DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2000, n. 2258
Direttive per la predisposizione dello statuto dell'ATC (articolo 31, comma 3 della L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00)
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Vista la L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 come modificata dalla L.R. 16
febbraio 2000, n. 6;
richiamato in particolare il comma 3 dell'art. 31, che prevede
l'emanazione da parte della Regione di apposite direttive per la
predisposizione dello statuto dell'ATC che disciplinino fra l'altro
la composizione del Comitato direttivo, le modalita' di
rappresentanza dei componenti l'Assemblea, la durata in carica del
Comitato direttivo, del Presidente e del Collegio dei revisori dei
conti, le modalita' per le elezioni degli Organi, le attribuzioni e
le modalita' di funzionamento degli Organi, le condizioni di
iscrizione e di ammissione dei cacciatori, nonche' le sanzioni
disciplinari a carico dei cacciatori iscritti che incorrano in
trasgressioni degli obblighi statutari e le cause di incompatibilita'
del Presidente e dei componenti del Comitato direttivo;
vista inoltre la propria deliberazione n. 1161 dell'11 luglio 2000
"Modalita' di accesso agli Ambiti territoriali di caccia (ATC) della
Regione Emilia-Romagna (L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00,
art. 33, comma 7, art. 35, comma 1, art. 36 bis, commi 2 e 4, art.
37, comma 1)";
valutata pertanto l'opportunita' di procedere, con l'approvazione del
presente atto, all'attuazione di quanto previsto dall'articolo di
legge soprarichiamato, secondo il testo che si allega alla presente
deliberazione quale parte integrante "Direttive per la
predisposizione dello statuto dell'ATC";
sentite le Province, le organizzazioni professionali agricole, le
associazioni venatorie, le associazioni di protezione ambientale
riconosciute;
viste le proprie deliberazioni n. 2541 del 4 luglio 1995 e n.1396
del 31 luglio 1998, esecutive ai sensi di legge;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio Territorio e Ambiente rurale, dott. Rocco Bagnato e dal
Direttore generale Agricoltura, dott. Dario Manghi in merito
rispettivamente alla regolarita' tecnica e alla legittimita' della
presente deliberazione, ai sensi dell'art. 4, sesto comma, della L.R.
19 novembre 1992, n. 41 e della citata deliberazione 2541/95;
su proposta dell'Assessore alla "Difesa del suolo e della costa.
Protezione civile";
a voti unanimi e palesi, delibera:
1) di approvare le direttive per la predisposizione dello statuto
dell'ATC secondo il testo che si allega alla presente deliberazione
quale parte integrante;
2) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna.
DIRETTIVE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STATUTO DELL'ATC
1) Finalita'
Il presente provvedimento stabilisce i criteri in base ai quali gli
ATC della Regione Emilia-Romagna, mediante i rispettivi statuti,
devono regolare le modalita' e gli strumenti per lo svolgimento
delle attivita' di interesse pubblico definite al punto 2). Gli
statuti degli ATC possono altresi' prevedere norme attinenti ad altri
aspetti piu' direttamente connessi con la loro struttura associativa
come definita al punto 2).
2) Definizione
L'ATC e' una struttura associativa senza scopi di lucro, a cui e'
affidato lo svolgimento delle attivita' di gestione faunistica e di
organizzazione dell'esercizio venatorio in forma programmata nel
territorio di competenza.Le attivita' d'interesse pubblico di cui al
precedente capoverso sono svolte, nel rispetto della normativa
nazionale e regionale vigente in materia ed in coerenza con il Piano
faunistico venatorio provinciale, sotto il controllo della Provincia,
alla quale, spettano le funzioni amministrative in materia di caccia
e di protezione della fauna.
3) Organi dell'ATC
Sono Organi dell'ATC:
a) il Presidente;
b) il Comitato direttivo;
c) l'Assemblea dei soci;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
4) Il Presidente
1 - Il Presidente e' il legale rappresentante dell'ATC ed agisce in
nome e per conto dell'associazione. E' eletto con votazione segreta
dal Comitato direttivo nella prima seduta di insediamento ed e'
scelto fra i suoi componenti.
2 - Nomina nell'ambito rispettivamente del Comitato direttivo e
dell'Assemblea un Segretario con funzioni di verbalizzante delle
riunioni. In tali riunioni il Segretario appone la propria firma
unitamente a quella del Presidente.
