LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 4
Funzioni della Regione
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e verifica degli
interventi per le politiche abitative e di indirizzo e coordinamento
delle funzioni conferite alle Province ed ai Comuni dalla presente
legge.
2. Sono di competenza della Regione, in particolare, le seguenti
funzioni nel campo degli interventi per le politiche abitative:
a) la predisposizione e l'approvazione del programma regionale per le
politiche abitative e dei conseguenti provvedimenti attuativi, ai
sensi del Capo I del Titolo II;
b) il concorso, con le competenti Amministrazioni dello Stato e con
gli Enti locali interessati, nell'elaborazione dei programmi di
edilizia residenziale pubblica di interesse comunitario e statale;
c) la determinazione dei limiti di costo e dei requisiti
prestazionali da rispettare nella realizzazione degli interventi
nonche' la verifica dell'attuazione dei programmi e dell'utilizzo
delle risorse finanziarie;
d) la promozione ed il coordinamento di iniziative di ricerca e
sperimentazione nel campo della normativa tecnica e della
qualificazione del processo edilizio;
e) la determinazione dei requisiti economico finanziari e di
qualificazione tecnica ed organizzativa degli operatori fruenti di
contributi pubblici e la definizione delle modalita' di accertamento
e di verifica della permanenza degli stessi.
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la
Regione adotta, con delibera del Consiglio regionale, i seguenti atti
di indirizzo e coordinamento per l'attuazione della presente legge e
per la specificazione dei suoi contenuti:
a) lo schema di convenzione per le abitazioni in locazione permanente
e a termine, di cui al comma 4 dell'art. 12, e gli elementi
essenziali del relativo contratto di locazione;
b) la definizione e l'aggiornamento dei requisiti degli utenti di cui
all'art. 15;
c) i criteri generali per la determinazione del canone degli alloggi
di erp e i massimali dei costi di gestione degli stessi, con
riferimento ai capitolati prestazionali dei servizi forniti.
4. La Giunta regionale predispone le proposte degli atti di indirizzo
di cui al comma 3 previo parere della Conferenza Regione-Autonomie
locali, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 3 del 1999, e previo
confronto con le organizzazioni sindacali. Gli atti di indirizzo sono
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Gli atti della Giunta regionale relativi alle funzioni di cui alle
lettere c) ed e) del comma 2 sono assunti sentito il parere della
Commissione consiliare competente.
NOTA ALL'ART. 4
Comma 4
Il testo dell'art. 30 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota 2)
all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 30 - Espressione dei pareri
1. La Conferenza Regione-Autonomie locali esprime alla Giunta
regionale pareri in ordine a:
a) indirizzi della legge finanziaria, di bilancio e di assestamento;
b) proposte di legge concernenti l'organizzazione e la disciplina
delle funzioni degli Enti locali;
c) proposte di legge concernenti l'ordinamento degli Enti locali;
d) atti generali di programmazione regionale.
2. La Giunta regionale puo' richiedere comunque pareri alla
Conferenza Regione-Autonomie locali in ordine a proprie proposte e
iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di
coordinamento.
3. I pareri di competenza della Conferenza Regione-Autonomie locali
sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti.
Possono essere presentati sulla stessa materia pareri difformi che
siano espressamente sottoscritti da almeno cinque componenti della
Conferenza.
4. I pareri debbono essere resi entro il termine di quindici giorni
dalla richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere. I
pareri sono trasmessi dalla Giunta regionale alla Commissione
consiliare competente.".