DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 dicembre 2000, n. 115
Programma annuale per il diritto allo studio 2000-2001 (L.R. 25 maggio 1999, n. 10 - art. 1 Legge 10 marzo 2000, n. 62) (proposta della Giunta regionale in data 12 dicembre 2000, n. 2294)
IL CONSIGLIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 2294 del 12
dicembre 2000, recante in oggetto "Programma annuale per il diritto
allo studio 2000-2001 (L.R. 25/5/1999, n. 10 - art. 1, Legge
10/3/2000, n. 62) Proposta al Consiglio" e che qui di seguito si
trascrive integralmente:
"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 25/5/1999, n. 10 "Diritto allo studio e
all'apprendimento per tutta la vita e qualificazione del sistema
formativo integrato" con specifico riferimento agli artt. 9 e 10
relativi alle funzioni della Regione e degli Enti locali;premesso:
- che la Legge 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parita' scolastica
e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" prevede
all'art. 1, commi 9 - 12, l'assegnazione di borse di studio agli
alunni delle scuole statali e paritarie per l'adempimento
dell'obbligo scolastico e la successiva frequenza della scuola
secondaria superiore, nonche' la ripartizione delle risorse
necessarie fra le Regioni nell'ambito delle cui competenze e
normative in materia di diritto allo studio si realizza quella
specifica tipologia di interventi, rendendo necessaria una gestione
integrata sia delle procedure operative sia delle risorse previste da
entrambe le leggi nazionale e regionale richiamate;
- che il DPCM attuativo dei richiamati commi 9 - 12 dell'art. 1,
Legge 62/00 non e' stato a tutt'oggi emanato;
- che si rende tuttavia necessario - al fine di ripartire le risorse
fra le Province e di assumere i relativi impegni di spesa entro i
termini previsti dalla normativa contabile - attivare immediatamente
gli interventi per il diritto allo studio programmati ai sensi della
L.R. 10/99 consentendo una tempestiva erogazione tanto degli
indispensabili servizi di supporto al regolare svolgimento del
corrente anno scolastico quanto degli assegni di studio previsti
dall'art. 12;
- che successivamente all'emanazione del richiamato DPCM attuativo
dell'art. 1, Legge 62/00 si rendera' prevedibilmente necessario
assumere in tempi brevi i provvedimenti amministrativi necessari a
realizzare gli interventi disposti dalla medesima legge statale
coordinandoli con quelli analogamente previsti dalla L.R. 10/99;
richiamati gli Indirizzi triennali di attuazione della medesima legge
approvati dal Consiglio regionale con deliberazione 22/9/1999, n.
1252;
sentita, ai sensi dell'art. 9, comma 2 della L.R. 10/99, la
Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta dell'11 dicembre
2000;
viste le leggi regionali nn. 16 del 28/2/2000 e 33 del 16/11/2000;
dato infine atto ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 41/92 e
della propria deliberazione 2541/95:
- del parere favorevole di regolarita' tecnica espresso dalla
Responsabile del Servizio Scuola, Universita' e Integrazione dei
sistemi formativi dott.ssa Cristina Bertelli;
- del parere favorevole di legittimita' espresso dalla Direttrice
generale alla Formazione professionale - Lavoro dott.ssa Cristina
Balboni;
- del parere favorevole di regolarita' contabile, espresso dal
Responsabile del Servizio Ragioneria e Credito, dott. Gianni
Mantovani;
a voti unanimi e palesi, delibera:
di proporre al Consiglio regionale:
1) di approvare il Programma annuale per il diritto allo studio
2000-2001 allegato al presente atto deliberativo quale parte
integrale e sostanziale;
2) di dare atto che la Giunta o i dirigenti regionali competenti
provvederanno all'emanazione degli ulteriori atti amministrativi resi
eventualmente necessari dal DPCM attuativo dell'art. 1, commi 9 - 12,
della Legge 62/00 in ordine all'erogazione di borse di studio e al
coordinamento - anche sotto il profilo dell'utilizzo integrato e