3 - Convoca il Comitato direttivo e lo presiede, fissa l'ordine del
giorno, la data, l'ora ed il luogo della seduta. La convocazione deve
avvenire tramite comunicazione postale almeno dieci giorni prima
della data fissata per la riunione, salvo motivi di urgenza per cui
e' ammessa la convocazione telefonica o telegrafica.
4 - Adotta tutti i provvedimenti demandati alla sua competenza dal
Comitato direttivo.
5 - Nei casi di necessita' e di urgenza adotta i provvedimenti di
competenza del Comitato direttivo al quale sono sottoposti per la
ratifica nella prima riunione utile.
6 - Vigila sull'andamento della gestione e sovrintende all'attivita'
generale dell'ATC.
7 - Rappresenta l'associazione negli organismi pubblici e privati cui
aderisce, salvo che il Comitato direttivo non conferisca, caso per
caso, specifica delega ad altro proprio componente.
8 - Presiede l'Assemblea ed in nome e per conto del Comitato
direttivo fissa la data, l'ora ed il luogo delle riunioni.
9 - Le dimissioni o l'impedimento permanente del Presidente
comportano l'assunzione delle funzioni da parte del vice Presidente o
in sua assenza del membro piu' anziano del Comitato direttivo che,
entro il termine di sessanta giorni, convoca il Comitato medesimo per
l'elezione del nuovo Presidente.
5) Il Comitato direttivo
1 - Il Comitato direttivo e' costituito, nel rispetto delle
percentuali di cui al comma 2 dell'art. 32 della L.R. 8/94 come
modificata dalla L.R. 6/00, da 10 a 20 componenti cosi' ripartiti:
a) da 3 a 6 rappresentanti delle organizzazioni professionali
agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti
in forma organizzata sul territorio, residenti in un comune compreso
nell'ATC e appartenenti all'assemblea dei soci;
b) da 3 a 6 rappresentanti delle associazioni nazionali venatorie
riconosciute e presenti in forma organizzata sul territorio e
appartenenti all'Assemblea dei soci;
c) da 2 a 4 rappresentanti delle associazioni di protezione
ambientale riconosciute e presenti sul territorio, residenti nella
provincia in cui e' compreso l'ATC. Tali rappresentanti non devono
essere in possesso del tesserino regionale per l'esercizio della
caccia di cui all'art. 49, L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00,
fatta salva l'esigenza di completare la composizione del Comitato
direttivo;
d) da 2 a 4 rappresentanti della Provincia nella quale ricade l'ATC
residenti in un comune compreso nell'ATC. Tali rappresentanti possono
essere individuati anche tra i componenti dei Consigli comunali. Nel
caso di cui al comma 2 dell'art. 14 della Legge 157/92, i
rappresentanti delle Province interessate sono nominati in numero
proporzionale all'estensione della superficie provinciale ricadente
nell'ATC.
2 - Il Comitato direttivo e' eletto dall'Assemblea dei soci e dura in
carica cinque anni.
3 - I componenti del Comitato direttivo decadono dalla carica se:
a) siano assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive;
b) siano comunque assenti ad oltre un terzo delle riunioni nell'arco
dei dodici mesi;
c) siano stati condannati per fatti comportanti l'interdizione dai
pubblici uffici, per reati societari e per reati in materia venatoria
e ambientale.
4 - Il componente che sia decaduto dalla carica e' sostituito dal
Comitato direttivo con il primo dei non eletti della medesima lista.
I componenti cosi' cooptati restano in carica per la residua durata
del mandato del Comitato.
5 - Il Comitato direttivo, entro 30 giorni dalla nomina, elegge il
Presidente a maggioranza dei presenti (meta' piu' uno); entro 60
giorni nomina il Collegio dei revisori dei conti.
6 - Il Comitato direttivo elegge inoltre tra i suoi componenti, a
maggioranza dei presenti (meta' piu' uno), un vice Presidente che lo
rappresenti ed eserciti le funzioni in sua vece in caso di
impedimento. In caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo lo
sostituisce il componente con maggiore anzianita' di carica o, in
subordine, di eta'.
7 - Il Comitato direttivo predispone la proposta di bilancio
preventivo ed eventuali variazioni del medesimo, nonche' di bilancio
consuntivo ed entro 40 giorni li sottopone all'Assemblea per
l'approvazione secondo il principio della maggioranza, meta' piu' uno
dei presenti.
