LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 24
DISCIPLINA GENERALE DELL'INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE ABITATIVO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
Finalita' della programmazione degli interventi
1. Le politiche abitative della Regione e degli Enti locali
dell'Emilia-Romagna sono dirette:
a) a rispondere al fabbisogno abitativo delle famiglie meno abbienti
e a quello di particolari categorie sociali attraverso l'incremento e
la qualificazione del patrimonio di alloggi di erp;
b) ad ampliare l'offerta di abitazioni in locazione a canone ridotto
rispetto ai valori di mercato;
c) ad assicurare il sostegno finanziario al reddito dei nuclei meno
abbienti, per consentire il loro accesso al mercato delle abitazioni
in locazione;
d) a favorire la permanenza in alloggi di erp di assegnatari che
necessitano di sostegno sanitario o sociale, anche tramite
l'adeguamento degli alloggi stessi ovvero la mobilita'
prioritariamente in alloggio del medesimo immobile;
e) a favorire gli interventi di manutenzione ed il recupero del
patrimonio edilizio esistente;
f) a favorire l'acquisto della prima casa di abitazione, nell'ambito
di programmi di interesse pubblico;
g) a realizzare, completare o adeguare le dotazioni territoriali, di
cui agli articoli A-22, A-23, A-24 e A-25 della L.R. 24 marzo 2000,
n. 20 - ivi compresi gli interventi di sistemazione, risanamento e
bonifica ambientale anche ai fini della sicurezza urbana, di arredo
urbano delle aree verdi e degli spazi pubblici - nonche' a promuovere
l'acquisizione di aree a basso costo per l'attuazione degli
interventi e la loro messa a disposizione degli operatori;
h) a promuovere la qualificazione dei programmi, dei progetti e degli
operatori e lo sviluppo di tecniche bioclimatiche, ecologiche e di
bioarchitettura.
2. La Regione promuove la riqualificazione urbana attraverso lo
sviluppo dei programmi di cui alla L.R. 3 luglio 1998, n. 19.
3. La Regione favorisce il raccordo della programmazione degli
interventi abitativi con le politiche sociali e sanitarie, anche
attraverso la promozione di progetti di assistenza domiciliare
integrata per gli assegnatari di alloggi di erp, nonche' con le
politiche per il diritto allo studio, per il lavoro e per
l'immigrazione.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 1
1) Il testo degli articoli A-22, A-23, A-24 e A-25 della L.R. 24
marzo 2000, n. 20, concernente Disciplina generale sulla tutela e
l'uso del territorio, e' il seguente:
"Articolo A-22 - Sistema delle dotazioni territoriali
1. Il sistema delle dotazioni territoriali, disciplinato dal presente
capo, e' costituito dall'insieme degli impianti, opere e spazi
attrezzati che concorrono a realizzare gli standard di qualita'
urbana ed ecologico ambientale definiti dalla pianificazione.
2. Nel definire il sistema delle dotazioni territoriali gli strumenti
urbanistici confermano la quota complessiva dell'attuale patrimonio
di aree pubbliche destinate a servizi, provvedendo alla manutenzione,
ammodernamento e qualificazione delle opere e infrastrutture
esistenti ovvero destinando tali aree a soddisfare il fabbisogno di
diverse dotazioni territoriali.
3. Gli strumenti urbanistici stabiliscono per ciascun ambito del
territorio comunale il fabbisogno di dotazioni, tenendo conto delle
eventuali carenze pregresse, presenti nel medesimo ambito o nelle
parti del territorio comunale ad esso adiacenti, e degli standard di
qualita' urbana ed ecologico ambientale da realizzare. A tale scopo
gli strumenti urbanistici possono stabilire quote di attrezzature e
spazi collettivi maggiori di quelle previste dalla presente legge.
Articolo A-23 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli
insediamenti
1. Per infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti si
intendono gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la
funzionalita' e la qualita' igienico-sanitaria degli insediamenti.
2. Fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli
insediamenti:
a) gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione
dell'acqua;
b) la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di
canalizzazione delle acque meteoriche;
c) gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei
rifiuti solidi;
d) la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione
dell'energia elettrica, di gas e di altre forme di energia;
e) gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e
telecomunicazioni;
f) le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le
fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi ed i
parcheggi pubblici, al diretto servizio dell'insediamento.
3. La pianificazione urbanistica comunale assicura una adeguata
dotazione delle infrastrutture di cui ai commi 1 e 2 per tutti gli
insediamenti esistenti e per quelli previsti, con riguardo: alle
infrastrutture di pertinenza dell'insediamento, al loro collegamento
con la rete generale e alla potenzialita' complessiva della rete
stessa. L'adeguatezza delle reti tecnologiche va riferita alla loro
capacita' di far fronte al fabbisogno in termini quantitativi,
qualitativi e di efficienza funzionale.
4. Compete al PSC stabilire, per i diversi ambiti del territorio
comunale, la dotazione complessiva di infrastrutture per
l'urbanizzazione degli insediamenti e le relative prestazioni che e'
necessario garantire.