ottimale delle risorse regionali e statali - di questa tipologia di
intervento con l'attribuzione degli assegni di studio previsti
dall'art. 12 della L.R. 10/99;
3) di dare atto che in applicazione della deliberazione della Giunta
regionale 2541/95 il Direttore generale alla Formazione professionale
- Lavoro provvedera' con propri atti formali alla ripartizione e
all'assegnazione delle risorse sulla base dei criteri e dei limiti di
spesa indicati nel presente atto, nonche' ai relativi impegni di
spesa sui Capitoli di bilancio 72575, 72585, 72607 e 72660, meglio
specificati al punto successivo, dando atto inoltre che per quanto
concerne la realizzazione degli interventi di rilevanza regionale di
cui all'art. 9, commi 4 e 5, si provvedera' in conformita' a quanto
disposto all'art. 9 medesimo della L.R. 10/99 e secondo quanto
indicato al punto 7 dell'allegato al presente atto con deliberazione
della Giunta regionale;
4) di dare atto che gli oneri finanziari relativi all'attuazione del
programma che qui si approva trovano copertura nei seguenti capitoli
del Bilancio 2000 che presentano la necessaria disponibilita':
a) quanto a Lire 6.000.000.000 (Euro 3.098.741,39) sul Cap. 72575
"Interventi per facilitare l'accesso e la frequenza alle attivita'
scolastiche e formative (art. 10, comma 4, lett. a), L.R. 25 maggio
1999, n. 10)";
b) quanto a Lire 8.500.000.000 (Euro 4.389.883,64) sul Cap. 72585
"Interventi per realizzare progetti di qualificazione del sistema
scolastico e formativo (art. 10, comma 4, lett. a), b) ed f), L.R. 25
maggio 1999, n. 10)";
c) quanto a Lire 3.000.000.000 (Euro 1.549.370,69) sul Cap. 72607
"Interventi relativi alle attrezzature e alle strutture per i servizi
finalizzati all'accesso e alla frequenza alle attivita' scolastiche e
formative (art. 10, comma 4, lett. a) numeri 2 e 3, L.R. 25 maggio
1999, n. 10)";
d) quanto a Lire 400.000.000 (Euro 206.582,76) sul Cap. 72640 "Spese
per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 9, comma 5, della
L.R. 25 maggio 1999, n. 10";
e) quanto a Lire 600.000.000 (Euro 309.874,14) sul Cap. 72641
"Contributi per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 9,
comma 4, della L.R. 25 maggio 1999, n. 10";
f) quanto a Lire 8.000.000.000 (Euro 4.131.655,19) sul Cap. 72660
"Assegnazione alle Province per l'attribuzione di assegni di studio
(art. 12, L.R. 25 maggio 1999, n. 10)";
5) di dare atto che successivamente all'emanazione del DPCM attuativo
dell'art. 1 della Legge 10 marzo 2000, n. 62 ai fini dei recepimento
delle risorse statali assegnate all'Emilia- Romagna e della loro
successiva erogazione ai soggetti attuatori degli interventi si
provvedera' all'istituzione di appositi capitoli nello stato di
previsione delle entrate e nello stato di previsione delle spese del
Bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2001;
6) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
ALLEGATO
PROGRAMMA ANNUALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO 2000-2001
1. Premessa
La Legge nazionale 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione"
prevede fra l'altro (art. 1, commi 9 - 12) l'assegnazione di borse di
studio agli alunni delle scuole statali e paritarie per l'adempimento
dell'obbligo scolastico e la successiva frequenza della scuola
secondaria superiore. Lo stanziamemo per questo tipo di interventi -
prioritariamente rivolti alle famiglie in condizioni svantaggiate -
ammonta per l'anno 2000 a Lire 250 miliardi; i criteri per la
ripartizione delle risorse fra le Regioni e l'individuazione dei
beneficiari in relazione alle condizioni reddituali delle famiglie
saranno stabiliti con DPCM di prossima emanazione. L'Emilia-Romagna,
ha scelto di coordinare l'intervento statale con quello del tutto
analogo contemplato dalla normativa regionale sul diritto allo
studio, che in forza dell'attuale sistema delle competenze
costituisce in ogni modo l'ambito di riferimento per l'attuazione di
qualunque provvedimento in materia.
