DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AGRICOLTURA 21 dicembre 2000, n. 12660
L.R. 28/99, art. 5 e Azione 1 Misura 2f del PRSR 2000- 2006 - Approvazione dei disciplinari di produzione integrata per il settore vegetale
IL DIRETTORE GENERALE
Visti:
- la L.R. 28 ottobre 1999, n. 28 "Valorizzazione dei prodotti
agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente
e della salute dei consumatori. Abrogazione delle Leggi regionali
28/99 e 51/95";
- il Piano regionale di Sviluppo rurale 2000-2006 (PRSR) della
Regione Emilia-Romagna adottato dal Consiglio regionale con atto n.
1338 del 19 gennaio 2000, approvato con decisione della Commissione
Europea del 20 luglio 2000 C (2000) 2153 ai sensi dei Regg. CE
1257/99 e 1750/99;
- l'Azione 1 "Produzione integrata" della Misura 2f "Misure
agroambientali per la diffusione di sistemi di produzione a basso
impatto ambientale e conservazione degli spazi naturali, tutela della
biodiversita', cura e ripristino del paesaggio" compresa nel suddetto
PRSR;
- le disposizioni applicative della Misura 2f del PRSR sopra citato
per l'annata agraria 2000-2001 approvate con deliberazione della
Giunta regionale n. 1979 del 14 novembre 2000;
- le norme di attuazione del Reg. (CE) 2200/96, emesse dal Ministero
per le Politiche agricole e forestali - Direzione generale delle
Politiche agricole e agroindustriali nazionali, denominate "Linee
guida per la stesura, la valutazione e la rendicontazione dei
programmi operativi previsti dal Reg. (CE) 2200/96";
- le disposizioni applicative della L.R. 28/98 relativamente alle
attivita' di assistenza tecnica ordinaria contenute nella
deliberazione della Giunta regionale n. 462 dell'1 marzo 2000 al
punto 3 dell'allegato parte integrante;
preso atto:
- che, ai sensi del comma 3 dell'art. 5 della richiamata L.R. 28/99,
la Regione deve provvedere alla formulazione dei disciplinari di
produzione che fissano i caratteri dei processi produttivi necessari
per diminuirne l'impatto ambientale e tutelare la salute dei
consumatori;
- che con deliberazione n. 639 dell'1 marzo 2000 "L.R. 28/99
concernente valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari
ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei
consumatori. Determinazioni in ordine alla conferma della validita'
dei disciplinari gia' approvati e approvazione caratteristiche nuovo
marchio", la Giunta regionale ha approvato i disciplinari di
produzione da applicare nell'anno 2000, per tutti i settori
produttivi, in attesa che venissero definiti i principi generali
necessari alla formulazione dei nuovi disciplinari, cosi' come
previsto dall'art. 5 - comma 2 - della citata L.R. 28/99;
- che con deliberazione n. 2130 del 28 novembre 2000, la Giunta
regionale ha approvato i principi generali per la formulazione dei
nuovi disciplinari di produzione per il settore vegetale, ai sensi
del comma 2 dell'art. 5 della L.R. 28/99;
- che con deliberazione n. 2291, adottata il 12 dicembre 2000, la
Giunta regionale ha assegnato, tra l'altro, al CRPV - Centro ricerche
produzioni vegetali Soc. Coop. a rl, con sede in Cesena, l'incarico
di predisporre una proposta di disciplinari di produzione
relativamente al predetto settore vegetale;
considerato:
- che norme tecniche di produzione integrata devono essere definite
in riferimento a tutti i settori normativi sopra richiamati;
- che e' pertanto opportuno provvedere con un unico atto ad approvare
dette norme tecniche, in modo da rendere piu' organica l'applicazione
degli interventi regionali, nazionali e comunitari, pur evidenziando
le norme comuni e le differenze tra i diversi ambiti normativi;
- che le norme relative alla difesa ed al controllo delle infestanti
da applicare nell'ambito della Azione 1 - misura 2f del PRSR devono
essere approvate dal "Comitato tecnico-scientifico per l'attuazione
dell'azione A1 del Reg. (CEE) 2078/92", istituito con DM n. 6750 del
5/9/1996, sulla base del documento "Criteri per la definizione di
