LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI
PER LE POLITICHE ABITATIVE
CAPO I
Programma regionale
Art. 16
Osservatorio regionale del sistema abitativo
1. E' istituito l'Osservatorio regionale del sistema abitativo, che
provvede alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e
valutazione dei dati sulla condizione abitativa e sulle attivita' nel
settore edilizio. In particolare l'Osservatorio integra,
rielaborandoli su base provinciale e regionale, i dati e le
informazioni che attengono:
a) ai flussi informativi locali sui fabbisogni abitativi;
b) all'intervento pubblico nel settore abitativo;
c) alle rilevazioni congiunturali e strutturali sugli scenari
abitativi;
d) alla verifica ed al monitoraggio dell'attuazione dei programmi,
attraverso la raccolta e l'elaborazione delle informazioni tecniche
relative agli interventi realizzati;
e) alle modalita' di utilizzo del patrimonio edilizio esistente.
2. La Regione specifica metodi di rilevazione e standard tecnici
omogenei, per la costituzione di un sistema nel quale, previa stipula
di un apposito protocollo, tutti i soggetti pubblici o privati che
siano detentori di informazioni possono contribuire all'attivita'
dell'Osservatorio, avendo garantiti l'accesso e la possibilita' di
utilizzo delle informazioni raccolte.
3. La Regione, d'intesa con le Province, specifica e articola i
compiti e gli obiettivi dell'Osservatorio, individuando forme di
coordinamento e di integrazione dello stesso con gli altri
Osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione
vigente, al fine di costituire un idoneo strumento per l'accertamento
dei fabbisogni abitativi, per l'elaborazione delle politiche
abitative e per il monitoraggio della loro efficacia. Per lo
svolgimento dei compiti dell'Osservatorio la Regione puo' avvalersi
dell'attivita' di soggetti pubblici e privati, mediante la stipula di
apposite convenzioni.
4. La Regione individua apposite modalita' di raccordo tra i soggetti
interessati all'attivita' dell'Osservatorio, con la partecipazione
delle parti sociali e delle altre istanze economico sociali.