Il coordinamento degli interventi statali e regionali per mezzo di
un'unica direttiva appare dunque necessario e opportuno non solo al
fine di superare alcune differenze di metodo come nel caso della
determinazione del reddito familiare - riferito dalla legge regionale
al DPCM 30 aprile 1997 "Uniformita' di trattamento del diritto agli
studi universitari ai sensi dell'art. 4 della Legge 2/12/1991, n.
390" e da quella statale al DLgs 31 marzo 1998, n. 109 gia'
utilizzato per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di
testo ai sensi dell'art. 27 della Legge 448/98 - ma soprattutto in
funzione del duplice obiettivo di attribuire gli assegni al maggior
numero possibile di famiglie e di ottimizzare gli aspetti procedurali
nell'interesse tanto degli utenti quanto delle strutture preposte
alla gestione dei provvedimenti, che devono poter operare in un
quadro di chiarezza normativa e omogeneita' di comportamenti.
Pertanto il punto 8 di questo programma descrive un quadro
finanziario e modalita' operative nei quali risorse regionali e
statali, condizioni di accesso e procedure di erogazione vengono gia'
per quanto possibile integrati, senza tuttavia pregiudicare
l'agibilita', se necessario, di un percorso esclusivamente regionale.
2. Obiettivi generali
1) In coerenza con quanto previsto dagli indirizzi triennali si
ribadiscono per il 2000-2001 gli obiettivi generali definiti nel
precedente programma annuale, con particolare riferimento:
a) alle iniziative finalizzate alla diffusione dell'utilizzo delle
tecnologie piu' avanzate per la didattica e alla realizzazione di
attivita' di raccordo fra percorsi formativi e lavorativi, comprese
le metodologie per l'apprendimento a distanza;
b) agli interventi volti a favorire la partecipazione di giovani e
adulti, all'interno dei rispettivi percorsi formativi, a iniziative
di carattere transnazionale in ambito educativo e formativo al fine
di promuovere la cittadinanza europea.
3. Criteri e modalita' per la ripartizione delle risorse fra le
Province
1) L'attribuzione delle risorse regionali alle Province per
l'esercizio delle funzioni in materia di diritto allo studio di cui
al DPR 616/77 tiene conto:
a) in riferimento all'art. 2, comma 1, lettera a), punti 2, 3 e 4 del
numero dei Comuni, della loro tipologia in termini di popolazione e
di zona altimetrica, numero di alunni trasportati e del costo del
servizio, per uno stanziamento di Lire 6.000.000.000 (Euro
3.098.741,39);
b) in riferimento all'art. 2, comma 1, lettera a), punto 5 - con
esclusione dei servizi di trasporto - e lettera b), della popolazione
scolastica, del numero degli alunni con deficit e dell'indicatore
sintetico di organizzazione territoriale (ISOT), per uno stanziamento
di Lire 8.500.000.000 (Euro 4.389.883,64);
c) in riferimento all'art. 2, comma 1, lettera a), nn. 2, 3 e 4, del
numero degli alunni con deficit e dell'indicatore sintetico di
organizzazione territoriale, per uno stanziamento di Lire
3.000.000.000 (Euro 1.549.370,70) riservato alla sostituzione di
mezzi per il trasporto scolastico obsoleti all'acquisto o
all'adattamento di mezzi per il trasporto di alunni con deficit
motorio e all'installazione di arredi e attrezzature fisse nelle
mense scolastiche.
