LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI
PER LE POLITICHE ABITATIVE
CAPO I
Programma regionale
Art. 17
Anagrafe dell'intervento pubblico
1. Al fine di disporre di dati riguardanti l'intervento pubblico nel
settore edilizio e l'utilizzo del patrimonio pubblico in locazione
permanente, la Regione costituisce e gestisce un'apposita anagrafe.
2. I dati riguardano in particolare:
a) il patrimonio pubblico in locazione permanente ed i relativi
utenti;
b) le domande di assegnazione di alloggi pubblici in locazione
permanente;
c) i beneficiari dei contributi del Fondo per l'accesso
all'abitazione in locazione, di cui all'art. 38, e le domande
presentate;
d) i beneficiari di ogni forma di agevolazione finanziaria pubblica,
per costruire, risanare o acquistare la propria abitazione;
e) i beneficiari di alloggi di edilizia residenziale pubblica
assegnati a riscatto o in proprieta'.
3. Gli Enti locali ed i soggetti cui e' affidata la gestione del
patrimonio sono tenuti a fornire annualmente le informazioni di cui
al comma 2 alla Regione, la quale provvede alla definizione degli
standard tecnici omogenei, all'elaborazione, diffusione e valutazione
dei dati, nell'ambito delle attivita' dell'Osservatorio di cui
all'art. 16. L'avere adempiuto a tale obbligo costituisce requisito
per l'ammissione ai contributi regionali.
4. La Regione, gli Enti locali e il soggetto gestore sono autorizzati
al trattamento dei dati raccolti, anche con l'ausilio di mezzi
elettronici, nei limiti di quanto previsto dalla Legge 31 dicembre
1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.
CAPO IV
Qualificazione del processo edilizio e degli operatori
NOTA ALL'ART. 17
Comma 4
La Legge 31 dicembre 1996, n. 675 concerne Tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.