DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2000, n. 2531
Approvazione dell'elenco dei corsi d'acqua irrilevanti ai fini paesaggistici. Attuazione dell'art. 146, comma 3 del DLgs n. 490 del 1999
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- il DLgs 29 ottobre 1999, n. 490, di approvazione del Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali - che ha sostituito e abrogato la Legge 29 giugno 1939, n.
1497 e la Legge 8 agosto 1985, n. 431 - e in particolare l'art 146,
comma 3;
- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775, recante "Testo unico sulle
disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante "Acque pubbliche e impianti
elettrici" e il relativo Regolamento di attuazione approvato con il
DPR 18 febbraio 1999, n. 238;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 596 del 19 marzo 1986,
con la quale e' stata approvata la determinazione dei corsi d'acqua
della regione Emilia-Romagna, classificati pubblici ai sensi del TU
sopra citato, esclusi in tutto o in parte dal vincolo di cui alla
Legge 29 giugno 1939, n. 1497 per la loro irrilevanza ai fini
paesaggistici;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 2620 del 29 giugno 1989
di adozione del Piano Territoriale paesistico Regionale (PTPR);
- la deliberazione del Consiglio regionale 28 gennaio 1993, n.1338,
con la quale e' stato approvato il Piano Territoriale Paesistico
regionale (PTPR), in attuazione della Legge 431/85, che costituisce
parte tematica del Piano Territoriale regionale, con specifica
considerazione dei valori paesaggistici, ambientali e culturali del
territorio regionale;
- le deliberazioni della Giunta regionale di approvazione dei Piani
Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP), con i quali e'
stata data attuazione alle prescrizioni del PTPR e che costituiscono
in materia di pianificazione paesaggistica, ai sensi del comma 3
dell'art. 24 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, l'unico riferimento per
gli strumenti comunali di pianificazione e per l'attivita'
amministrativa attuativa;
- la determinazione del Direttore generale alla Programmazione e
Pianificazione urbanistica del 24 maggio 2000, n. 4629, con la quale
sono stati definiti i criteri oggettivi per l'individuazione dei
corsi d'acqua considerati irrilevanti ai fini paesaggistici;
premesso:
- che l'art. 82, comma quinto, lettera c), del DPR 24 luglio 1977, n.
616, come integrato dall'art. 1 della Legge 8 agosto 1985, n. 431,
sottoponeva a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 29 giugno
1939, n. 1497, "i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli
elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque
ed impianti elettrici, approvato con RD 11 dicembre 1933, n. 1775, e
le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri
ciascuna";
- che l'art. 1-quater della Legge 8 agosto 1985, n. 431 disponeva che
- in relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d'acqua ai
sensi dei richiamato quinto comma, lettera c), dell'art. 82 del DPR
24 luglio 1977, n. 616 - le Regioni, entro 90 giorni dall'entrata in
vigore della stessa Legge 431/85, determinassero quali dei corsi
d'acqua classificati pubblici ai sensi del testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato
con RD 11 dicembre 1993, n. 1775, potessero per la loro irrilevanza
ai fini paesaggistici, essere esclusi in tutto o in parte, dal
predetto vincolo, e ne redigessero e rendessero pubblico, entro i
successivi 30 giorni, apposito elenco;
- che l'art. 1 del RD 1775/33 definiva la categoria delle acque
pubbliche allo scopo di disciplinarne gli usi di pubblico interesse
generale, prevedendo la iscrizione dei corsi d'acqua interessati in
appositi elenchi suddivisi per provincia e approvati con decreto del
Ministero dei Lavori pubblici;
- che la Legge 36/94 ha conferito la qualifica di acque pubbliche a
tutte le acque superficiali e sotterranee;
- che l'art. 2 del Regolamento di attuazione della suddetta Legge
36/94, approvato con il citato DPR 238/99, nell'abrogare l'art. 1 del
predetto RD 1775/33, ha in ogni caso confermato la validita' dei
relativi provvedimenti di approvazione degli elenchi delle acque
pubbliche gia' efficaci alla data di entrata in vigore dello stesso
regolamento "per ogni effetto ad essi attribuito dalle leggi
vigenti", tra cui, quindi, l'individuazione dei beni soggetti a
vincolo paesaggistico;
- che l'art. 146 del TU delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali sopra richiamato, nell'elencare i beni