4. Programmazione provinciale
1) Il programma provinciale si compone di due parti:
a) nella prima sono compresi gli interventi per il diritto allo
studio e per la qualificazione del sistema scolastico e formativo i
cui progetti sono a titolarita' dei Comuni singoli o associati e/o
dei soggetti formativi indicati all'art. 1, comma 3, lettere b), c) e
d), mentre i soggetti di cui alla lettera a) faranno riferimento al
Programma regionale degli interventi per lo sviluppo e la
qualificazione dei servizi educativi rivolti ai bambini in eta' 0-6
anni. Linee di indirizzo e criteri generali di programmazione per
l'anno 2000 (L.R. 1/00 e L.R. 10/99) approvato con deliberazione del
Consiglio regionale n. 1417 del 29 febbraio 2000; le Province
valuteranno in base alle specifiche situazioni locali quali
interventi per l'accesso e la frequenza alle attivita' scolastiche e
formative privilegiare al fine di adeguare i servizi di mensa e
trasporto alle esigenze organizzative della rete scolastica
territoriale, soprattutto in riferimento all'approvazione del Piano
regionale di dimensionamento ottimale delle istituzioni e
all'attuazione delle norme sull'autonomia;
b) nella seconda sono compresi i progetti proposti dalle Province
alla Regione in applicazione dell'art. 10, comma 8.
2) Vengono confermati per il 2000-2001 gli obiettivi della
programmazione provinciale assunti nella precedente annualita',
ovvero:
a) prestare grande attenzione alla qualita' del percorso formativo
che giovani e adulti hanno scelto o intendono scegliere, garantendo
un approccio al diritto allo studio flessibile e quanto piu'
possibile personalizzato;
b) assicurare coerenza fra le proposte di intervento al fine di
razionalizzare la spesa e rendere piu' incisive le azioni
specificandone obiettivi e risultati attesi;
c) sostenere la partecipazione di tutti i Comuni e in particolare di
quelli di minori dimensioni promuovendone il raccordo e il
coordinamento in un'ottica di equilibrio territoriale, di apertura
alle esigenze particolari, di progettazione integrata;
d) favorire la collaborazione fra piu' istituzioni, enti e soggetti
privilegiando sia i progetti sovracomunali, sia quelli finalizzati
all'integrazione fra i sistemi formativi anche attraverso la
partecipazione di piu' soggetti pubblici e privati che condividano
competenze ed esperienze;
e) incentivare una progettazione che, pur trattando degli aspetti
pedagogici, relazionali e comunicativi delle persone, sia
caratterizzata da forte concretezza e completata da validi indicatori
sui risultati attesi e sui cambiamenti indotti.
5. Priorita'
1) Le tipologie di intervento previste dalla legge regionale vanno
ulteriormente specificate attraverso le indicazioni di priorita' di
seguito descritte, da utilizzare in maniera trasversale agli
specifici progetti presentati:
a) Interventi rivolti all'integrazione di persone in situazione di
handicap, e piu' in generale di persone in condizione di disagio
psicosociale, a favore delle quali vanno individuati strategie e
strumenti per l'inserimento scolastico e sociale, a partire dalla
elaborazione di progetti complessi che prevedano la realizzazione di
piu' azioni fra loro coordinate e interconnesse. Per questi
interventi sono ammesse a contributo le spese relative: - al
personale educativo ed assistenziale, aggiuntivo rispetto
all'organico scolastico agli strumenti ed ausili didattici
particolarmente onerosi come le strumentazioni didattiche speciali e
gli arredi per handicap particolarmente gravi; - ai trasporti
individualizzati e speciali.
b) Realizzazione di misure per l'inserimento sociale ed educativo
degli immigrati giovani e adulti, con particolare attenzione agli
aspetti di maggiore criticita' quali l'alfabetizzazione, la
socializzazione, la formazione e l'inserimento professionale.
