REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24

DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO

        TITOLO I                                                                
   DISPOSIZIONI GENERALI                                                        
          Art. 4                                                                
Funzioni della Regione                                                          
1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e verifica degli           
interventi per le politiche abitative e di indirizzo e coordinamento            
delle funzioni conferite alle Province ed ai Comuni dalla presente              
legge.                                                                          
2. Sono di competenza della Regione, in particolare, le seguenti                
funzioni nel campo degli interventi per le politiche abitative:                 
a) la predisposizione e l'approvazione del programma regionale per le           
politiche abitative e dei conseguenti provvedimenti attuativi, ai               
sensi del Capo I del Titolo II;                                                 
b) il concorso, con le competenti Amministrazioni dello Stato e con             
gli Enti locali interessati, nell'elaborazione dei programmi di                 
edilizia residenziale pubblica di interesse comunitario e statale;              
c) la determinazione dei limiti di costo e dei requisiti                        
prestazionali da rispettare nella realizzazione degli interventi                
nonche' la verifica dell'attuazione dei programmi e dell'utilizzo               
delle risorse finanziarie;                                                      
d) la promozione ed il coordinamento di iniziative di ricerca e                 
sperimentazione nel campo della normativa tecnica e della                       
qualificazione del processo edilizio;                                           
e) la determinazione dei requisiti economico finanziari e di                    
qualificazione tecnica ed organizzativa degli operatori fruenti di              
contributi pubblici e la definizione delle modalita' di accertamento            
e di verifica della permanenza degli stessi.                                    
3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la               
Regione adotta, con delibera del Consiglio regionale, i seguenti atti           
di indirizzo e coordinamento per l'attuazione della presente legge e            
per la specificazione dei suoi contenuti:                                       
a) lo schema di convenzione per le abitazioni in locazione permanente           
e a termine, di cui al comma 4 dell'art. 12, e gli elementi                     
essenziali del relativo contratto di locazione;                                 
b) la definizione e l'aggiornamento dei requisiti degli utenti di cui           
all'art. 15;                                                                    
c) i criteri generali per la determinazione del canone degli alloggi            
di erp e i massimali dei costi di gestione degli stessi, con                    
riferimento ai capitolati prestazionali dei servizi forniti.                    
4. La Giunta regionale predispone le proposte degli atti di indirizzo           
di cui al comma 3 previo parere della Conferenza Regione-Autonomie              
locali, ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 3 del 1999, e previo                
confronto con le organizzazioni sindacali. Gli atti di indirizzo sono           
pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.                              
5. Gli atti della Giunta regionale relativi alle funzioni di cui alle           
lettere c) ed e) del comma 2 sono assunti sentito il parere della               
Commissione consiliare competente.                                              
NOTA ALL'ART. 4                                                                 
Comma 4                                                                         
Il testo dell'art. 30 della L.R. n. 3 del 1999, citata alla nota 2)             
all'art. 1, e' il seguente:                                                     
"Art. 30 - Espressione dei pareri                                               
1. La Conferenza Regione-Autonomie locali esprime alla Giunta                   
regionale pareri in ordine a:                                                   
a) indirizzi della legge finanziaria, di bilancio e di assestamento;            
b) proposte di legge concernenti l'organizzazione e la disciplina               
delle funzioni degli Enti locali;                                               
c) proposte di legge concernenti l'ordinamento degli Enti locali;               
d) atti generali di programmazione regionale.                                   
2. La Giunta regionale puo' richiedere comunque pareri alla                     
Conferenza Regione-Autonomie locali in ordine a proprie proposte e              
iniziative comportanti lo svolgimento di funzioni di indirizzo e di             
coordinamento.                                                                  
3. I pareri di competenza della Conferenza Regione-Autonomie locali             
sono approvati con il consenso della maggioranza dei componenti.                
Possono essere presentati sulla stessa materia pareri difformi che              
siano espressamente sottoscritti da almeno cinque componenti della              
Conferenza.                                                                     
4. I pareri debbono essere resi entro il termine di quindici giorni             
dalla richiesta; decorso tale termine, si prescinde dal parere. I               
pareri sono trasmessi dalla Giunta regionale alla Commissione                   
consiliare competente.".                                                        

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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