DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2000, n. 2338
Direttive vincolanti relative alle modalita' di funzionamento del fondo destinato ai contributi per la prevenzione e per l'indennizzo dei danni di cui all'art. 18 della L.R. 8/94, come modificata dalla L.R. 6/00
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Viste:
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della
fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", ed in
particolare l'art. 26, in base al quale, per far fronte ai danni
arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni
coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica, e' costituito un fondo
destinato alla prevenzione ed all'indennizzo dei danni medesimi, il
cui funzionamento deve essere regolato dalle Regioni con apposite
disposizioni;
- la L.R. 8/94, modificata dalla L.R. 6/00 "Disposizioni per la
protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attivita'
venatoria", che all'art. 18 da' attuazione a quanto stabilito dalla
norma statale sopracitata;
richiamato, in particolare, l'art. 62 della medesima L.R., che
prevede l'emanazione, da parte della Regione, di direttive vincolanti
sulle modalita' di funzionamento del fondo di cui all'art. 18;
valutata pertanto l'opportunita' di emanare tali direttive, secondo
il testo che si allega alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale;sentite le Province, le Organizzazioni
professionali agricole, le Associazioni venatorie e le Associazioni
di protezione ambientale;
richiamate le proprie deliberazioni n. 2541, del 4 luglio 1995 e n.
1396, del 31 luglio 1998, esecutive ai sensi di legge;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Territorio e Ambiente rurale, dott. Rocco Bagnato, e dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi, in merito,
rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R.
19 novembre 1992, n. 41 e della deliberazione 2541/95 sopra citata;
su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della Costa.
Protezione civile;
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di emanare le direttive vincolanti relative alle modalita' di
funzionamento del fondo di cui all'art. 18 della L.R. 8/94, come
modificata dalla L.R. 6/00, secondo il testo che si allega alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
Direttive vincolanti relative alle modalita' di funzionamento del
fondo destinato ai contributi per la prevenzione e per l'indennizzo
dei danni di cui all'art. 18 della L.R. 8/94, come modificata dalla
L.R. 6/00
1) Il fondo regionale
Il fondo regionale per il contributo alla prevenzione ed
all'indennizzo dei danni arrecati alle produzioni agricole ed alle
opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, previsto al comma
1 dell'art. 26 della Legge 157/92 ed istituito con l'art. 18 della
L.R. 8/94, come modificata dalla L.R. 6/00 e' destinato a far fronte,
entro i limiti di disponibilita' delle risorse previste dall'art. 17,
comma 3 della medesima L.R., agli oneri posti a carico delle
Province, ai sensi del comma 2, lett. a) e b) dello stesso art. 17.
La Provincia prevede per la gestione del fondo, un Comitato tecnico,
costituito a norma del comma 2 dell'art. 26 della Legge 157/92.
Sono altresi' a carico delle Province, nei rispettivi territori di
competenza, i danni prodotti da specie, pur cacciabili, di cui la
Provincia per esigenze di carattere faunistico-ambientale o altro,
non consente il prelievo venatorio, nonche' i danni provocati da
sconosciuti nel corso dell'attivita' venatoria.
Gli eventuali indennizzi per la perdita di capi di bestiame causata
da animali predatori sono determinati ai sensi dell'art. 26 della
L.R. 7 aprile 2000, n. 27 e come tali non rientrano nel suddetto
fondo regionale.
La Giunta regionale, a seguito di approvazione del bilancio di
previsione, stabilisce annualmente, con proprio atto amministrativo,
la ripartizione del fondo tra le singole Province secondo i criteri
indicati all'art. 18, comma 2 della L.R. 8/94, come modificata dalla
L.R. 6/00, assegnando l'intera somma relativa alla quota destinata al
contributo per la prevenzione e un'anticipazione sulla quota
destinata al contributo per l'indennizzo dei danni. Il conguaglio
sara' effettuato sulla base delle risorse disponibili nel fondo.
Ai fini della gestione della quota del fondo destinata al contributo
per l'indennizzo dei danni, le Province possono concedere agli aventi
diritto un'anticipazione fino al 50% del danno accertato, fatto salvo
quanto previsto al successivo punto 7, paragrafi 5 e 6.