c) Introduzione di attivita' e strumenti per la promozione del
successo formativo, con particolare riferimento alle misure
personalizzate di sostegno all'apprendimento nonche' alla
realizzazione di iniziative didattiche a forte valenza
transnazionale.
d) Diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche sia a
supporto di una didattica avanzata sia come strumenti - da utilizzare
anche nei progetti di partenariato europeo - di diffusione delle
competenze, di elaborazione di dati e informazioni, di comunicazione.
e) Iniziative orientate ad assicurare pari opportunita' di accesso
delle studentesse alla cultura e alla formazione tecnico-
scientifiche.
f) Sostegno alle iniziative volte a promuovere e consolidare nel
mondo della scuola la cultura della sicurezza - stradale, ambientale,
alimentare e del lavoro - della cittadinanza europea, del lavoro e
dell'attenzione ai consumi.
6) Procedure
1) Il Comune raccoglie i progetti dei soggetti formativi del proprio
territorio - sui quali ha competenza a norma del DLgs 112/98 --
concernenti gli interventi di cui all'art. 2, comma 2, nonche' quelli
delle scuole materne autorizzate non statali e non convenzionate con
i Comuni concernenti gli interventi di cui all'art. 2, comma 2,
lettere a) e b) e li trasmette, con le proprie richieste di
contributo per gli interventi di cui all'art. 2, comma 1, punti 2, 3,
4 e 5, e all'art. 2, comma 2, alla Provincia entro i termini da
questa stabiliti.2) Entro la stessa data la Provincia raccoglie i
progetti dei soggetti formativi sui quali ha a sua volta competenza a
norma del DLgs 112/98, nonche' i progetti che comunque coinvolgano
scuole secondarie superiori con particolare riferimento alle azioni
dirette a promuovere e supportare la coerenza e la continuita' tra i
diversi gradi e ordini di scuola.
3) La Provincia provvede altresi' a verificare sia la conformita'
delle richieste di contributo alle priorita' e agli obiettivi
individuati sia la qualita' e la congruenza della spesa, e a
formulare proposte in merito all'entita' dei contributi da assegnare
- nei limiti della propria quota di risorse regionali - ai Comuni e
ai soggetti formativi proponenti.
4) Gli atti di approvazione dei programmi provinciali sono trasmessi
alla Regione, completi di illustrazione sintetica dei singoli
progetti con specifico riferimento alla tipologia di intervento, agli
obiettivi e ai risultati attesi, entro il 31 maggio 2001.
7) Interventi di rilevanza regionale
1) Le linee di progettazione sulle quali indirizzare gli interventi
realizzati ai sensi dell'art. 9 dalla Regione in maniera diretta e/o
attraverso la concessione di contributi agli Enti locali e ai
soggetti formativi per l'integrazione fra sistema scolastico e
sistema formativo, per il sostegno alla qualificazione scolastica e
alla messa in rete dei sistemi e per la sperimentazione di interventi
innovativi sono orientate ai seguenti obiettivi:
a) realizzazione di azioni previste da protocolli, intese e
convenzioni, in coerenza con le aree previste dalla legge;
b) iniziative di informazione e diffusione, tese ad assicurare il
piu' ampio grado di conoscenza e di coinvolgimento dei soggetti
interessati e a sostenere la qualita' dei progetti, comprese azioni
di monitoraggio e di valutazione dell'applicazione della legge, da
promuovere in accordo con la Conferenza permanente, per il diritto
allo studio;
c) sostegno alla mobilita' transnazionale.
