REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

             TITOLO II                                                          
     PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI                                   
     PER LE POLITICHE ABITATIVE                                                 
CAPO I                                                                          
Programma regionale                                                             
          Art. 12                                                               
Abitazioni in locazione                                                         
1. Al fine di realizzare alloggi pubblici destinati a soddisfare il             
fabbisogno abitativo dei nuclei meno abbienti, il programma regionale           
per le politiche abitative prevede la concessione di contributi per             
il recupero, l'adeguamento e la realizzazione di alloggi di erp,                
sulla base dei programmi deliberati dai Comuni. I contributi possono            
essere destinati anche all'acquisto degli immobili da recuperare o              
delle aree sulle quali realizzare gli alloggi nonche' alla                      
realizzazione, adeguamento e ammodernamento tecnologico delle                   
dotazioni territoriali connesse all'intervento.                                 
2. Il programma regionale stabilisce, inoltre, la concessione agli              
operatori di cui all'art. 14 di contributi diretti a promuovere il              
recupero e la realizzazione:                                                    
a) di abitazioni in locazione permanente, destinate senza limite di             
tempo alla locazione o all'assegnazione in godimento;                           
b) di abitazioni in locazione a termine, per le quali l'operatore si            
impegni, con apposita convenzione, a concederle in locazione o in               
godimento per un periodo non inferiore a dieci anni.                            
3. I contributi, di cui ai commi 1 e 2, sono erogati sia in conto               
interesse che in conto capitale e il loro ammontare e' commisurato              
alla destinazione degli interventi ammessi a contributo ed alla                 
durata della locazione convenzionata.                                           
4. Nei casi di cui al comma 2, gli obblighi assunti dall'operatore e            
il canone di locazione delle abitazioni sono recepiti in un'apposita            
convenzione con il Comune, da trascriversi alla conservatoria dei               
registri immobiliari a cura del Comune e a spese dei beneficiari. La            
convenzione individua altresi' gli eventuali servizi prestati agli              
utenti delle abitazioni in locazione e i relativi oneri.                        
5. Lo schema di convenzione, previsto dalla lettera a) del comma 3              
dell'art. 4, individua gli effetti che derivano dalla violazione                
degli obblighi assunti in sede di convenzione.                                  
6. Per le abitazioni in locazione permanente realizzate da operatori            
privati, la convenzione stabilisce il canone di locazione sulla base            
del piano finanziario relativo ai costi dell'intervento e di                    
gestione, ai contributi concessi e al rendimento dell'investimento,             
definiti in sede di programmazione, nonche' sulla base degli oneri di           
manutenzione e rinnovamento degli immobili. Per le abitazioni gia'              
finanziate ai sensi della legislazione regionale previgente, il                 
canone da corrispondere al termine del periodo di ammortamento e'               
stabilito in base ai criteri indicati dal presente comma, attraverso            
accordi, tra gli operatori e il Comune, integrativi o modificativi              
della convenzione esistente.                                                    
7. Per le abitazioni in locazione permanente realizzate dai Comuni,             
al termine del periodo di attuazione del piano finanziario si applica           
il canone per gli alloggi di erp.                                               
8. Il canone di locazione delle abitazioni in locazione a termine e'            
stabilito in base al piano finanziario, relativo ai costi                       
dell'intervento e di gestione, ai contributi concessi e al rendimento           
dell'investimento, definiti in sede di programmazione.                          
9. Alla scadenza della convenzione il contratto delle abitazioni in             
locazione a termine e' risolto di diritto e le stesse possono essere            
cedute, anche per singole unita' immobiliari. La convenzione puo'               
prevedere l'acquisto differito della abitazione da parte del                    
conduttore, al termine del periodo di locazione.                                
10. Le abitazioni in locazione a termine possono essere cedute a                
soggetti diversi dal conduttore e dai membri del suo nucleo avente              
diritto anche prima della scadenza del periodo di validita' della               
convenzione, purche' nell'atto di alienazione sia espressamente fatta           
riserva della prosecuzione della locazione per il periodo residuale             
secondo le previsioni della convenzione.                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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