Entro il 15 gennaio di ogni anno, le Province trasmettono alla
Regione l'elenco e l'ammontare complessivo dei danni ammessi a
contributo fino a tutto il 31 dicembre dell'anno precedente.
Qualora le Province non abbiano concesso l'anticipazione sopracitata,
provvedono alla concessione della somma dovuta in una unica
soluzione.Il sopracitato elenco deve inoltre essere corredato dai
seguenti dati:
- data di presentazione della domanda di contributo per l'indennizzo
e data in cui e' stato effettuato l'accertamento;
- ubicazione del fondo agricolo o dell'allevamento ittico danneggiato
(comune e frazione);
- tipo, denominazione e zona altitudinale dell'istituto territoriale
nel quale ricade il fondo o l'allevamento ittico;
- specie responsabile del danno prodotto;
- produzione danneggiata (tipo e quantitativo) e percentuale rispetto
alla produzione complessiva;
- ammontare del danno accertato;
- ammontare dell'eventuale anticipazione.
2) Colture o attivita' agricole ammesse al contributo per la
prevenzione e l'indennizzo dei danni ed individuazione degli aventi
diritto
Possono richiedere il contributo per la prevenzione e/o per
l'indennizzo dei danni alle colture o attivita' agricole
esclusivamente gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 del
Codice civile, muniti di partita IVA.
Possono essere oggetto di contributo esclusivamente le produzioni
agricole e le opere approntate su terreni coltivati ed a pascolo.
Sono considerate produzioni agricole le produzioni vegetali, nonche'
le produzioni animali derivanti dagli allevamenti ittici.
Ai fini del contributo per le produzioni ittiche, sono considerati
indennizzabili i danni provocati in allevamenti intensivi e possono
essere ammessi a contributo in vallicoltura i danni manifestatisi
alle specie allevate nonostante la messa in pratica di un'efficace
azione di prevenzione.
Possono essere oggetto di contributo solo ed esclusivamente le specie
ittiche appartenenti alla fauna locale di cui e' consentito
l'allevamento (L.R. 11/93, art. 13, delibera della Giunta regionale
n. 5463 del 9/11/1993 ed eventuali modificazioni).
Possono presentare domanda di contributo gli allevatori ittici di
acqua dolce o salmastra in regola con le autorizzazioni rilasciate
dagli Enti competenti.
3) Tipi di intervento
Le Province, al fine di contenere i danni alle colture o attivita'
agricole di cui al precedente punto 2, promuovono negli ambiti
richiamati al primo capoverso del punto 1, interventi di prevenzione,
ivi compresi i piani di controllo a norma dell'art. 16 della L.R.
8/94, cosi' come modificata dalla L.R. 6/00, ed erogano contributi
per l'indennizzo dei danni.
4) Prevenzione
Le Province provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica
tenuto conto delle indicazioni contenute nella Carta delle vocazioni
faunistiche e nei piani faunistico-venatori provinciali, con
particolare riferimento alle densita' previste per le singole specie.
Le Province promuovono, con la collaborazione del conduttore o su sua
esplicita richiesta, interventi di prevenzione dei danni, in
particolare laddove accertino un'elevata densita' agro-forestale di
fauna selvatica e dove siano presenti colture danneggiabili o
pregiate.
A tal fine, le Province - oltre a privilegiare interventi ambientali
e silvo-colturali in grado di offrire alla fauna selvatica fonti
trofiche alternative alle produzioni agricole ed agli allevamenti
ittici - promuovono l'uso dei seguenti metodi di prevenzione, purche'
compatibili con le disposizioni vigenti in materia ambientale:
a) protezione meccanica con recinzioni perimetrali in rete metallica,
recinzioni individuali in rete metallica o "sheltr" in materiale
plastico, reti antiuccello;
b) protezione chimica con sostanze repellenti, tali da non arrecare
danni alla salute delle persone e degli animali, che agiscono sul
gusto e/o sull'olfatto dell'animale;
c) protezione elettrica con filo percorso da corrente elettrica a
bassa intensita';
d) protezione acustica con strumenti ad emissione di onde sonore di
ampiezza variabile, apparecchi radio, apparecchi con emissione di
grida registrate di allarme o di stress.
