LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO II
PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI PUBBLICI
PER LE POLITICHE ABITATIVE
CAPO I
Programma regionale
Art. 10
Inizio dei lavori
1. Gli interventi finanziati devono pervenire all'inizio dei lavori
entro tredici mesi dalla data di pubblicazione sul BUR della delibera
di cui al comma 3 dell'art. 9.
2. Nei casi di inutile decorrenza del termine di cui al comma 1 la
Regione provvede, entro trenta giorni dalla scadenza del termine, a
convocare i Comuni e le altre eventuali Amministrazioni interessate,
al fine di accertare le ragioni del ritardo e di verificare la
concreta possibilita' di superare gli impedimenti che si frappongono
alla realizzazione degli interventi. I soggetti intervenuti, qualora
valutino la possibilita' di pervenire in tempi rapidi all'inizio dei
lavori, concordano le iniziative da assumere per l'avvio degli
interventi, attraverso la sottoscrizione di un accordo, ai sensi
dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241. L'accordo stabilisce
altresi' il nuovo termine per l'inizio lavori, comunque non superiore
a sei mesi.
3. Qualora non si pervenga all'accordo di cui al comma 2 entro
sessanta giorni dalla convocazione ovvero non sia rispettato il nuovo
termine per l'inizio lavori, la Regione, nei successivi trenta
giorni, dichiara la decadenza dal beneficio e ridetermina la
localizzazione degli interventi finanziati.
NOTA ALL'ART. 10
Comma 2
Il testo dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 concernente
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi, e' il seguente:
"Art. 15
1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le
Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi
per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di
interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.".