LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO III
GESTIONE DEGLI ALLOGGI DI ERP
CAPO I
Principi generali
Art. 20
Ambito di applicazione
1. Il presente Titolo ha per oggetto l'assegnazione, la gestione ed
il canone di locazione degli alloggi di erp, intesi come le unita'
immobiliari ad uso abitativo, ivi comprese le relative pertinenze,
site nel territorio regionale che presentano i seguenti requisiti:
a) la proprieta' pubblica, dello Stato, dei Comuni, degli altri Enti
locali e degli IACP;
b) l'essere state recuperate, acquistate o realizzate, in tutto o in
parte, con contributi pubblici;
c) l'essere destinate senza alcun limite di tempo alla locazione al
canone definito dall'art. 35.
2. Sono alloggi di erp, in particolare:
a) gli alloggi di erp, come individuati in vigenza della L.R. n. 12
del 1984 come modificata e integrata;
b) gli alloggi realizzati con i piani di reinvestimento dei proventi
delle vendite di cui alla Legge 24 dicembre 1993, n. 560;
c) gli alloggi che saranno realizzati con i contributi di cui al
comma 1 dell'art. 12.
3. Gli alloggi realizzati in attuazione della Legge 6 marzo 1976, n.
52 sono assoggettati a quanto previsto dalla presente legge fatte
salve le modalita' e i criteri di assegnazione degli alloggi, che
sono disciplinati ai sensi dell'art. 3 della medesima Legge n. 52 del
1976.
4. Sono comunque esclusi dall'applicazione del presente Titolo, le
abitazioni in locazione permanente ed a termine, nonche' le
abitazioni realizzate, recuperate o acquistate dalle cooperative di
abitazione per i propri soci ovvero con programmi di edilizia
agevolata e convenzionata. Sono altresi' esclusi gli alloggi di
servizio e quelli di proprieta' degli enti previdenziali.
5. Gli alloggi non piu' idonei per vetusta', per inadeguatezza
tipologica o per ubicazione ad essere assegnati come residenza
permanente, possono essere temporaneamente sottratti dal Comune
all'assegnazione, per essere inseriti con priorita' in programmi di
recupero o riqualificazione.
6. Il Comune puo' destinare alloggi di erp ad un diverso utilizzo,
garantendone la contemporanea sostituzione con un equivalente
patrimonio abitativo.
7. I programmi di riqualificazione urbana che interessano aree
destinate ad edilizia residenziale pubblica garantiscono comunque la
realizzazione di una quantita' equivalente di nuovi alloggi di erp
all'interno degli ambiti oggetto del programma.
NOTE ALL'ART. 20
Comma 2
1) La L.R. 14 marzo 1984, n. 12, concerne Norme per l'assegnazione,
la gestione, la revoca e la disciplina dei canoni degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, II comma della
Legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione dei criteri generali
emanati dal CIPE con deliberazione del 19 novembre 1981.
2) La Legge 24 dicembre 1993, n. 560, concerne Norme in materia di
alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
Comma 3
3) La Legge 6 marzo 1976, n. 52, concerne Interventi straordinari per
l'edilizia a favore del personale civile e militare della Pubblica
Sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di
finanza, del Corpo degli Agenti di custodia e del Corpo forestale
dello Stato.
4) Il testo dell'art. 3 della Legge n. 52 del 1976, citata alla nota
3) al presente articolo, e' il seguente:
"Art. 3
L'assegnazione degli alloggi in locazione e' demandata alla
Commissione provinciale prevista dall'articolo 3 del DPR 27 novembre
1954, n. 1406, modificato dal DPR 13 giugno 1961, n. 906, integrata
dal comandante della legione del Corpo delle Guardie di finanza o da
un suo rappresentante nonche' da un rappresentante del comandante del
Corpo degli Agenti di custodia e da un rappresentante del comandante
del Corpo forestale dello Stato.
La Commissione prevista dal comma precedente verra' integrata,
secondo le modalita' da stabilirsi con decreto del Ministro per
l'Interno, di concerto con i Ministri per la Difesa, per le Finanze,
per la Grazia e Giustizia e per l'Agricoltura e le Foreste, con
rappresentanti del personale civile e militare in attivita' di
servizio della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei Carabinieri, del
Corpo della Guardia di finanza, del Corpo degli Agenti di custodia e
del Corpo forestale dello Stato.".