8 - Il Comitato direttivo trasmette, almeno venti giorni prima della
data di convocazione dell'Assemblea, il bilancio consuntivo e la
relativa documentazione al Collegio dei revisori dei conti, per
l'opportuno controllo e la stesura della prevista relazione che deve
accompagnare il bilancio stesso. Ogni trimestre il Comitato direttivo
sottopone ai Sindaci revisori i verbali, le delibere e la
contabilita' per le verifiche trimestrali.
9 - Il Comitato direttivo si riunisce tutte le volte che il
Presidente lo ritenga necessario o che ne facciano richiesta almeno
un terzo dei componenti. Per la validita' delle riunioni occorre la
maggioranza effettiva in prima convocazione, mentre in seconda
convocazione la riunione e' valida qualunque sia il numero dei
presenti. Le decisioni vengono assunte a maggioranza dei presenti
stessi.
10 - Il Comitato direttivo decide in ordine all'assunzione ed al
licenziamento del personale, nonche' agli eventuali incarichi di
consulenza.
11 - Il Comitato direttivo aderisce alle eventuali strutture di
coordinamento tecnico amministrativo con gli altri ATC presenti sul
territorio.
12 - Il Comitato direttivo pubblicizza la propria attivita', promuove
la conoscenza dell'ATC, le sue finalita', garantisce l'informazione
delle proprie iniziative su tutto il territorio di competenza. Fermi
restando gli adempimenti previsti dalla Legge 157/92, dalla L.R. 8/94
come modificata dalla L.R. 6/00 e dal vigente Regolamento regionale
per la gestione faunistico- venatoria degli ungulati, il Comitato
direttivo in particolare:
a) stabilisce: - l'entita' del contributo annuo alla gestione
dell'ATC che ciascun cacciatore deve versare per essere iscritto,
contenendolo nella misura massima fissata dalla Regione; - l'entita'
del contributo di cui al comma 7, lettera b) dell'art. 56 della L.R.
8/94 come modificata dalla L.R. 6/00;
b) puo' proporre alla Provincia, entro 15 giorni dall'emanazione del
calendario venatorio regionale, per giustificate esigenze faunistiche
e particolari situazioni ambientali, ulteriori limitazioni al
calendario venatorio concernenti le modalita' di esercizio della
caccia, la limitazione delle specie cacciabili, il numero delle
giornate settimanali di caccia, i periodi e gli orari di caccia, il
carniere giornaliero e stagionale per specie;
c) promuove in accordo con i conduttori e/o proprietari dei fondi gli
interventi per la prevenzione dei danni alle produzioni agricole da
parte della fauna selvatica;
d) individua i criteri per la quantificazione dei danni da fauna
selvatica alle produzioni agricole ed elargisce i contributi per
l'indennizzo degli stessi e gli incentivi a favore dei proprietari o
conduttori dei fondi rustici per la tutela ed il ripristino degli
habitat e l'incremento della fauna selvatica. Il Comitato direttivo
svolge tali adempimenti in sintonia con quanto previsto
rispettivamente dalle direttive di cui all'art. 62, comma 1, lettera
e) della L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00, e con i criteri
determinati dalla Regione in attuazione dell'art. 13, comma 1 della
medesima legge regionale;
e) attua il ripopolamento, gli interventi ambientali sul territorio
di competenza dell'ATC ed intraprende azioni per l'incremento del
patrimonio faunistico, stipulando anche convenzioni con i proprietari
o conduttori dei fondi, cercando un'omogeneita' gestionale anche con
gli altri ATC contigui;
f) propone l'istituzione e la modifica di zone di protezione alla
Provincia territorialmente competente;
g) predispone appropriate forme di vigilanza venatoria; collabora con
le Province per tutte le altre azioni legate alla gestione faunistico
ambientale del territorio; utilizza il volontariato e le Associazioni
di volontariato dotandosi di forme e modalita' incentivanti;
h) gestisce zone di protezione ai sensi dell'art. 23, comma 1 della
L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00;
i) redige i programmi annuali di attivita' che contemplano in
particolare la ricognizione delle risorse ambientali, delle presenze
faunistiche e dei prelievi venatori programmati; l'incremento delle