2) Lo stanziamento sul Bilancio 2000 per questa categoria di
interventi e' di Lire 1.000.000.000 (Euro 516.456,90) cosi'
ripartito:
a) Lire 400.000.000 (Euro 206.582,76) per i progetti speciali di cui
all'art. 9, comma 5;
b) Lire 600.000.000 (Euro 309.874,14) per la realizzazione di
interventi di dimensione interprovinciale o di valenza innovativa sia
per la natura del progetto sia per la tipologia dei soggetti
proponenti. Ciascuna Provincia potra' presentare non piu' di due
progetti - ai quali la Regione contribuira' per un importo non
superiore al 50% del costo complessivo - riferiti agli obiettivi e
alle esperienze realizzate o in corso di attuazione ritenuti piu'
significativi e coerenti con gli indirizzi regionali mirati a
sostenere e valorizzare le iniziative di qualificazione del sistema
scolastico sperimentando, in particolare: - strumenti e metodi di
organizzazione dell'attivita' scolastica improntati al criterio guida
del successo formativo; - proposte metodologiche di valutazione
dell'insegnamento/apprendimento; - metodi e strumenti informativi
destinati a monitorare sistematicamente le azioni innovative promosse
in collaborazione con le scuole del territorio, anche a sostegno del
rafforzamento e di un reale esercizio dell'autonomia.
8) Borse e assegni di studio
1) Le risorse assegnate alla Regione con il DPCM attuativo dell'art.
1 della Legge 10 marzo 2000, n. 62 verranno utilizzate in via
prioritaria per l'attribuzione di borse di studio agli alunni delle
scuole elementari e medie, statali e paritarie, appartenenti a
famiglie con situazione economica equivalente non superiore a 30
milioni di Lire (Euro 15.493,71) o ad altro limite fissato dal
medesimo DPCM. La misura massima dell'assegno e' fissata in Lire
250.000 (Euro 129,11) e in Lire 500.000 (Euro 258,23) rispettivamente
per gli alunni delle elementari e delle medie. Le borse di studio
vengono assegnate anche agli alunni delle scuole dell'obbligo e
secondarie superiori, statali e paritarie, dell'Emilia-Romagna
residenti in regioni che abbiano adottato per l'attribuzione del
beneficio il criterio "della scuola frequentata".
2) Gli assegni di studio previsti dall'art. 12 della legge regionale
vengono attribuiti agli alunni frequentanti corsi di istruzione
secondaria superiore in istituzioni statali e non statali le cui
famiglie presentino un ICE (Indicatore di Condizione Economica) non
superiore a quello definito al successivo paragrafo 9) e che
nell'anno precedente abbiano ottenuto la promozione con una media non
inferiore a sette o valutazione equivalente se diversamente espressa;
oppure abbiano sostenuto l'esame di licenza media con valutazione non
inferiore a buono; o infine - quando sussistano particolari
condizioni di disagio - abbiano dimostrato una forte progressione
nell'impegno scolastico attestata dal Consiglio di classe. L'importo
massimo degli assegni e' fissato in Lire 2.000.000 (Euro 1.032,91) a
copertura del 50% delle spese sostenute e documentate. Nei casi
previsti dal comma 3 si prescinde dalla valutazione del merito, il
limite dell'ICE viene fissato in Lire 30 milioni (Euro 15.493.71) e
le spese vengono coperte fino al 90%. Le risorse regionali stanziate
per questa tipologia di intervento con il Bilancio 2000 ammontano a
Lire 8.000.000.000 (Euro 4.131.655,19).
3) Le borse e gli assegni di studio vengono destinati alla parziale
copertura delle seguenti voci di spesa sostenuta e documentata:
a) iscrizione;
b) frequenza;
c) acquisto di libri di testo, dizionari, atlanti e altre
pubblicazioni richieste dalla scuola;
d) materiali e attrezzature personali richiesti dalla scuola per
attivita' didattiche particolari;
e) trasporto con mezzi pubblici;
f) pasti consumati presso le strutture e le mense scolastiche;
g) sussidi didattici individuali compresi quelli informatici;
h) attivita' riconosciute come crediti formativi, anche se svolte
all'esterno della scuola;
i) viaggi d'istruzione e visite guidate promossi dalla scuola.
