LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI
PER LE POLITICHE ABITATIVE
CAPO I
Programma regionale
Art. 12
Abitazioni in locazione
1. Al fine di realizzare alloggi pubblici destinati a soddisfare il
fabbisogno abitativo dei nuclei meno abbienti, il programma regionale
per le politiche abitative prevede la concessione di contributi per
il recupero, l'adeguamento e la realizzazione di alloggi di erp,
sulla base dei programmi deliberati dai Comuni. I contributi possono
essere destinati anche all'acquisto degli immobili da recuperare o
delle aree sulle quali realizzare gli alloggi nonche' alla
realizzazione, adeguamento e ammodernamento tecnologico delle
dotazioni territoriali connesse all'intervento.
2. Il programma regionale stabilisce, inoltre, la concessione agli
operatori di cui all'art. 14 di contributi diretti a promuovere il
recupero e la realizzazione:
a) di abitazioni in locazione permanente, destinate senza limite di
tempo alla locazione o all'assegnazione in godimento;
b) di abitazioni in locazione a termine, per le quali l'operatore si
impegni, con apposita convenzione, a concederle in locazione o in
godimento per un periodo non inferiore a dieci anni.
3. I contributi, di cui ai commi 1 e 2, sono erogati sia in conto
interesse che in conto capitale e il loro ammontare e' commisurato
alla destinazione degli interventi ammessi a contributo ed alla
durata della locazione convenzionata.
4. Nei casi di cui al comma 2, gli obblighi assunti dall'operatore e
il canone di locazione delle abitazioni sono recepiti in un'apposita
convenzione con il Comune, da trascriversi alla conservatoria dei
registri immobiliari a cura del Comune e a spese dei beneficiari. La
convenzione individua altresi' gli eventuali servizi prestati agli
utenti delle abitazioni in locazione e i relativi oneri.
5. Lo schema di convenzione, previsto dalla lettera a) del comma 3
dell'art. 4, individua gli effetti che derivano dalla violazione
degli obblighi assunti in sede di convenzione.
6. Per le abitazioni in locazione permanente realizzate da operatori
privati, la convenzione stabilisce il canone di locazione sulla base
del piano finanziario relativo ai costi dell'intervento e di
gestione, ai contributi concessi e al rendimento dell'investimento,
definiti in sede di programmazione, nonche' sulla base degli oneri di
manutenzione e rinnovamento degli immobili. Per le abitazioni gia'
finanziate ai sensi della legislazione regionale previgente, il
canone da corrispondere al termine del periodo di ammortamento e'
stabilito in base ai criteri indicati dal presente comma, attraverso
accordi, tra gli operatori e il Comune, integrativi o modificativi
della convenzione esistente.
7. Per le abitazioni in locazione permanente realizzate dai Comuni,
al termine del periodo di attuazione del piano finanziario si applica
il canone per gli alloggi di erp.
8. Il canone di locazione delle abitazioni in locazione a termine e'
stabilito in base al piano finanziario, relativo ai costi
dell'intervento e di gestione, ai contributi concessi e al rendimento
dell'investimento, definiti in sede di programmazione.
9. Alla scadenza della convenzione il contratto delle abitazioni in
locazione a termine e' risolto di diritto e le stesse possono essere
cedute, anche per singole unita' immobiliari. La convenzione puo'
prevedere l'acquisto differito della abitazione da parte del
conduttore, al termine del periodo di locazione.
10. Le abitazioni in locazione a termine possono essere cedute a
soggetti diversi dal conduttore e dai membri del suo nucleo avente
diritto anche prima della scadenza del periodo di validita' della
convenzione, purche' nell'atto di alienazione sia espressamente fatta
riserva della prosecuzione della locazione per il periodo residuale
secondo le previsioni della convenzione.