popolazioni animali selvatiche; la difesa delle colture; le azioni di
programmazione ed eventuale limitazione del prelievo venatorio per
forme di caccia specifiche;
l) trasmette alla Provincia i programmi annuali di attivita' entro il
31 gennaio di ogni anno, sentita l'Assemblea;
m) delibera in ordine all'accesso dei cacciatori nel proprio ambito
nel rispetto della normativa regionale vigente in materia e fornisce
annualmente ai Comuni, alla Provincia e alla Regione gli elenchi dei
cacciatori accolti;
n) provvede, al fine di perseguire la tutela dell'ambiente ad
organizzare le attivita' di ricognizione delle risorse ambientali e
della consistenza faunistica, ad effettuare, anche avvalendosi della
collaborazione di soggetti specializzati, il monitoraggio del
territorio ai fini dell'individuazione e della prevenzione di fonti
di inquinamento, elaborando poi organiche proposte operative da
sottoporre alle Amministrazioni competenti;
o) propone alla Provincia, per motivate esigenze gestionali,
eventuali modifiche perimetrali dell'ATC;
p) delibera e comunica alla Provincia territorialmente competente le
modalita' per riconoscere ai cacciatori iscritti la facolta' di
utilizzare giornate di competenza per ospitare, mediante interscambio
e senza finalita' di lucro, un altro cacciatore, anche se residente
in altra regione;
q) esprime su richiesta della Provincia territorialmente competente,
un parere sul rilascio dell'autorizzazione ad allenare i cani nel
proprio territorio fuori dal periodo di caccia, secondo le norme del
calendario venatorio, ai cacciatori non iscritti che non abbiano tale
possibilita' nell'ATC di appartenenza;
r) prevede e coordina forme di collaborazione dei cacciatori alla
gestione dell'ATC mediante interventi di servizio volontario
attinenti al perseguimento degli scopi associativi. Per tali
interventi possono essere previste forme adeguate di riconoscimento;
s) approva i regolamenti sull'attivita' venatoria e gestionale.
13 - Il Comitato direttivo svolge altresi' tutti gli altri compiti
che la normativa vigente o lo statuto con attribuiscano ad altri
Organi e puo' delegare ai propri componenti l'esecuzione di
specifiche attivita'.
14 - Il Comitato direttivo uscente svolge tutti i compiti di
ordinaria amministrazione assicurando comunque il buon andamento
della gestione fino all'insediamento del nuovo Comitato e provvede
altresi' agli adempimenti per l'elezione dei nuovi organi.
6) L'Assemblea
1 - Sono soci dell'Assemblea i cacciatori iscritti all'ATC, i
conduttori dei fondi agricoli inclusi nell'ATC e gli iscritti alle
associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'art.
13 della Legge 349/86, residenti nei comuni inclusi nell'ATC.
L'Assemblea puo' essere costituita dai delegati eletti da assemblee
parziali di categoria. In tal caso l'Assemblea e' composta da un
numero di delegati, rappresentanti le tre categorie soprarichiamate,
variabile in funzione del numero di soci cacciatori iscritti all'ATC.
In particolare:
- fino a 1.500 soci cacciatori iscritti, 61 delegati cosi' suddivisi:
- 23 in rappresentanza dei soci cacciatori iscritti nell'ATC;
- 23 in rappresentanza dei soci conduttori di fondi agricoli inclusi
nell'ATC;
- 15 in rappresentanza dei soci iscritti alle associazioni di
protezione ambientale residenti nei comuni inclusi nell'ATC;
- tra 1.501 e 2.500 soci cacciatori iscritti, 80 delegati cosi'
suddivisi:
- 30 in rappresentanza dei soci cacciatori iscritti nell'ATC;
- 30 in rappresentanza dei soci conduttori di fondi agricoli inclusi
nell'ATC;
- 20 in rappresentanza dei soci iscritti alle associazioni di
protezione ambientale, residenti nei comuni inclusi nell'ATC;
- oltre 2,500 soci cacciatori iscritti, 101 delegati cosi' suddivisi:
- 38 in rappresentanza dei soci cacciatori iscritti nell'ATC;
- 38 in rappresentanza dei soci conduttori di fondi agricoli inclusi
nell'ATC;
- 25 in rappresentanza dei soci iscritti alle associazioni di
protezione ambientale, residenti nei comuni inclusi nell'ATC.
Entro 60 giorni dall'insediamento dell'Assemblea vengono eletti al
suo interno i componenti del comitato direttivo.