4) Agli alunni delle scuole superiori vengono inoltre riconosciute:
- una spesa forfetaria per vitto di Lire 8.000 (Euro 4,13)
giornaliere - che si considera documentata come costo medio del
servizio di mensa scolastica rilevato in ambito regionale - per i 200
giorni minimi di lezione previsti dall'art. 74, comma 3, DLgs 297/94,
quando il tragitto domicilio-scuola sia effettuato da mezzi pubblici
in un tempo superiore ai 45 minuti di percorrenza massima previsti
dalla Tabella 1 del DM 18/12/1975 in materia di norme tecniche per
l'edilizia scolastica;
- una spesa forfetaria per istruzione di Lire 720.000 (Euro 371,85),
non immediatamente riconducibile alle voci di cui al punto
precedente, che si considera documentata in quanto corrispondente al
dato ISTAT 1997 della spesa per istruzione sostenuta annualmente per
ciascun figlio da una famiglia composta di una coppia con due figli
residente nella macro-regione Nord Est.
5) Le spese relative ai libri di testo sostenute dai richiedenti con
ISE fino a 30 milioni sono incluse nell'assegno di studio per la sola
quota eventualmente non rimborsata ai sensi del DPCM 4 luglio 2000,
n. 226.
6) Qualora le famiglie lo ritengano utile, anche nell'ambito di
convenzioni appositamente stipulate dalla Regione con soggetti
competenti in materia di assistenza fiscale, puo' essere riconosciuta
fino ad un massimo di Lire 20.000 (Euro 10,33) interamente
rimborsabili la spesa sostenuta per assistenza alla formulazione
della domanda di borsa o assegno e della relativa autocertificazione.
7) Per l'anno scolastico 2000-2001 le risorse comunque a disposizione
della Regione vengono ripartite fra le Province in base ai seguenti
indicatori:
a) reddito medio;
b) numero dei nuclei familiari;
c) numero degli iscritti alle scuole medie e secondarie superiori;
d) tasso di dispersione scolastica;
e) indicatori del disagio minorile.
8) L'assegnazione definitiva sara' effettuata in seguito a
valutazione dei benefici complessivamente attribuiti dalle Province e
adottando criteri di compensazione atti a garantire la copertura
dell'intero fabbisogno regionale.
9) I bandi recanti le condizioni per l'attribuzione degli assegni
saranno pubblicati dalle Province entro il 28 febbraio 2001 e
resteranno comunque aperti fino al successivo 31 marzo. La
liquidazione degli assegni agli aventi diritto dovra' concludersi
entro il 31 maggio 2001; Province e Comuni potranno avvalersi a tal
fine della collaborazione delle scuole.
10) La domanda di concessione della borsa di studio per gli alunni
delle scuole elementari e medie, compilata sull'apposito modello e
corredata di autocertificazione ai sensi della Legge 15/68 della
situazione economica equivalente e delle spese sostenute e
documentabili, va consegnata alla segreteria della scuola frequentata
che provvedera' a trasmetterla al Comune di residenza del
richiedente. Le domande relative a studenti residenti in regioni che
abbiano adottato il criterio "della scuola frequentata" vanno
trasmesse alla Regione Emilia-Romagna - Ufficio Organizzazione
territoriale del Sistema scolastico e formativo - che provvedera'
all'erogazione diretta della borsa. Gli alunni immigrati si
considerano residenti nel comune in cui sono domiciliati. Il modello
allegato al DPCM 320/99 eventualmente gia' utilizzato per la
richiesta del buono-libro statale e' valido anche per la richiesta
della borsa di studio purche' integrato con la dichiarazione relativa
alle spese sostenute.
11) La domanda di concessione dell'assegno di studio, compilata
sull'apposito modello e corredata di autocertificazione ai sensi
della Legge 15/68 dell'indicatore di condizione economica, del merito
ove richiesto e delle spese sostenute e documentabili, va consegnata
alla segreteria della scuola frequentata che provvedera' a
trasmetterla alla Provincia di residenza del richiedente. Gli assegni
di studio possono essere attribuiti ai soli studenti residenti in
Emilia-Romagna.