Le Province possono favorire inoltre l'uso di altri metodi, mezzi e
strumenti ritenuti utili ad esercitare azione di prevenzione.
Al fine di consentire un'opportuna programmazione, gli interessati
devono presentare domanda, in carta semplice, alla Provincia
competente per territorio, secondo i modelli elaborati dalla
Provincia stessa, sulla base degli schemi allegati al presente atto
(Allegato n. 1 per le produzioni agricole e Allegato n. 2 per gli
allevamenti ittici), almeno 30 giorni prima della data del possibile
verificarsi dell'evento dannoso.
La Provincia puo' intervenire, mettendo a disposizione degli
interessati il materiale e gli strumenti necessari ovvero mediante
l'erogazione di un contributo alle spese sostenute per l'acquisto dei
prodotti e delle attrezzature.
In quest'ultimo caso la Provincia puo' attivare le procedure formali
di verifica delle offerte, della congruita' dei prezzi dei materiali
impiegati e di autorizzazione all'interessato.
Per l'erogazione del contributo gli interessati devono presentare
alla Provincia copia conforme delle fatture di acquisto quietanzate.
La posa in opera del materiale di prevenzione e' a carico degli
interessati. Qualora il costo sostenuto per la messa in opera risulti
particolarmente oneroso o l'ambito rivesta una notevole valenza
faunistico-ambientale, le Province possono corrispondere un
contributo sulle spese riconosciute.
Non e' ammessa la spesa per l'acquisto di materiale usato.
Sono esclusi dal contributo per la prevenzione gli interventi per i
quali i provvedimenti comunitari e nazionali prevedono contributi
finalizzati a tale scopo.
La Provincia, verificata la conformita' delle opere, provvede alla
concessione dei contributi finalizzati alla prevenzione dei danni
entro 180 giorni dalla presentazione della documentazione richiesta.
La mancata adozione di mezzi di prevenzione, qualora previsto dalle
vigenti disposizioni, l'inadeguato utilizzo dei medesimi o la non
ottemperanza all'azione di prevenzione prescritta dalla Provincia,
esonera la medesima dal pagamento di eventuali danni subiti.
Qualora le Province lo ritengano opportuno possono escludere dal
contributo per l'indennizzo, i danni provocati alla stessa coltura
per piu' anni consecutivi senza che siano stati messi in atto idonei
sistemi di prevenzione.
5) Domanda di contributo per indennizzo danni
Chi ha subito un danno da fauna selvatica - a carico della Provincia
a norma del punto 1) - ed intende richiedere il contributo, deve
rivolgere alla Provincia competente la relativa domanda, in carta
semplice, secondo i modelli elaborati dalla Provincia stessa sulla
base degli schemi allegati al presente atto (Allegato n. 3 per i
danni arrecati alle produzioni agricole, Allegato n. 4 per i danni
arrecati agli allevamenti ittici).
Nel caso degli allevamenti ittici l'imprenditore agricolo e' tenuto a
segnalare tempestivamente la presenza di uccelli ittiofagi in
quantita' tale da costituire potenziale pericolo per l'allevamento,
cosi' da consentire alla Provincia l'attivazione degli appositi
censimenti di cui al punto 8) ed a presentare successivamente
l'eventuale domanda di contributo per il danno subito.
Segnalazioni e/o domande pervenute alla Provincia in grave ritardo,
compilate in modo incompleto, irregolare o errato, o comunque in data
tale da pregiudicare le verifiche e le valutazioni di cui sopra,
esonerano la Provincia dal pagamento del contributo.
6) Accertamento del danno
Le Province, come previsto all'art. 26, comma 3 deIla Legge 157/92,
provvedono, entro 30 giorni dal ricevimento della segnalazione, ad
accertare il danno.
Qualora la documentazione allegata alla domanda di cui al precedente
punto 5) risulti incompleta, la Provincia puo' concedere 30 giorni
per il suo completamento; trascorso inutilmente tale termine, il
richiedente viene ritenuto rinunciatario e la domanda viene
archiviata.