2 - L'Assemblea viene insediata dal Comitato direttivo uscente su
convocazione del Presidente, previa deliberazione del Comitato
direttivo. Successivamente e' convocata almeno due volte all'anno dal
Comitato direttivo e puo' altresi' essere convocata su richiesta
motivata da almeno un quarto dei membri dell'Assemblea o dei
componenti del Comitato direttivo.
L'Assemblea puo' svolgersi anche al di fuori della sede sociale
purche' nella provincia territorialmente competente.
3 - La convocazione dell'Assemblea viene effettuata, in caso di
Assemblea generale tramite pubblicita' a mezzo affissione presso la
sede sociale dell'ATC, le Sedi comunali delle associazioni di
categoria, le Sedi municipali e altri luoghi pubblici almeno 15
giorni prima della data fissata per l'Assemblea, mentre nel caso di
Assemblea dei delegati, tramite comunicazione postale almeno 15
giorni prima della data fissata per l'Assemblea, nonche' mediante
affissione presso la sede sociale.
4 - Compiti dell'Assemblea:
a) approva lo Statuto e sue eventuali modifiche;
b) elegge i componenti del Comitato direttivo;
c) approva il bilancio preventivo, eventuali variazioni del medesimo
e il bilancio consuntivo;
d) dichiara la decadenza dei componenti del Comitato direttivo e
dell'Assemblea dei delegati, su proposta del Comitato direttivo;
e) assume decisioni su ogni materia che le sia sottoposta dal
Comitato direttivo.
5 - Per la validita' delle riunioni occorre la maggioranza effettiva
in prima convocazione mentre in seconda convocazione la riunione e'
valida qualunque sia il numero dei presenti. Le decisioni vengono
assunte a maggioranza dei presenti stessi.6 - L'Assemblea resta in
carica 5 anni.
7 - Decadono dall'incarico, i delegati condannati per fatti
comportanti l'interdizione dai pubblici uffici, per reati societari e
per reati in materia venatoria e ambientale. Il delegato decaduto e'
sostituito dal Comitato direttivo con il primo dei non eletti della
lista di appartenenza.
7) Collegio dei Revisori dei conti
1 - Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da 3 membri
effettivi e da un supplente, il Presidente, nominato all'interno dei
3 membri effettivi, deve essere iscritto nell'Albo dei revisori dei
conti presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
2 - Il Collegio dei revisori dei conti verifica la regolarita'
amministrativa e contabile della gestione dell'ATC effettuando, ogni
trimestre, una verifica contabile ed amministrativa redigendo
apposito verbale ed una relazione finale che diviene parte integrante
del bilancio consuntivo.
3 - I revisori possono assistere alle riunioni del Comitato direttivo
e dell'Assemblea; restano in carica 5 anni e sono rinominabili.
8) Condizioni di iscrizione e di ammissione dei cacciatori - Sanzioni
1 - Gli ATC recepiscono nei rispettivi statuti le condizioni di
iscrizione e di ammissione dei cacciatori secondo quanto stabilito ai
sensi della L.R. 8/94 come modificata dalla L.R. 6/00.
2 - Oltre a quanto previsto dal'art. 61 della L.R. 8/94 come
modificata dalla L.R. 6/00, ai cacciatori iscritti che trasgrediscono
agli obblighi statutari, il Comitato direttivo dell'ATC puo'
applicare le seguenti sanzioni disciplinari:
a) mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento della quota
di iscrizione: sospensione della possibilita' di esercitare la caccia
nell'ATC da 1 giornata di effettivo esercizio fino all'intera
stagione venatoria;
b) mancato rispetto dei termini previsti per il pagamento del
contributo per la caccia in mobilita' controllata alla fauna
migratoria ed agli ungulati: sospensione della possibilita' di
esercitare la caccia nell'ATC da 1 fino a 15 giornate di effettivo
esercizio per la migratoria e da una giornata di effettivo esercizio
fino all'intera stagione venatoria per gli ungulati.