norme tecniche di difesa delle colture e del controllo delle
infestanti nell'ambito della misura ôRiduzione o mantenimento della
riduzione dei prodotti fitosanitari' del Reg. (CEE) 2078/92"
approvato con decisione della Commissione UE n. C(96)3864 del
30/12/1996;
- che, per la sola difesa fitosanitaria ed il controllo delle
infestanti nell'ambito dei programmi di assistenza tecnica di cui
alla L.R. 28/98 e al Reg. CE 2200/96 nonche' per la concessione del
marchio "QC" di cui alla L.R. 28/99, si ritiene opportuno che a
seguito della approvazione delle norme sopra indicate per la Azione 1
- Misura 2f del PRSR ne venga valutata la rispondenza alla
deliberazione della Giunta regionale 2130/00 prevedendo la
possibilita' di introdurre specifiche elasticita', che saranno
approvate contestualmente alle restanti norme di difesa fitosanitaria
e di controllo delle infestanti;
- che e' in fase di approvazione, da parte del citato Comitato
tecnico-scientifico, l'aggiornamento 2001 delle norme di difesa
fitosanitaria e di controllo delle infestanti, ma che i tempi di
approvazione previsti non sono compatibili con le scadenze previste
dalle disposizioni applicative del PRSR sopra citate;
- che, pertanto, per la difesa fitosanitaria ed il controllo delle
infestanti, restano valide, per i programmi di assistenza tecnica
(L.R. 28/98 e Reg. CE 2200/96) e per il marchio "QC" (L.R. 28/99) le
norme 2000, approvate con la citata deliberazione della Giunta
regionale 639/00;
- che analogamente, fino ad approvazione dell'aggiornamento 2001, per
l'attuazione della Azione 1 - Misura 2f - del PRSR restano valide le
norme 2000 attualmente utilizzate ai fini dell'applicazione
dell'Azione A1 del Reg. (CEE) 2078/92, approvate con note del MiPAF
n. 3349 del 25/5/1999, n. 4687 del 27/7/1999 e n. 7524 del 10/12/1999
e che, per le sole colture di cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo
cappuccio, cavolo verza, cicoria, endivia scarola, endivia riccia,
finocchio, ravanello, sedano, zucca e zuccchino, non contemplate nel
2000 nell'ambito dell'Azione A1 del Reg. CEE 2078/92, vengono
considerate valide le norme 2000, approvate con la citata
deliberazione della Giunta regionale 639/00;
- che, sempre per la difesa fitosanitaria ed il controllo delle
infestanti, fino ad approvazione del citato aggiornamento 2001, si
applicano - per le sole colture del mais dolce e delle colture da
seme di barbabietola, ravanello, lattuga, carota, cavolo ed erba
medica, non contemplate nel 2000 - le norme di legge vigenti;
- che, infine, per quanto riguarda esclusivamente il Reg. CEE 2200/96
in merito ai programmi di assistenza tecnica attuati in regioni
diverse dalla Emilia-Romagna, viene data alle aziende interessate la
possibilita' di optare per le norme di difesa e di controllo delle
infestanti approvate dal Comitato tecnico-scientifico scientifico per
l'attuazione dell'Azione A1 del Reg. (CEE) 2078/92 sopra citato per
i diversi territori regionali;
constatato:
- che il CRPV ha trasmesso alla Direzione generale Agricoltura
protocollo regionale in data 20/12/2000, n. 36092/2 la proposta di
disciplinari di produzione redatta in attuazione dell'incarico
conferito con la citata deliberazione 2291/00;
- che l'Ufficio Produzioni vegetali del predetto Servizio ha
rielaborato le proposte di disciplinare trasmesse dal CRPV ed ha
elaborato ulteriori disciplinari;
- che tutti i disciplinari elaborati sono acquisiti agli atti della
Direzione generale Agricoltura al n. 36111/7 del 20 dicembre 2000 e
sono trattenuti agli atti del Servizio Produzioni agroalimentari e
Relazioni di mercato;
- che tali disciplinari sono relativi alle seguenti specie e
produzioni vegetali:
- specie frutticole (actinidia, albicocco, castagno, ciliegio, kaki,
melo, olivo da olio, pero, pesco, susino);
- specie orticole (aglio, anguria, asparago, carota, cavolfiore,
cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo verza, cetriolo, cicoria,