ambientali sottoposti a vincolo paesaggistico, ha confermato, alla
lettera c) del comma 1, la sottoposizione a vincolo de "i fiumi, i
torrenti e i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo
unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici,
approvato con RD 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o
piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna";
- che lo stesso art. 146, al comma 3, ha confermato altresi' la
facolta' per le Regioni di redigere l'elenco dei fiumi, torrenti e
corsi d'acqua, inseriti nei suddetti elenchi delle acque pubbliche,
ritenuti, in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici,
salva la possibilita' per il Ministero per i Beni e le Attivita'
culturali di confermare la rilevanza paesaggistica degli stessi;
considerato:
- che la Regione Emilia-Romagna con la delibera n. 596 del 1986,
sopra richiamata, ha provveduto a dare attuazione al disposto
dell'art. 1-quater della Legge n. 431 del 1985;
- che tale delibera ha assunto a fondamento delle proprie
determinazioni i contenuti dei piani stralcio comprensoriali di
tutela fluviale, i quali, dando attuazione all'art. 33 della L.R. 7
dicembre 1978, n. 47 e successive modificazioni, individuavano,
nell'ambito del reticolo idrografico del territorio regionale, i
corsi d'acqua da tutelare (definendone le zone di tutela e la
disciplina vincolistica applicabile) e specificavano i fiumi o
torrenti o loro parti da escludere da tale vincolo;
- che tale delibera dava atto che la Regione con un successivo piano
territoriale stralcio con specifica considerazione dei valori
paesaggistici ed ambientali, di cui all'art. 1-bis della Legge n. 431
del 1985, avrebbe provveduto alla integrazione di quanto previsto dai
suddetti piani comprensoriali e alla eventuale ridefinizione delle
zone di tutela, avendo riguardo all'intero reticolo idrografico della
regione;
- che conseguentemente il Consiglio regionale, nell'adottare il PTPR
con la citata delibera n. 2620 del 1989, ha attribuito al medesimo
piano valore novativo della delibera n. 596 del 1986 (ritenendo
l'individuazione dei corsi d'acqua meritevoli di tutela paesaggistica
e di quelli privi di tale rilevanza, contenuta nelle previsioni del
piano stesso, sostitutiva dell'elenco approvato con la citata
delibera n. 596 del 1986) ed ha per questa ragione "dato atto" del
venir meno dell'efficacia di detto elenco;
considerato inoltre:
- che attraverso le disposizioni del PTPR e degli strumenti di
pianificazione territoriale e urbanistica posti in essere dalle
Amministrazioni provinciali (PTCP) e comunali (PRG) - i quali hanno
individuato, per i territori di loro competenza, i corsi d'acqua che
rivestono un interesse paesaggistico nell'ambito di una lettura del
territorio alla scala provinciale e comunale - si e' venuta a
realizzare una articolata tutela del reticolo idrografico principale,
basata sulle caratteristiche paesaggistiche, ambientali e culturali
dei corsi d'acqua, immediatamente cogente nei confronti delle
eventuali trasformazioni del territorio;
- che appare opportuno, anche ai fini di meglio chiarire la portata
dei provvedimenti regionali precedenti e di specificare la disciplina
applicabile, provvedere alla determinazione dell'elenco dei corsi
d'acqua esclusi dal vincolo paesaggistico;
- che a tal fine e' stata emanata la determinazione del Direttore
generale alla Programmazione e Pianificazione Urbanistica 4629/00,
con la quale - in considerazione della necessita' di effettuare una
ricognizione estesa a tutto il territorio regionale dei corsi d'acqua
che in tutto o in parte non presentino una rilevanza paesaggistica, e
della opportunita' di attivare un pieno coinvolgimento delle
amministrazioni comunali e provinciali per le approfondite conoscenze
delle situazioni locali in loro possesso - sono stati definiti,
nell'Allegato A alla stessa determinazione, i criteri oggettivi che i
Comuni dovevano utilizzare per la individuazione dei corsi d'acqua, o
parte di essi, irrilevanti ai fini paesaggistici;
- che in base a tali criteri, non possono essere avanzate proposte di
inclusione nel provvedimento di competenza regionale i corsi d'acqua,
o parte di essi, che abbiano le seguenti caratteristiche:
- un valore storico-culturale in quanto costituiscono un segno
territoriale riconoscibile e significativo tramandatosi nel tempo
(es. centuriazione) o possiedano un corredo di manufatti storici (es.