9) Modalita' per l'elezione degli Organi dell'ATC
A) Assemblea dei delegati
1 - In caso di Assemblea costituita dai delegati:
- i delegati eletti dai cacciatori iscritti nell'ATC devono
appartenere ad associazioni venatorie nazionali riconosciute e
presenti in forma organizzata sul territorio ed essere iscritti
all'ATC;
- i delegati eletti dai conduttori dei fondi inclusi nell'ATC devono
appartenere alle organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale e presenti in forma organizzata
sul territorio e risiedere in un comune compreso nell'ATC;
- i delegati eletti dagli iscritti alle associazioni di protezione
ambientale devono appartenere ad associazioni riconosciute e presenti
in forma organizzata sul territorio. Devono inoltre avere residenza
anagrafica nelle province in cui e' compreso l'ATC e non devono
essere in possesso del tesserino venatorio regionale, fatta salva
l'esigenza di cui al comma 3 dell'art. 32 della L.R. 8/94 come
modificata dalla L.R. 6/00.
2 - Ciascun componente dell'Assemblea parziale di categoria elegge i
delegati tramite la votazione di una delle liste di candidati
presentate dalle associazioni interessate, singole o parzialmente
aggregate, al Comitato direttivo almeno 2 mesi prima della naturale
scadenza per il rinnovo dell'Assemblea. In caso di presentazione
parziale di liste da parte delle associazioni di categoria, si
procede comunque con le elezioni.
3 - Il numero dei candidati per ogni lista deve essere pari al numero
dei delegati per categoria piu' quattro, per permettere eventuali
sostituzioni di un delegato. La sostituzione segue l'ordine di
preferenze della relativa lista.
4 - Nell'ambito del numero di delegati attribuiti a ciascuna
categoria, per ogni lista viene eletto un numero di delegati
proporzionale al numero di voti ottenuto dalla lista stessa. Per la
lista che ottiene piu' voti il numero di delegati non puo' essere
comunque superiore ai 2/3 del numero di delegati attribuiti a
ciascuna categoria.
5 - Qualora nell'ambito di ogni categoria le associazioni interessate
raggiungano un'intesa fra loro, possono presentare al Comitato
direttivo, negli stessi termini sopra individuati, una lista unica di
candidati. Il numero dei candidati della lista deve essere il doppio
del numero dei delegati per categoria. Ciascun componente
dell'Assemblea parziale di categoria elegge i delegati votando un
solo nominativo all'interno della lista o dando il voto di preferenza
ad aventi diritto al voto della medesima categoria non compresi nella
lista presentata. Vengono eletti i delegati con il maggiore numero di
voti. Nell'ambito degli eletti il numero dei delegati appartenenti ad
una associazione non puo' comunque essere superiore ai 2/3 del numero
dei delegati attribuiti a ciascuna categoria.
6 - In caso di mancata presentazione di liste da parte di una
categoria si procede comunque all'elezione con le identiche modalita'
sopracitate.
7 - Il Comitato direttivo uscente nomina al suo interno una
Commissione elettorale con il compito di verificare i requisiti degli
iscritti alle liste, di sovraintendere a tutte le operazioni di voto
e di redigere apposito verbale. Detta Commissione, composta da 5
membri, tra i quali un Presidente e un Segretario, deve prevedere la
rappresentanza delle tre categorie sopracitate.
8 - Il Comitato direttivo uscente, visto il verbale redatto dalla
Commissione elettorale, con proprio atto deliberativo ufficializza
l'Assemblea dei delegati e fissa il giorno, l'ora ed il luogo della
riunione di insediamento da svolgersi entro e non oltre 30 giorni
dall'ufficializzazione.
9 - Le elezioni sono indette dal Comitato direttivo uscente dandone
comunicazione tramite pubblicita' a mezzo affissione presso la sede
sociale dell'ATC, le Sedi comunali delle associazioni di categoria
interessate, le Sedi municipali e altri luoghi pubblici almeno 15
giorni prima della data fissata.
B) Il Comitato direttivo
1 - Il Presidente del Comitato direttivo uscente presiede
l'insediamento della nuova Assemblea che elegge il nuovo Comitato
direttivo.
I membri dell'Assemblea eleggono i componenti del Comitato direttivo
di competenza della propria categoria tramite la votazione di una
delle liste di candidati presentate dalle associazioni interessate
singole o parzialmente aggregate al Comitato direttivo uscente non
oltre il trentesimo giorno dall'insediamento della nuova Assemblea.
In caso di presentazione parziale di liste da parte delle
associazioni di categoria, si procede comunque con le elezioni.
2 - Il numero di candidati per ogni lista deve essere pari al numero
dei componenti previsti per categoria piu' 3, per permettere
l'eventuale sostituzione di un componente. La sostituzione segue
l'ordine di preferenze della relativa lista.