L'accertamento del danno viene effettuato dalla Provincia con proprio
personale ritenuto idoneo o avvalendosi del personale del Servizio
provinciale Agricoltura. Per l'accertamento dei danni la Provincia,
qualora lo ritenga opportuno, puo' ricorrere anche a personale
esterno, purche' abilitato.
Qualora il danno si verifichi in territori classificati a Parco
regionale o Riserva naturale, l'accertamento puo' essere effettuato
direttamente dall'Ente interessato, utilizzando personale proprio o
della Provincia.
La determinazione del danno deve essere fatta in presenza del
richiedente o di un tecnico di sua fiducia, mediante preavviso.
7) Quantificazione del danno arrecato alle colture o attivita'
agricole esclusi gli allevamenti ittici
Quando si tratta di seminativi, la valutazione del danno prodotto in
prossimita' della semina gia' effettuata e la relativa
quantificazione devono tener conto del costo di risemina o della
mancata produzione.
Qualora si tratti di danni a colture arboree prodotti in prossimita'
dell'impianto, la quantificazione del danno si ottiene calcolando il
costo del reimpianto o del reinnesto.
Quando invece il danno si verifica in prossimita' del momento in cui
i prodotti sono pronti per essere raccolti, la valutazione deve
essere fatta in base ai redditi futuri (valore di aspettazione). In
questo caso il valore dei frutti pendenti si determina attribuendo
alla quantita' di produzione che si stima di poter ricavare un prezzo
di vendita, deducendo le spese che sarebbero ancora necessarie per
realizzarla.
Per le colture arboree adulte, con danni ai tessuti vascolari, deve
essere valutata l'entita' del minor prodotto determinato da tali
danni. Nel computo del danno si puo' tenere conto anche dei tempi di
cicatrizzazione delle ferite. In questo caso, il valore del danno
risultante deve essere attualizzato al momento della quantificazione.
Il contributo sull'indennizzo dei danni provocati dalla fauna
selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui
terreni coltivati e a pascolo non viene concesso se il danno
accertato riferito alla coltura, all'allevamento o al costo
dell'opera approntata, risulta inferiore o pari a Lire 150.000 nei
territori classificati montani e a Lire 200.000 nel restante
territorio.
Il contributo sull'indennizzo sara' calcolato sulla parte eccedente i
suddetti importi fino alla concorrenza della disponibilita' di
bilancio prevista nei capitoli sui quali grava il fondo di cui
all'art. 18 della L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00, relativa
all'anno di riferimento.
Ai fini della quantificazione del danno, la Provincia deve valutare
le eventuali circostanze naturali che abbiano influito negativamente
sull'andamento della stagione agraria.
8) Quantificazione del danno arrecato agli allevamenti ittici
La stima del danno viene effettuata dalla Provincia sulla base di
appositi censimenti del numero di uccelli ittiofagi presenti
sull'impianto, la cui presenza deve essere stata preliminarmente
segnalata dall'imprenditore agricolo.
I dati cosi' raccolti, integrati con i dati reperibili nella
letteratura specializzata relativi ai periodi di permanenza delle
specie migratrici e alla quantita' di alimento assunto giornalmente
dalle diverse specie, sono quindi utilizzati per ottenere una stima
del danno arrecato all'allevamento.
I censimenti devono essere svolti per un periodo e con una frequenza,
tali da consentire una stima equa del danno.
La Provincia provvede altresi' ad acquisire dati ritenuti essenziali,
quali la valutazione del tipo d'impianto, del rendimento reale del
medesimo, delle tecnologie impiegate, nonche' degli altri elementi
tecnici necessari per la quantificazione complessiva del danno.
In particolare la Provincia puo' verificare:
- la produzione unitaria programmata dall'Azienda all'inizio
dell'anno mediante riscontri obiettivi della semina ed altre
operazioni gestionali collegate;
- l'indice di rendimento medio ed unitario realizzato e stimato nei
periodi stagionali idonei e classificazione dell'impianto con i
parametri ufficiali;
- la produzione finale o quella verificatasi al termine del ciclo
produttivo annuale;
- le modalita' di conduzione dell'allevamento;
- eventuali circostanze naturali che abbiano influito negativamente
sulla produzione dell'allevamento stesso.
