finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale. Tale forma            
di convivenza deve, ai fini dell'inclusione economica e normativa del           
nucleo, essere stata instaurata almeno due anni prima della data di             
presentazione della domanda di assegnazione ed essere comprovata                
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.                       
5. Ai fini della presente legge i minori in affido all'interno dei              
nuclei aventi diritto sono equiparati a quelli adottivi e naturali.             

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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