cipolla, endivia scarola, endivia riccia, fagiolino, fagiolo,
finocchio, fragola, lattuga, mais dolce, melanzana, melone, patata,
peperone, pisello da industria, pomodoro da mensa, pomodoro da
industria, spinacio da industria, ravanello, sedano, zucca,
zucchino);
- erbacee (frumento tenero, frumento duro, orzo, barbabietola da
zucchero, mais, sorgo, riso, girasole, soia, erba medica, graminacee
foraggere, prati polifiti avvicendati e stabili);
- colture da seme (pisello, cicoria, cipolla, barbabietola,
ravanello, lattuga, carota, cavolo, erba medica);
- altre specie e produzioni (vite ad uva da vino, vino, olio, funghi
prataioli e champignon);
- produzioni trasformate (conserve vegetali, farina);
considerato che e' inoltre necessaria una parziale revisione delle
prescrizioni per la produzione del pane di frumento a qualita'
controllata, approvate da ultimo con la citata deliberazione 639/00,
al fine di adeguarle alla luce dell'attuale disciplina di cui alla
L.R. 28/99;preso atto che l'Ufficio Produzioni vegetali del Servizio
Produzioni agroalimentari e Relazioni di mercato ha provveduto a tale
adeguamento elaborando le nuove prescrizioni nel testo allegato al
presente atto quale parte integrante e sostanziale;
dato atto che per i settori produttivi diversi da quello trattato nel
presente atto, per i quali esistono norme approvate con la citata
deliberazione 639/00, saranno elaborati nuovi disciplinari e
prescrizioni ad avvenuta definizione ed approvazione dei relativi
principi generali ai sensi della piu' volte citata L.R. 28/99;
richiamate le deliberazioni della Giunta regionale n. 2541 in data 4
luglio 1995 e n. 1396 in data 31 luglio 1998;
dato atto che sui disciplinari approvati con il presente atto il
Responsabile del Servizio Produzioni agroalimentari ha acquisito il
parere del Responsabile del Servizio Sviluppo sistema
agro-alimentare, dott. Angelo Barilli, e del Responsabile del
Servizio Fitosanitario regionale, dott. Ivan Ponti;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile
dell'Ufficio Produzioni vegetali dott. Luciano Trentini e dal
Responsabile del Servizio Produzioni agro-alimentari e Relazioni di
mercato, dott. Maurizio Ceci, in ordine rispettivamente alla
regolarita' tecnica e alla legittimita' della presente determinazione
ai sensi dell'art. 4, VI comma della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 e
della citata deliberazione 2541/95;
determina:
1) di approvare per le motivazioni esposte in premessa e qui
integralmente richiamate, nel testo acquisito agli atti della
Direzione generale Agricoltura al n. 36111/7 di protocollo in data 20
dicembre 2000 e conservato presso il Servizio Produzioni
agroalimentari e Relazioni di mercato, i disciplinari di produzione
integrata relativi alle specie e produzioni vegetali di seguito
elencate:
- specie frutticole (actinidia, albicocco, castagno, ciliegio, kaki,
melo, olivo da olio, pero, pesco, susino);
- specie orticole (aglio, anguria, asparago, carota, cavolfiore,
cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo verza, cetriolo, cicoria,
cipolla, endivia scarola, endivia riccia, fagiolino, fagiolo,
finocchio, fragola, lattuga, mais dolce, melanzana, melone, patata,
peperone, pisello da industria, pomodoro da mensa, pomodoro da
industria, spinacio da industria, ravanello, sedano, zucca,
zucchino);
- erbacee (frumento tenero, frumento duro, orzo, barbabietola da
zucchero, mais, sorgo, riso, girasole, soia, erba medica, graminacee
foraggere, prati polifiti avvicendati e stabili);
- colture da seme (pisello, cicoria, cipolla, barbabietola,
ravanello, lattuga, carota, cavolo, erba medica);
- altre specie e produzioni (vite ad uva da vino, vino, olio, funghi
prataioli e champignon);
- produzioni trasformate (conserve vegetali, farina);
2) di dare atto, per quanto concerne la difesa fitosanitaria e il
controllo delle infestanti:
- che, restano valide, per i programmi di assistenza tecnica (L.R.