La valutazione economica dei danni accertati secondo le modalita' ed
i criteri tecnici sopraddetti, dovra' essere considerata sotto il
profilo peritale, come il mancato reddito annuale dell'Azienda
conduttrice l'impianto, derivato esclusivamente dall'azione di
prelievo predatorio provocata dalle specie faunistiche presenti
nell'impianto.
Per il calcolo del prezzo unitario, si fa riferimento ai prezzi medi
di mercato dell'anno in corso.
Qualora un impianto venga destinato tutto o in parte all'attivita'
venatoria le Province possono intervenire fino al 30% del contributo
spettante.
ALLEGATO 1
Oggetto: Domanda di contributo per la prevenzione di danni arrecati
dalla fauna selvatica alle produzioni agricole esclusi. gli
allevamenti ittici
Il sottoscritto
nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il
residente a . . . . . . . . . . . . . ( . . . . ) in
codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . p. IVA
telefono . . . . . . . . . . . . . . . in qualita' di
del podere sito nel comune di . . . . . . . . . . frazione
via n. . . . . . .
della superficie complessiva di ha. . . . . . . . . . ricompresa in
ZRC . . . . . . . . . . . . . . . Oasi . . . . . . . . . . . . . .
Parco . . . . . . . . . . Rifugio . . . . . . . . ATC . . . . . . .
AFV . . . . .
fa richiesta
dei seguenti materiali per la prevenzione dai danni da fauna
selvatica alle produzioni agricole:
Materiale Quant. Coltura HA. Specie ritenuta o n.
responsabile piante del danno
Retine per
lepri n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
Reti per
recinzioni mt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
Detonatori n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
Dichiara di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del
Codice civile e di essere munito di partita IVA.
Prende atto che la mancata adozione di mezzi di prevenzione, qualora
prevista dalle vigenti disposizioni, l'inadeguato utilizzo dei
medesimi o la non ottemperanza all'azione di prevenzione prescritta
dalla Provincia esonera la medesima dal pagamento di eventuali danni
subiti.
data . . . . . . . . . . firma . . . . . . . . . . . . . . .
ALLEGATO 2
Oggetto: Domanda di contributo alla prevenzione per danni arrecati da
uccelli ittiofagi alle produzioni ittiche
Il sottoscritto
nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il
residente a . . . . . . . . . . . . . ( . . . . ) in
codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . p. IVA
telefono . . . . . . . . . . . . . . . in qualita' di
del podere sito nel comune di . . . . . . . . . . frazione
Via n. . . . . . .
della superficie complessiva di ha. . . . . . . . . . ricompresa in
ZRC . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oasi . . . . . . . . . . . .
. . . Parco . . . . . . . . . . . . Rifugio . . . . . . . . ATC . . .
. . . . AFV . . . . . . . . . titolare dell'autorizzazione n. . . . .
. . . . del . . . . . . . . . . . rilasciata da . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . .
fa richiesta
dei seguenti materiali per la prevenzione dai danni da uccelli
ittiofagi:
Materiale Quant. Superficie da Specie ritenuta proteggere
Ha. responsabile del danno
Reti mt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Detonatori n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dichiara di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del
Codice civile e di essere munito di partita IVA.
Prende atto che la mancata adozione di mezzi di prevenzione, qualora
prevista dalle vigenti disposizioni, l'inadeguato utilizzo dei
medesimi o la non ottemperanza all'azione di prevenzione prescritta
dalla Provincia esonera la medesima dal pagamento di eventuali danni
subiti.
data . . . . . . . . . . firma . . . . . . . . . . . . . . .
ALLEGATO 3
Oggetto: Domanda di contributo per l'indennizzo dei danni arrecati
dalla fauna selvatica alle produzioni agricole esclusi gli
allevamenti ittici
Il sottoscritto
nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il
residente a . . . . . . . . . . . . . ( . . . . ) in
codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . p. IVA
telefono . . . . . . . . . . . . . . . in qualita' di
del podere sito nel comune di . . . . . . . . . . frazione
Via n. . . . . . .
della superficie complessiva di ha. . . . . . . . . . ricompresa in
ZRC . . . . . . . . . . . . . . . Oasi . . . . . . . . . . . . . .
