LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO III
GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP
CAPO I
Principi generali
Art. 23
Edifici a proprieta' mista
1. Negli edifici e nei complessi edilizi a proprieta' mista, il
Comune o il soggetto gestore a cio' delegato, attuano le modalita' di
gestione condominiale stabilite dalle leggi vigenti e dal Codice
civile, anche nel caso in cui permane la maggioranza pubblica della
proprieta'.
2. A tale scopo il Comune o il soggetto gestore convoca, entro un
anno dall'entrata in vigore della presente legge, l'assemblea dei
condomini, ai sensi dell'art. 1135 del Codice civile. Qualora
mantenga la maggioranza del valore dell'intero edificio, il Comune o
il soggetto gestore a cio' delegato puo' assumere la funzione di
amministratore del condominio.
3. Gli assegnatari di alloggi erp compresi negli stabili a regime
condominiale hanno diritto di voto, in luogo del Comune o del
soggetto gestore, per le deliberazioni relative alle spese ed alle
modalita' di gestione dei servizi e per quelle relative agli
interventi di manutenzione, in tutto o in parte, a carico degli
assegnatari.
4. In caso di inadempimento da parte degli assegnatari delle
obbligazioni nei confronti del condominio e degli altri condomini, il
Comune o il soggetto gestore risponde in via subordinata
dell'adempimento, fermo restando il diritto di regresso.
5. Nell'ambito dei documenti contabili del soggetto gestore sono
evidenziate le situazioni di proprieta' mista per singoli edifici o
complessi immobiliari e le relative quote di partecipazione alle
spese condominiali.
CAPO II
Assegnazione e gestione degli alloggi
NOTA ALL'ART. 23
Comma 2
Il testo dell'art. 1135 del Codice civile e' il seguente:
"Art. 1135 - Attribuzioni dell'assemblea dei condomini
Oltre quanto e' stabilito dagli articoli precedenti, l'assemblea dei
condomini provvede:
1) alla conferma dell'amministratore e all'eventuale sua
retribuzione;
2) all'approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante
l'anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;
3) all'approvazione del rendiconto annuale dell'amministratore e
all'impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre,
un fondo speciale.
L'amministratore non puo' ordinare lavori di manutenzione
straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo
caso deve riferirne nella prima assemblea.".