28/98 e Reg. CE 2200/96) e per il marchio "QC" (L.R. 28/99) le norme
2000 approvate con la deliberazione della Giunta regionale 639/00;
- che analogamente, fino ad approvazione dell'aggiornamento 2001, per
l'attuazione della Azione 1 - Misura 2f - del PRSR restano valide le
norme 2000 attualmente utilizzate ai fini dell'applicazione
dell'Azione A1 del Reg. (CEE) 2078/92, approvate con note del MiPAF
n. 3349 del 25/5/1999, n. 4687 del 27/7/1999 e n. 7524 del
10/12/1999; e che, per le sole colture di cavolfiore, cavolo
broccolo, cavolo cappuccio, cavolo verza, cicoria, endivia scarola,
endivia riccia, finocchio, ravanello, sedano, zucca e zuccchino, non
contemplate nel 2000 nell'ambito dell'Azione A1 del Reg. CEE 2078/92,
vengono considerate valide le norme 2000, approvate con la citata
deliberazione della Giunta regionale 639/00;
- che, fino ad approvazione del citato aggiornamento 2001, si
applicano - per le sole colture del mais dolce e delle colture da
seme di barbabietola, ravanello, lattuga, carota, cavolo ed erba
medica, non contemplate nel 2000 - le norme di legge vigenti;
- che, infine, per quanto riguarda esclusivamente il Reg. CEE 2200/96
in merito ai programmi di assistenza tecnica attuati in regioni
diverse dalla Emilia-Romagna, viene data alle aziende interessate la
possibilita' di optare per le norme di difesa e di controllo delle
infestanti approvate dal Comitato tecnico-scientifico scientifico per
l'attuazione dell'Azione A1 del Reg. (CEE) 2078/92 sopra citato per i
diversi territori regionali;
3) di approvare altresi' le prescrizioni relative all'uso della
farina ottenuta da grano tenero "Qualita' controllata", per la
realizzazione e commercializzazione del "Pane di frumento a qualita'
controllata" nel testo allegato al presente atto quale parte
integrante e sostanziale;
4) di dare atto che, fino all'approvazione dei nuovi criteri previsti
dall'art. 5 - comma 2 - della L.R. 28/99, restano validi i
disciplinari di produzione integrata relativi agli altri settori
produttivi gia' approvati con la deliberazione della Giunta regionale
639/00;
5) di disporre che il presente atto venga pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
IL DIRETTORE GENERALE
Dario Manghi
ALLEGATO
Prescrizioni relative all'uso della farina ottenuta da grano tenero
"Qualita' controllata" per la realizzazione e commercializzazione del
"Pane di frumento a qualita' controllata"
Allo scopo di incoraggiare l'uso per la panificazione della farina
ottenuta da grano tenero "Qualita' controllata", vengono indicati
alcuni vincoli che dovranno essere rispettati nel processo di
panificazione e nella conseguente commercializzazione.
Si tratta di vincoli sia pratici, che amministrativi. L'intenzione e'
quella di garantire che all'uso della farina ottenuta da grano tenero
"QC" corrispondano l'utilizzo di altri ingredienti e l'applicazione
di criteri di gestione del prodotto analoghi a quanto previsto dalla
L.R. 28/99.
Rispettando queste prescrizioni, potra' essere prodotto e
commercializzato il "Pane di frumento a qualita' controllata",
usufruendo, a richiesta, del materiale promozionale predisposto a
cura della Regione.
1) Caratteristiche della farina ottenuta da grano tenero "Qualita'
controllata"
La farina ottenuta da grano tenero "Qualita' controllata", e' quella
che presenta, oltre ai requisiti di legge, le seguenti
caratteristiche:
a) provenienza dalla macinazione di grano tenero contraddistinto dal
marchio collettivo regionale "Qualita' controllata - Produzione
integrata rispettosa dell'ambiente e della salute - Legge regionale
dell'Emilia-Romagna 28/99";
b) assenza di residui di antiparassitari non consentiti dal
disciplinare di produzione integrata del grano tenero approvato dalla
Giunta regionale, o eventuale loro presenza contenuta nel limite di
tracce;
c) assenza di qualsiasi ulteriore componente, anche se consentito
dalla normativa vigente.
2) Richiesta di produzione e commercializzazione del "Pane di
frumento a qualita' controllata"
Le imprese di produzione e commercializzazione interessate alla
produzione e alla vendita di "Pane di frumento a qualita'
controllata" possono richiedere di disporre del marchio "Qualita'
controllata" secondo le condizioni di seguito riportate.
