LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO III
GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP
CAPO I
Principi generali
Art. 22
Partecipazione degli assegnatari
alla gestione del patrimonio
1. I Comuni promuovono il coinvolgimento degli assegnatari, singoli
ed associati, nella gestione del patrimonio di alloggi di erp e
favoriscono, nelle forme stabilite dallo statuto, la loro
partecipazione al procedimento di approvazione dei regolamenti e
degli atti di programmazione previsti dalla presente legge.
2. I Comuni favoriscono l'autogestione da parte degli assegnatari dei
servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione ordinaria
degli immobili, fornendo alle autogestioni le relative risorse
finanziarie nonche' l'assistenza tecnica, amministrativa e legale
necessaria per la loro costituzione e funzionamento.
3. I Comuni e i soggetti gestori assicurano l'esercizio dei diritti
sindacali dell'utenza.
4. I Comuni e i soggetti gestori garantiscono l'accesso a tutte le
informazioni che attengono alla gestione, ed in particolare alle
spese di investimento e a quelle correnti. Il diritto
all'informazione e' garantito anche attraverso la stipula di appositi
protocolli d'intesa con le organizzazioni sindacali degli assegnatari
e nell'ambito della carta dei servizi a garanzia dei diritti
dell'utenza.
5. Al fine di favorire forme di aggregazione sociale i Comuni
concedono, previa apposita convenzione, l'uso di spazi comuni del
patrimonio di erp alle associazioni di assegnatari nonche' alle loro
organizzazioni sindacali.
6. I Comuni e i soggetti gestori provvedono alla riscossione senza
oneri delle quote di adesione degli assegnatari alle organizzazioni
sindacali.