LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 6
Funzioni dei Comuni
1. Spettano ai Comuni, che le esercitano preferibilmente in forma
associata, le funzioni di promozione degli interventi per le
politiche abitative ed i compiti attinenti alla attuazione e gestione
degli stessi. A tale scopo i Comuni provvedono, in particolare:
a) alla rilevazione dei fabbisogni abitativi ed alla individuazione
delle tipologie di intervento atte a soddisfarli;
b) alla definizione degli obiettivi e delle linee di intervento per
le politiche abitative locali, assicurando la loro integrazione con
l'insieme delle politiche comunali;
c) alla predisposizione dei programmi volti alla realizzazione,
manutenzione e riqualificazione del patrimonio di erp, nonche' alla
promozione degli interventi di edilizia in locazione permanente e a
termine;
d) alla individuazione degli operatori che partecipano alla
elaborazione e realizzazione degli interventi, tra i soggetti in
possesso dei requisiti di affidabilita' e qualificazione definiti
dalla Regione, attraverso lo svolgimento di procedure ad evidenza
pubblica ovvero negoziali, nei casi previsti dalla legge;
e) all'esercizio delle funzioni amministrative attinenti alla
concessione e alla revoca dei contributi agli operatori di cui alla
lettera d) e dei contributi ai singoli cittadini di cui al comma 2
dell'art. 13, nonche' alla gestione dei relativi flussi finanziari;
f) all'accertamento dei requisiti soggettivi degli utenti delle
abitazioni;
g) alla costituzione di agenzie per la locazione ovvero allo sviluppo
di iniziative tese a favorire la mobilita' nel settore della
locazione, attraverso il reperimento di alloggi da concedere in
locazione.
2. Spettano inoltre ai Comuni la disciplina della gestione degli
alloggi di erp e l'esercizio delle funzioni amministrative in
materia, secondo quanto previsto dal Titolo III della presente legge.
3. Entro la scadenza del termine di cui al comma 1 dell'art. 52, il
Consiglio regionale individua gli ambiti ottimali per la gestione
unitaria del patrimonio di alloggi di erp, previa intesa con gli Enti
locali nell'ambito della Conferenza Regione-Autonomie locali, ai
sensi dell'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999.
NOTA ALL'ART. 6
Comma 3
Il testo dell'art. 31 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota 2)
all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 31 - Intese
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i
procedimenti in cui la legislazione regionale vigente prevede
un'intesa nella Conferenza Regione-Autonomie locali.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione dell'assenso della
Giunta regionale e dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie
locali espressione degli Enti locali.
3. L'assenso dei componenti della Conferenza Regione-Autonomie locali
espressione degli Enti locali e' espresso di regola all'unanimita'.
Ove questa non sia raggiunta, l'assenso e' espresso dalla maggioranza
assoluta di tali componenti.
4. L'intesa raggiunta ai sensi del comma 2 e' comunicata ai Sindaci
dei Comuni interessati non componenti la Conferenza i quali possono
entro dieci giorni far pervenire osservazioni in dissenso. Sulle
osservazioni la Conferenza delibera motivatamente e definitivamente
entro i dieci giorni successivi con le medesime modalita' di cui al
comma 3.
5. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge regionale non
e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza
Regione-Autonomie locali in cui l'oggetto e' posto all'ordine del
giorno, la Giunta regionale provvede con deliberazione motivata.
6. In caso di motivata urgenza la Giunta regionale puo' provvedere
senza l'osservanza delle disposizioni del presente articolo. I
provvedimenti adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Regione-Autonomie locali nei successivi quindici giorni. La Giunta
regionale e' tenuta ad esaminare le osservazioni della Conferenza
Regione-Autonomie locali ai fini di eventuali deliberazioni
successive.".