Tale richiesta dovra' essere inviata, nei tempi e nei modi disposti
da apposito provvedimento del Direttore generale Agricoltura, ai
sensi della deliberazione della Giunta regionale 640/00, alla:
Regione Emilia-Romagna - Direzione generale Agricoltura - Viale
Silvani n. 6 - 40122 Bologna.Le imprese richiedenti potranno
utilizzare la denominazione "Pane di frumento a qualita' controllata"
esclusivamente per il pane prodotto secondo le presenti indicazioni e
solo ad avvenuta concessione dell'uso del marchio da parte della
Regione Emilia-Romagna.
3) Ingredienti consentiti nella preparazione del "Pane di frumento a
qualita' controllata"
Per produrre il "Pane di frumento a qualita' controllata", dovranno
essere rispettati i criteri che ispirano la L.R. 28/99: salvaguardia
dell'ambiente e tutela della salute dei consumatori.
Gli ingredienti consentiti nella preparazione del "Pane di frumento a
qualita' controllata" sono, nelle proporzioni stabilite dalla
normativa vigente:
- farina ottenuta da grano tenero contraddistinto dal marchio
collettivo regionale "QC";
- acqua potabile proveniente dalla rete idrica pubblica;
- sale comune (NaC1);
- lievito avente i requisiti indicati agli articoli 37 e 38 della
Legge 4 luglio 1967, n. 580;
- lievito madre, bighe, pasta di riporto, sempreche' prodotti con
farine idonee, ad alto tenore di W, preferibilmente ottenute da grano
tenero contraddistinto dal marchio "Qualita' controllata";
- estratto di malto;
- alfa amilasi;
- lecitina di soia;
- olio extravergine di oliva;
- strutto commestibile non sottoposto a processi di raffinazione.
4) Ingredienti non consentiti nella preparazione del "Pane di
frumento a qualita' controllata"
Per gli scopi sopra indicati e' vietato utilizzare ingredienti,
coadiuvanti e additivi diversi da quelli elencati al punto 3, anche
se consentiti da norme comunitarie, nazionali o regionali.
5) Produzione e commercializzazione del "Pane di frumento a qualita'
controllata"
Allo scopo di uniformare le presenti prescrizioni alle disposizioni
della L.R. 28/99, la produzione del "Pane di frumento a qualita'
controllata", deve avvenire separatamente o in momenti diversi
rispetto al resto della produzione.
Tale condizione riguarda la fase dell'impasto e lavorazione, della
cottura, del trasporto, della commercializzazione del pane, nonche'
quella del deposito della farina ottenuta da grano tenero "Qualita'
controllata".
Relativamente alla commercializzazione, allo scopo di favorire la
riconoscibilita' del "Pane di frumento a qualita' controllata",
devono essere rispettate le seguenti condizioni:
- il "Pane di frumento a qualita' controllata" deve essere disposto
in spazi separati dagli altri tipi di pane disponibili, sia in
magazzino che durante il trasporto, che nel punto vendita;
- e' obbligatorio identificare il prodotto applicando sulle pezzature
crude di "Pane di frumento a qualita' controllata" un bollino di
carta per uso alimentare, resistente al processo di cottura, sul
quale devono essere stampati il marchio, secondo le disposizioni
vigenti, e l'indicazione del panificio produttore concessionario;
sono consentite altre forme di identificazione, alternative o
integrative, purche' compatibili con il regolamento d'uso del marchio
"Qualita' controllata";
- e' possibile evidenziare esternamente per il pubblico il panificio
concessionario del marchio, nonche' il comparto interno
dell'esercizio di vendita ove e' depositato il "Pane di frumento a
qualita' controllata", utilizzando l'apposito materiale pubblicitario
predisposto dalla Regione;
- il "pane di frumento a qualita' controllata" puo' essere consegnato
al cliente nei sacchetti appositamente prodotti a cura della Regione,
sui quali e' stampato il marchio "QC";
- non e' consentito fare uso del materiale promozionale fornito dalla
Regione, o utilizzare il marchio collettivo regionale, per
contraddistinguere o commercializzare altri tipi di pane;
- in nessun caso dovra' essere utilizzato materiale promozionale
diverso da quello fornito gratuitamente dalla Regione, fatta
eccezione dei sacchetti del panificio produttore;
- in nessun caso potra' essere utilizzato il materiale promozionale
"QC" in assenza di "Pane di frumento a qualita' controllata" o di
documentazione comprovante la regolare produzione dello stesso;
- l'uso improprio del materiale promozionale "QC" costituisce in ogni
caso infrazione grave alle prescrizioni qui riportate.
