REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

             TITOLO II                                                          
     PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI                                   
     PER LE POLITICHE ABITATIVE                                                 
CAPO I                                                                          
Programma regionale                                                             
          Art. 16                                                               
Osservatorio regionale del sistema abitativo                                    
1. E' istituito l'Osservatorio regionale del sistema abitativo, che             
provvede alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e                
valutazione dei dati sulla condizione abitativa e sulle attivita' nel           
settore edilizio. In particolare l'Osservatorio integra,                        
rielaborandoli su base provinciale e regionale, i dati e le                     
informazioni che attengono:                                                     
a) ai flussi informativi locali sui fabbisogni abitativi;                       
b) all'intervento pubblico nel settore abitativo;                               
c) alle rilevazioni congiunturali e strutturali sugli scenari                   
abitativi;                                                                      
d) alla verifica ed al monitoraggio dell'attuazione dei programmi,              
attraverso la raccolta e l'elaborazione delle informazioni tecniche             
relative agli interventi realizzati;                                            
e) alle modalita' di utilizzo del patrimonio edilizio esistente.                
2. La Regione specifica metodi di rilevazione e standard tecnici                
omogenei, per la costituzione di un sistema nel quale, previa stipula           
di un apposito protocollo, tutti i soggetti pubblici o privati che              
siano detentori di informazioni possono contribuire all'attivita'               
dell'Osservatorio, avendo garantiti l'accesso e la possibilita' di              
utilizzo delle informazioni raccolte.                                           
3. La Regione, d'intesa con le Province, specifica e articola i                 
compiti e gli obiettivi dell'Osservatorio, individuando forme di                
coordinamento e di integrazione dello stesso con gli altri                      
Osservatori e organismi di monitoraggio previsti dalla legislazione             
vigente, al fine di costituire un idoneo strumento per l'accertamento           
dei fabbisogni abitativi, per l'elaborazione delle politiche                    
abitative e per il monitoraggio della loro efficacia. Per lo                    
svolgimento dei compiti dell'Osservatorio la Regione puo' avvalersi             
dell'attivita' di soggetti pubblici e privati, mediante la stipula di           
apposite convenzioni.                                                           
4. La Regione individua apposite modalita' di raccordo tra i soggetti           
interessati all'attivita' dell'Osservatorio, con la partecipazione              
delle parti sociali e delle altre istanze economico sociali.                    

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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