12) Nei casi previsti dall'art. 12, comma 3, la famiglia, la scuola o
il Comune di residenza avanzano, anche congiuntamente, la richiesta
di assegno di studio motivando le particolari condizioni familiari
che mettono a rischio la frequenza. La valutazione di ammissibilita'
e la determinazione delle spese che concorrono all'attribuzione di un
assegno pari a Lire 2.000.000 vengono effettuate dalla scuola di
concerto con il Comune secondo le funzioni loro attribuite dal comma
richiamato.
13) Piu' Comuni o una Provincia e piu' Comuni possono concordare le
modalita' operative ritenute piu' idonee a ottimizzare la gestione e
a garantire la piu' ampia diffusione e la tempestiva erogazione dei
provvedimenti.
14) I Comuni e le Province possono effettuare controlli - anche su
richiesta della Regione - della documentazione relativa a quanto
autocertificato su di un campione non inferiore al 5% di beneficiari
sia delle borse sia degli assegni di studio.
15) Le modalita' di esercizio dell'opzione per la detrazione fiscale
prevista dall'art. 1, comma 10, della Legge 62/00 verranno precisate
successivamente all'emanazione dei provvedimenti attuativi della
legge stessa.
16) La Regione provvedera' ad assicurare agli utenti nonche' a
diffondere presso le scuole e le Amministrazioni locali interessate,
mediante stampati e altre forme di comunicazione, un'adeguata
informazione sulle caratteristiche, le modalita' di richiesta e i
tempi di attribuzione delle borse e degli assegni di studio.
9) Determinazione dell'Indicatore di Condizione Economica (ICE)
Ai fini dell'attribuzione dell'assegno di studio previsto dall'art.
12 della L.R. 10/99 le condizioni economiche delle famiglie vengono
determinate in base ai parametri di seguito descritti.
Reddito complessivo dei membri del nucleo familiare al netto
dell'IRPEF + 20% dell'Indicatore di Condizione Patrimoniale (ICP) =
Indicatore della Condizione Economica (ICE)
In riferimento a un nucleo familiare convenzionale di 3 persone:
- l'ICE non puo' superare L. 52.593.240
(Euro 27.162,14)
- l'ICP non puo' superare L. 136.743.440
(Euro 70.622,09)
I limiti stabiliti per il nucleo convenzionale di tre persone vengono
adeguati a nuclei familiari con diverso numero di componenti secondo
la seguente scala di equivalenza (per ogni componente oltre i 7 si
aggiunge 0,15):
Lire Euro
1 componente 0,45 23.665.688 12.222,31
2 componenti 0,75 39.444.168 20.371,21
3 componenti 1,00 52.593.240 27.162,14
4 componenti 1,22 64.163.448 33.137,66
5 componenti 1,43 75.207.368 38.841,36
6 componenti 1,62 85.200.744 44.002,51
7 componenti 1,80 94.667.832 48.891,85
Dal computo dell'ICE e' esclusa la prima casa a condizione che in
essa risieda il nucleo familiare e ad eccezione degli immobili
appartenenti alle categorie catastali A1 - A8 - A9 per le quali si
tiene conto del 50% del valore imponibile ai fini ICI. Quando il
nucleo familiare non disponga di un'abitazione di proprieta' al
limite dell'ICP si applica una franchigia di Lire 100.000.000 (Euro
51.645,69).
Se ne fanno parte un solo genitore, portatori di handicap, persone
non autosufficienti o piu' studenti, il nucleo familiare si considera
aumentato di un'unita'.".
visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla Commissione
referente "Turismo Cultura Scuola Formazione" di questo Consiglio
regionale, giusta nota prot. n. 14705 del 13 dicembre 2000;
previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera:
di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con
deliberazione in data 12 dicembre 2000, progr. n. 2294, riportate nel
presente atto deliberativo.