6) Documentazione di autocontrollo
Presso il panificio concessionario del marchio "Qualita' controllata"
deve essere sempre disponibile, aggiornata, la seguente
documentazione:
a) documentazione comprovante l'acquisto di farina ottenuta da grano
tenero "QC";
b) registro di carico e scarico, non vidimato ne' bollato (anche in
forma di brogliaccio), contenente i seguenti dati: - data di consegna
di farina ottenuta da grano tenero "QC" acquistata dal panificatore
concessionario; - ragione sociale del molino fornitore; - quantita'
di farina ottenuta da grano tenero "QC" consegnata; - quantita' di
farina ottenuta da grano tenero "QC" utilizzata per la produzione di
"pane di frumento a qualita' controllata"; - quantita' di "Pane di
frumento a qualita' controllata" prodotto, suddiviso in destinazione
alla vendita al dettaglio e all'ingrosso; - quantita' di altri
prodotti fabbricati con farina ottenuta da grano tenero "QC".
Si fornisce, al punto 10), uno schema di registro che potra' servire
come esempio per le registrazioni richieste. Tuttavia, il
concessionario puo' utilizzare qualunque tipo di modulistica,
compresa la forma di brogliaccio, che permetta di mantenere
aggiornati, giorno per giorno, i dati sopra richiesti.
7) Controlli
I controlli, effettuati ai sensi dell'articolo 6 della L.R. 28/99,
hanno lo scopo di verificare il rispetto dei disciplinari di
produzione integrata e, nel caso specifico, delle prescrizioni
elencate nel presente atto.
Essi, pertanto, prevedono una o piu' delle seguenti modalita':
- verifica della presenza e della correttezza della documentazione di
autocontrollo descritta al punto 6);
- esame dell'utilizzo del materiale promozionale;
- analisi di campioni di ingredienti o di "Pane di frumento a
qualita' controllata", in qualunque momento della lavorazione o della
immissione in commercio.
8) Infrazioni
Qualsiasi inadempienza ad ognuna delle prescrizioni contenute nel
presente atto costituisce, ai fini dell'applicazione delle sanzioni
di cui all'articolo 7 della L.R. 28/99, infrazione grave.
Qualora sottoposto a sanzione di sospensione o decadenza, il
concessionario del marchio collettivo regionale per il "Pane di
frumento a qualita' controllata" non potra' piu' utilizzare il
materiale promozionale sopra descritto.
9) Pubblicita' e Promozione
La Regione predispone materiale promozionale da utilizzare nel punto
vendita.Tale materiale viene distribuito gratuitamente ai
concessionari che ne facciano richiesta, allo scopo di accompagnare
la commercializzazione del "Pane di frumento a qualita' controllata",
e deve essere utilizzato secondo le disposizioni riportate nel
presente atto.
10) Registro per l'autocontrollo (esempio)
Si propone, di seguito, un esempio di registro nel quale annotare i
dati relativi al movimento della farina ottenuta da grano tenero "QC"
acquistata ed utilizzata per la panificazione.
Si tratta appunto solo di un esempio, che il concessionario puo'
scegliere di utilizzare o di sostituire con altro tipo di
documentazione, anche se gia' presente. E' importante, comunque, che
i dati richiesti siano riscontrabili al momento del controllo e
aggiornati con cadenza giornaliera.
Da questa semplice registrazione dovra' risultare l'effettivo uso di
farina ottenuta da grano tenero "QC" per la realizzazione del "Pane
di frumento a qualita' controllata".
Esempio di Registro per l'autocontrollo
FARINA (in Kg) DESTINAZIONE PANE PRODOTTO (in Kg)
DATA MOLINO Cons. Utiliz. Ingrosso Dettaglio ALTRI
FORNITORE PRODOTTI (KG)
Nella prima colonna va indicata la data della registrazione; nella
seconda il fornitore di farina ottenuta da grano tenero "QC"; nella
terza il quantitativo di farina ottenuta da grano tenero "QC"
acquistato; nella quarta il quantitativo di tale farina utilizzata
giorno per giorno nella panificazione; poi la quantita' di "Pane di
frumento a qualita' controllata" prodotto e quotidianamente destinato
alla vendita, sia all'ingrosso che al dettaglio; nell'ultima la
quantita' di altri prodotti realizzati con la farina ottenuta da
grano tenero "QC".