Parco . . . . . . . . . . Rifugio . . . . . . . . ATC . . . . . . .
AFV . . . . .
dichiara
- di aver subito i seguenti danneggiamenti causati dalla fauna
selvatica alle produzioni agricole e/o zootecniche ed agli impianti
appresso indicati:
Produzione Sup. interessata Specie Ammontare Data danneggiata
in Ha. o n. causa del presunto presunta piante colpite danno
del danno raccolto
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
- di aver eseguito i seguenti interventi di prevenzione:
- di aver aderito ai seguenti aiuti comunitari:
- di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice
civile e di essere munito di partita IVA,
chiede
che venga al piu' presto effettuato il sopralluogo per l'accertamento
e la valutazione del danno ed il relativo indennizzo.
Si impegna a fornire su richiesta i seguenti documenti:
- atto sostitutivo di notorieta' per la dichiarazione di proprieta' o
del titolo di possesso del fondo;
- planimetria catastale o estratto di mappa con evidenziate le
particelle colpite (in fotocopia);
- certificato catastale particellare (in fotocopia);
- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilita' e per gli effetti
di cui all'art. 4 della Legge 4/1/1968, n. 15, che tutto quanto
esposto nella presente domanda corrisponde a verita';
prende atto
che qualora la documentazione allegata alla domanda risulti
incompleta, la Provincia puo' concedere 30 giorni per il suo
completamento; trascorso inutilmente tale termine, il richiedente
viene ritenuto rinunciatario e la domanda viene archiviata.
data . . . . . . . . . . firma . . . . . . . . . . . . . . .
ALLEGATO 4
Oggetto: Domanda di contributo per l'indennizzo dei danni arrecati
dagli uccelli ittiofagi alle produzioni ittiche
Il sottoscritto
nato a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il
residente a . . . . . . . . . . . . . ( . . . . ) in
codice fiscale . . . . . . . . . . . . . . . p. IVA
telefono . . . . . . . . . . . . . . . in qualita' di
del podere sito nel comune di . . . . . . . . . . frazione
Via n. . . . . . .
della superficie complessiva di ha. . . . . . . . . . ricompresa in
ZRC . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oasi . . . . . . . . . . . .
. . . . Parco . . . . . . . . . . . . . Rifugio . . . . . . . . ATC .
. . . . . . AFV . . . . . . . . . titolare dell'autorizzazione n. . .
. . . . . . del . . . . . . . . . . rilasciata da . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . .
dichiara
- di aver subito il seguente danno causato da uccelli ittiofagi alle
produzioni ittiche appresso indicate:
Specie produzione produzione Specie causa Ammontare
allevata totale danneggiata del danno presunto
quantita' dimensione del danno
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . .
- di aver messo in atto, per le medesime superfici, le seguenti opere
di prevenzione:
- di essere imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del Codice
civile e di essere munito di partita IVA;
- di essere in regola con le autorizzazioni rilasciate dagli Enti
competenti;
chiede
che venga al piu' presto effettuato il sopralluogo per l'accertamento
e la valutazione del danno ed il relativo indennizzo.
Si impegna a fornire su richiesta i seguenti documenti:
- atto sostitutivo di notorieta' per la dichiarazione di proprieta' o
del titolo di possesso del fondo;
- ;
- ;
- ;
- .
Dichiara inoltre, sotto la propria responsabilita' e per gli effetti
di cui all'art. 4 della Legge 4/1/1968, n. 15, che tutto quanto
esposto nella presente domanda corrisponde a verita';
prende atto
che qualora la documentazione allegata alla domanda risulti
inompleta, la Provincia puo' concedere 30 giorni per il suo
completamento; trascorso inutilmente tale termine, il richiedente
viene ritenuto rinunciatario e la domanda viene archiviata.
data . . . . . . . . . . firma . . . . . . . . . . . . . . .