3 - Nell'ambito del numero dei componenti attribuiti a ciascuna
categoria, per ciascuna lista viene eletto un numero di candidati
proporzionale al numero di voti ottenuto dalla lista stessa. Per la
lista che ottiene piu' voti il numero di componenti non puo' essere
comunque superiore ai 2/3 del numero dei componenti attribuiti a
ciascuna categoria.
4 - Qualora nell'ambito di ogni categoria le associazioni interessate
raggiungano un'intesa fra loro, possono presentare al Consiglio
direttivo, negli stessi termini sopra individuati, una lista unica di
candidati. Il numero dei candidati deve essere il doppio del numero
dei componenti per categoria.Ciascun componente dell'Assemblea
parziale di categoria elegge i componenti votando un solo nominativo
all'interno della lista o dando il voto di preferenza ad aventi
diritto al voto della medesima categoria non compresi nella lista
presentata.
Vengono eletti i componenti con il maggiore numero di voti.
Nell'ambito degli eletti il numero dei componenti appartenenti ad una
associazione non puo' comunque essere superiore ai 2/3 del numero dei
componenti attribuiti a ciascuna categoria.
5 - In caso di mancata presentazione di liste da parte di una
categoria si procede comunque all'elezione.
6 - Il Comitato direttivo uscente nomina al suo interno una
Commissione elettorale con il compito di verificare i requisiti degli
iscritti alle liste, di sovraintendere a tutte le operazioni di voto
e di redigere apposito verbale. Detta Commissione, composta da 3
membri, tra i quali un Presidente ed un Segretario, deve prevedere la
rappresentanza delle 3 categorie sopracitate.
7 - L'Assemblea visto il verbale redatto dalla Commissione elettorale
e preso atto dei nominativi dei rappresentanti della Provincia
delibera la composizione del nuovo Comitato direttivo.
Il Presidente del Comitato direttivo uscente fissa il giorno, l'ora
ed il luogo della riunione d'insediamento da svolgersi entro e non
oltre 30 giorni dalla deliberazione della composizione del nuovo
Comitato direttivo.
8 - Le elezioni sono indette dal Comitato direttivo uscente dandone
comunicazione in caso di Assemblea generale tramite pubblicita' a
mezzo affissione presso la sede sociale dell'ATC, le sedi comunali
delle associazioni di categoria interessate, le Sedi municipali e
altri luoghi pubblici almeno 15 giorni prima della data fissata
mentre nel caso di Assemblea di delegati tramite comunicazione
postale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'elezione,
nonche' mediante affissione presso la sede sociale.
C) Il Presidente
1 - Il Presidente e' eletto fra i componenti del Comitato direttivo
nel corso della riunione di insediamento, nel rispetto delle seguenti
modalita':
a) il componente piu' anziano d'eta' presiede la riunione per
l'elezione del Presidente, nomina un componente con funzioni di
verbalizzante e 2 scrutatori, dichiara valida la riunione se presenti
un numero di componenti pari alla maggioranza effettiva o in seconda
convocazione pari alla maggioranza dei presenti;
b) in caso di parita' di voti a favore di due o piu' candidati e'
eletto Presidente del Comitato direttivo il candidato piu' anziano di
eta'.
10) Incompatibilita' del Presidente e dei componenti il Comitato
direttivo
Coloro che ricoprono le cariche di Presidente o di componente del
Comitato direttivo di un ATC, non possono instaurare alcun rapporto
economico con l'ATC medesimo, che sia connesso con le proprie
attivita' commerciali, industriali o professionali.
11) Norme transitorie e finali
1 - Il Comitato direttivo uscente o il Comitato direttivo
provvisorio, di cui al comma 4 dell'art. 32 della L.R. 8/94 come
modificata dalla L.R. 6/00 sottopone lo statuto nuovo o adeguato a
norma del comma 4 dell'art. 31 della legge medesima, all'Assemblea
che lo approva entro 60 giorni dall'emanazione delle presenti
direttive. Entro 60 giorni dall'approvazione dello statuto il
Comitato direttivo uscente o il Comitato direttivo provvisorio
provvede a tutti gli adempimenti necessari per l'elezione dei nuovi
Organi.
2 - Il Comitato direttivo trasmette lo statuto approvato
dall'Assemblea e i regolamenti approvati sull'attivita' venatoria e
gestionale alla Provincia territorialmente competente.