5. Il PSC provvede inoltre: alla individuazione di massima delle aree
piu' idonee alla localizzazione degli impianti e delle reti
tecnologiche di rilievo comunale e sovracomunale; alla definizione
delle fasce di rispetto e delle fasce di ambientazione che si rendano
necessarie.
6. La previsione da parte del POC dei nuovi insediamenti e degli
interventi negli ambiti da riqualificare e' subordinata all'esistenza
ovvero alla contemporanea realizzazione e attivazione di una adeguata
dotazione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli
insediamenti.
7. Nell'esercizio dei compiti di cui ai commi 3, 4 e 5 il Comune si
attiene ai seguenti criteri:
a) per tutti gli insediamenti ricadenti nel territorio urbanizzato,
per quelli di nuova previsione e per i piu' consistenti insediamenti
in territorio rurale e' necessario prevedere l'allacciamento ad un
impianto di depurazione; la capacita' di smaltimento delle reti
fognanti principali e la potenzialita' della rete idraulica di
bonifica ricevente e degli impianti idrovori vanno adeguate
rispettivamente al deflusso degli scarichi civili e delle acque
meteoriche. La potenzialita' dell'impianto di depurazione va adeguata
ai carichi idraulici e inquinanti ed alla portata di magra dei corpi
idrici recettori;
b) la realizzazione di nuovi insediamenti deve essere rapportata alla
qualita' e alla disponibilita' della risorsa idrica ed al suo uso
efficiente e razionale, differenziando gli approvvigionamenti in
funzione degli usi, in particolare negli ambiti produttivi
idroesigenti;
c) la realizzazione di nuovi insediamenti va rapportata alla
capacita' della rete e degli impianti di distribuzione dell'energia
ed alla individuazione di spazi necessari al loro efficiente e
razionale sviluppo;
d) nella individuazione delle aree per gli impianti e le reti di
comunicazione e telecomunicazione e per la distribuzione
dell'energia, oltre a perseguire la funzionalita', razionalita' ed
economicita' dei sistemi, occorre assicurare innanzitutto la
salvaguardia della salute e la sicurezza dei cittadini e la tutela
degli aspetti paesaggistico-ambientali;
e) al fine di ridurre l'impatto sul territorio e favorire il
riciclaggio dei rifiuti domestici, sono individuati spazi destinati
alla raccolta differenziata ed al recupero dei rifiuti solidi urbani.
Articolo A-24 - Attrezzature e spazi collettivi
1. Costituiscono attrezzature e spazi collettivi il complesso degli
impianti, opere e spazi attrezzati pubblici, destinati a servizi di
interesse collettivo, necessari per favorire il migliore sviluppo
della comunita' e per elevare la qualita' della vita individuale e
collettiva.
2. Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale
riguardano in particolare:
a) l'istruzione;
b) l'assistenza e i servizi sociali e igienico-sanitari;
c) la pubblica Amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione
civile;
d) le attivita' culturali, associative e politiche;
e) il culto;
f) gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione,
il tempo libero e le attivita' sportive;
g) gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici
collettivi;
h) i parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio
dell'insediamento, di cui alla lettera f) del comma 2 dell'art. A-23
dell'allegato.
3. Sono stabilite le seguenti quote di dotazioni minime di aree
pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, oltre alle aree
destinate alla viabilita', riferite al dimensionamento complessivo
degli insediamenti esistenti e previsti dalla pianificazione
comunale:
a) per l'insieme degli insediamenti residenziali, 30 mq. per ogni
abitante effettivo e potenziale del Comune determinato ai sensi dei
commi 8 e 9;
b) per l'insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi,
direzionali e commerciali, 100 mq. per ogni 100 mq. di superficie
lorda di pavimento;
c) per l'insieme degli insediamenti produttivi, industriali,
artigianali e per il commercio all'ingrosso, una quota non inferiore
al 15% della superficie complessiva destinata a tali insediamenti.
4. Il PTCP, in conformita' agli indirizzi del PTR e agli atti
regionali di indirizzo e coordinamento, puo' motivatamente ampliare o
ridurre la dotazione minima complessiva di aree per attrezzature e
spazi collettivi di cui al comma 3 per adeguarla alle specifiche
situazioni locali, in ragione: del ruolo del Comune rispetto al
sistema insediativo provinciale e del conseguente bacino di utenza
dei servizi ivi localizzati, delle caratteristiche dimensionali del
Comune e delle caratteristiche fisiche e ambientali del suo
territorio.
5. Il PTCP provvede inoltre, in coerenza con la programmazione
settoriale, ad individuare i centri urbani nei quali realizzare spazi
e attrezzature pubbliche di interesse sovracomunale, in quanto
destinati a soddisfare un bacino di utenza che esubera dai confini
amministrativi del Comune, quali: le attrezzature sanitarie e
ospedaliere, gli edifici per l'istruzione superiore all'obbligo, i
parchi pubblici urbani e territoriali e gli impianti per le attivita'
e manifestazioni a grande concorso di pubblico. L'attuazione di
queste previsioni del PTCP e' disciplinata attraverso accordi
territoriali stipulati ai sensi del comma 2 dell'art. 15.