navigli e canali dei mulini) ovvero siano ricordati o richiamati in
opere letterarie o figurative di rilevante importanza;
- un valore naturalistico per il particolare corredo
floristico-vegetazionale o in quanto costituenti un sistema "filtro",
con funzione di mitigazione dei carichi ambientali negativi prodotti
da aree urbane o industriali o, ancora, costituenti elementi di una
rete paesaggistico-ecologica di connessione tra aree che rivestono un
interesse naturalistico;
- un valore paesaggistico in quanto costituenti elemento
caratterizzante un ambito, o zona, sia sotto il profilo morfologico
che del quadro paesaggistico d'insieme;
- che inoltre, non possono, in ogni caso, essere inclusi nell'elenco
dei corsi d'acqua irrilevanti, in tutto o in parte, ai fini
paesaggistici:
- i corsi d'acqua individuati dai PTCP approvati dalla Regione
Emilia-Romagna ovvero adottati dalle Amministrazioni provinciali in
conformita' alle disposizioni del PTPR, in quanto gia' valutati
meritevoli di tutela;
- i corsi d'acqua rientranti in zone di tutela di cui all'art. 17 del
PTPR od inclusi nell'Allegato M dello stesso piano regionale in
assenza di PTCP;
- i corsi d'acqua che siano oggetto di una specifica tutela
paesaggistico-ambientale all'interno degli strumenti urbanistici
comunali vigenti;
- i corsi d'acqua ricadenti nelle ulteriori categorie (parchi,
boschi, montagna eccedente i 1200 mt. ecc.) di cui all'art. 146 del
DLgs 490/99, in quanto comunque soggetti alle disposizioni del
medesimo articolo, nonche' quelli indicati dall'art. 139 e
individuati a norma degli articoli 140 e 144 dello stesso decreto
legislativo;
- che, infine, la stessa determinazione 4629/00 ha fornito agli Enti
interessati dalla attivita' di ricognizione una "Scheda di
rilevazione", da compilare per ognuno dei corsi d'acqua, o parte di
essi, proposti, con la quale viene indicata la documentazione minima
ritenuta necessaria alla istruttoria finalizzata all'emanazione del
provvedimento di cui si tratta, che consiste: nello stralcio
cartografico con l'individuazione del corso d'acqua su base CTR
1:25000; nella indicazione della motivazione di irrilevanza
paesaggistica; nella documentazione fotografica del corso d'acqua;
tenuto conto della attivita' di informazione e consultazione posta in
essere dal competente Ufficio regionale finalizzata al coinvolgimento
e alla ricerca di una piena collaborazione da parte delle
amministrazioni comunali e provinciali alla realizzazione
dell'iniziativa regionale;
preso atto delle proposte comunali pervenute alla Regione
Emilia-Romagna, trasmesse dalle Provincie competenti ovvero inviate
direttamente all'ufficio regionale;
dato atto che tutte le proposte pervenute sono state oggetto di
approfondita istruttoria regionale, con la quale e' stata verificata
la corretta applicazione dei criteri fissati dalla Regione, la
congruita' delle motivazioni addotte ai fini della irrilevanza
paesaggistica, ed infine la completezza della documentazione inviata;
rilevato, altresi', che le numerose proposte comunali richiedenti
l'inclusione nell'elenco di tratti di corsi d'acqua che attraversano
zone urbane, rispondono pienamente alle finalita' di esclusione di
cui al comma 3 del'art. 146, del DLgs 490/99;
ritenuto, per tutto quanto sopra detto, di approvare l'elenco dei
corsi d'acqua in tutto o in parte irrilevanti ai fini paesaggisrici
ai sensi dell'art. 146, comma 3, del DLgs 29 ottobre 1999, n. 490, di
cui all'Allegato A, parte integrante alla presente deliberazione,
all'interno del quale vengono sinteticamente riportate le motivazioni
di irrilevanza paesaggistica che hanno determinato la loro
inclusione;
ritenuto, inoltre, di inserire nell'elenco di cui all'Allegato B,
parte integrante alla presente deliberazione, i corsi d'acqua, o
parte di essi, che, pur essendo stati oggetto di proposta, non sono
stati inseriti nell'elenco di cui al comma 3, art. 146, del DLgs
490/99 per le motivazioni ivi indicate;
dato atto che la documentazione pervenuta e utilizzata ai fini
istruttori e' conservata agli atti del Servizio regionale competente;
dato atto inoltre:
- del parere di regolarita' tecnica espresso sul presente atto dal
Responsabile del Servizio Paesaggio, parchi e patrimonio naturale
arch. Marta Scarelli, ai sensi del comma 6, dell'art. 4 della L.R.
41/92 e della deliberazione della Giunta regionale 2541/95;
- del parere di legittimita' espresso dal Direttore alla
Programmazione e Pianificazione urbanistica, dott. Roberto Raffaelli,
ai sensi del comma 6, dell'art 4 della L.R. 41/92 e della
deliberazione della Giunta regionale 2541/95;
su proposta dell'Assessore alla Programmazione Territoriale,
Politiche abitative, Riqualificaziane urbana;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare, in attuazione dell'art. 146, comma 3, del DLgs 29
ottobre 1999, n. 490, l'elenco dei corsi d'acqua in tutto o in parte
irrilevanti ai fini paesaggistici, di cui all'Allegato A, parte
integrante alla presente deliberazione, per le motivazioni ivi
riportate;
2) di inserire nell'elenco di cui all'Allegato B, parte integrante
alla presente deliberazione, i corsi d'acqua, o parte di essi, che,
pur essendo stati oggetto di proposta, non sono stati inseriti
nell'elenco di cui al punto precedente per le motivazioni ivi
indicate;
3) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
(segue allegato fotografato)