REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

             TITOLO II                                                          
     PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI                                   
     PER LE POLITICHE ABITATIVE                                                 
CAPO I                                                                          
Programma regionale                                                             
          Art. 10                                                               
Inizio dei lavori                                                               
1. Gli interventi finanziati devono pervenire all'inizio dei lavori             
entro tredici mesi dalla data di pubblicazione sul BUR della delibera           
di cui al comma 3 dell'art. 9.                                                  
2. Nei casi di inutile decorrenza del termine di cui al comma 1 la              
Regione provvede, entro trenta giorni dalla scadenza del termine, a             
convocare i Comuni e le altre eventuali Amministrazioni interessate,            
al fine di accertare le ragioni del ritardo e di verificare la                  
concreta possibilita' di superare gli impedimenti che si frappongono            
alla realizzazione degli interventi. I soggetti intervenuti, qualora            
valutino la possibilita' di pervenire in tempi rapidi all'inizio dei            
lavori, concordano le iniziative da assumere per l'avvio degli                  
interventi, attraverso la sottoscrizione di un accordo, ai sensi                
dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce            
altresi' il nuovo termine per l'inizio lavori, comunque non superiore           
a sei mesi.                                                                     
3. Qualora non si pervenga all'accordo di cui al comma 2 entro                  
sessanta giorni dalla convocazione ovvero non sia rispettato il nuovo           
termine per l'inizio lavori, la Regione, nei successivi trenta                  
giorni, dichiara la decadenza dal beneficio e ridetermina la                    
localizzazione degli interventi finanziati.                                     
NOTA ALL'ART. 10                                                                
Comma 2                                                                         
Il testo dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente             
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di           
accesso ai documenti amministrativi, e' il seguente:                            
"Art. 15                                                                        
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le                
Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi            
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di               
interesse comune.                                                               
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le                    
disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.".                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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