6. Il PSC stabilisce per ciascun ambito del territorio comunale il
fabbisogno di attrezzature e spazi collettivi da realizzare e i
relativi requisiti funzionali di accessibilita' e fruibilita'
sociale, articolati per bacini di utenza, in conformita' a quanto
disposto dai commi 3, 4 e 5. Il PSC provvede inoltre alla definizione
di massima delle aree piu' idonee alla localizzazione delle strutture
di interesse sovracomunale di cui al conuna 5.
7. Il compito del POC:
a) articolare e specificare la dotazione complessiva fissata dal PSC
avendo riguardo alle diverse tipologie di cui al comma 2;
b) programmare la contemporanea realizzazione e attivazione, assieme
agli interventi di trasformazione previsti, delle attrezzature e
spazi collettivi ad essi connessi;
c) individuare gli spazi e le attrezzature collettive che dovranno
essere realizzate, nel corso dell'arco di tempo della propria
validita'.
8. Per abitanti effettivi e potenziali si intende l'insieme:
a) della popolazione effettiva del Comune all'atto dell'elaborazione
del piano, costituita dai cittadini residenti e dalla popolazione che
gravita stabilmente sul comune, per motivi di studio, lavoro, o
turismo ovvero per fruire dei servizi pubblici e collettivi ivi
disponibili; nonche'
b) della popolazione potenziale, costituita dall'incremento della
popolazione di cui alla lettera a) che e' prevedibile si realizzi a
seguito dell'attuazione delle previsioni del piano.
9. Gli abitanti effettivi e potenziali sono definiti dal PSC tenendo
conto delle previsioni del PTCP di cui ai commi 4 e 5 ed in
conformita' ai criteri definiti con atto di indirizzo e coordinamento
ai sensi dell'art. 16.
10. Il rinvio al previgente art. 46 della L.R. n. 47 del 1978,
disposto dal comma 4 dell'art. 2 della L.R. 27 aprile 1990, n. 35, e'
sostituito con il rinvio alla lettera b) del comma 3 del presente
articolo.
Articolo A-25 - Dotazioni ecologiche e ambientali
1. Le dotazioni ecologiche ed ambientali del territorio sono
costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi
che concorrono, insieme alle infrastrutture per l'urbanizzazione
degli insediamenti, a migliorare la qualita' dell'ambiente urbano,
mitigandone gli impatti negativi. Le dotazioni sono volte in
particolare: alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla
prevenzione del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo
idrico; alla riduzione dell'inquinamento acustico ed
elettromagnetico; al mantenimento della permeabilita' dei suoli e al
riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano; alla raccolta
differenziata dei rifiuti.
2. La pianificazione territoriale e urbanistica provvede, anche
recependo le indicazioni della pianificazione settoriale, alla
determinazione del fabbisogno di dotazioni ecologiche e ambientali e
dei requisiti prestazionali che le stesse devono soddisfare, nonche'
alla individuazione delle aree piu' idonee per la loro
localizzazione.
3. Rientrano tra le dotazioni ecologiche e ambientali anche gli spazi
di proprieta' privata che concorrono al raggiungimento delle
finalita' di cui al comma 1, attraverso la specifica modalita' di
sistemazione delle aree pertinenziali stabilita dal Comune ai sensi
della lettera b) del comma 4 dell'art. A-6 dell'allegato.
4. La pianificazione, nel definire le dotazioni ecologiche e
ambientali, persegue le seguenti finalita':
a) garantire un miglior equilibrio idrogeologico e la funzionalita'
della rete idraulica superficiale, anche attraverso il contenimento
della impermeabilizzazione dei suoli e la dotazione di spazi idonei
alla ritenzione e al trattamento delle acque meteoriche, al loro
riuso o rilascio in falda o nella rete idrica superficiale;
b) favorire la ricostituzione nell'ambito urbano e periurbano di un
miglior habitat naturale e la costituzione di reti ecologiche di
connessione;
c) preservare e migliorare le caratteristiche meteoclimatiche locali,
ai fini della riduzione della concentrazione di inquinanti in
atmosfera e di una migliore termoregolazione degli insediamenti
urbani. Concorrono in tal senso la dotazione di spazi verdi
piantumati, di bacini o zone umide, il mantenimento o la creazione di
spazi aperti all'interno del territorio urbano e periurbano;
d) migliorare il clima acustico del territorio urbano e preservarlo
dall'inquinamento elettromagnetico, prioritariamente attraverso una
razionale distribuzione delle funzioni ed una idonea localizzazione
delle attivita' rumorose e delle sorgenti elettromagnetiche ovvero
dei recettori particolarmente sensibili.".
Comma 2
2) La L.R. 3 luglio 1998, n. 19 concerne Norme in materia di
riqualificazione urbana.