COMUNICATO
Accordo di programma per il perseguimento della massima integrazione tra i servizi sociali e sanitari a favore delle persone anziane (ex art. 14, L.R. 3/2/1994, n. 5)
Richiamata la L.R. 3/2/1994, n. 5 "Tutela e valorizzazione delle
persone anziane - Interventi a favore di anziani non
autosufficienti";
visto in particolare l'art. 14 della citata legge che dispone che i
Sindaci dei Comuni sede di distretto di Unita' sanitaria locale
promuovano la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'art.
27 della Legge 8/6/1990, n. 142, tra i soggetti interessati alla
massima integrazione tra i servizi sociali e sanitari a favore delle
persone anziane, per l'attivazione, nell'ambito territoriale del
distretto di appartenenza, di un servizio unico per il coordinamento
e l'integrazione delle funzioni sociali e sanitarie a favore delle
persone anziane (Servizio Assistenza anziani) e delle relative Unita'
di valutazione geriatrica;
dato atto che con decreto del Presidente della Giunta regionale n.
566 del 23/6/1994 e' stata costituita a far tempo dal 1/7/1994
l'Azienda Unita' sanitaria locale di Piacenza che comprende gli
ambiti territoriali delle disciolte Unita' sanitarie locali nn. 1, 2
e 3;dato atto inoltre che il Direttore generale dell'Azienda Unita'
sanitaria locale di Piacenza, con proprio atto deliberativo n.727
del 12/10/1994 ha individuato e costituito ai sensi dell'art. 9,
comma 2, della L.R. 12/5/1994, n. 19 nell'ambito territoriale della
stessa Azienda Unita' sanitaria locale di Piacenza, quattro
distretti, tra i quali figura quello di Piacenza comprendente il
territorio dei seguenti Comuni:
- Piacenza, Gossolengo, Podenzano, Ponte dell'Olio, Rivergaro, San
Giorgio Piacentino Vigolzone;
dato atto altresi' che risulta costituito il Comitato di Distretto di
Piacenza, presieduto dal Sindaco del Comune di Piacenza il cui
territorio costituisce il punto di riferimento per l'integrazione dei
servizi socio-sanitari anche alla luce di quanto previsto dal Piano
Sanitario regionale 1999-2001;
considerato che l'Accordo di programma precedentemente sottoscritto
e' scaduto il 21/3/1999 ed e' stato prorogato fino al 31/12/1999 per
concorde decisione dei sottoscrittori espressa nella seduta del
15/9/1999;
rilevato che il rinnovo dell'Accordo di programma di che trattasi e'
promosso dal Sindaco del Comune sede di Distretto;
rilevato inoltre che i soggetti interessati alla conclusione
dell'Accordo di programma sono quelli che costituiscono la rete dei
servizi di cui all'art. 20 della L.R. 5/94, ed in particolare, i
seguenti:
1) i Comuni facenti parte del Distretto di Piacenza, come sopra
elencati;2) il Distretto di Piacenza dell'omonima Azienda Unita'
sanitaria locale;3) le II.PP.AA.BB. ed i soggetti giuridici che, nel
Distretto, gestiscono attualmente Case protette convenzionate o posti
protetti autorizzati e precisamente:
- Pensionato e Casa protetta Vittorio Emanuele II di Piacenza;
- Pia Casa per anziani Maruffi di Piacenza;
- Fondazione Pio Ritiro Cerati di Piacenza (ONLUS);
- Casa di riposo "Dina Ida Balderacchi" di Ponte dell'Olio;
- ICOS Scarl con riferimento alla Casa San Giuseppe, Piacenza.
Visto l'art. 27 della Legge 142/90 che disciplina l'istituto
dell'"Accordo di programma" ed in particolare le modalita' per la sua
realizzazione e la verifica della sua esecuzione;
vista la circolare regionale n. 35 del 28/9/1994 che fornisce precisi
indirizzi circa l'attuazione della L.R. 5/94;
visto altresi' le deliberazioni di Giunta regionale 26/7/1999, n.
1377 avente per oggetto "Direttiva sui criteri, modalita' e procedure
per la contribuzione alle famiglie disponibili a mantenere l'anziano
non autosufficiente nel proprio contesto" e n.1378 avente per
oggetto "Direttiva per l'integrazione di prestazioni sociali e
sanitarie ed a rilievo sanitario a favore di anziani non
autosufficienti assistiti nei servizi integrati socio-sanitari di cui
all'art. 20 della L.R. 5/94" e n. 1379 avente ad oggetto "Adeguamento
degli strumenti previsti dalla L.R. 5/94 in attuazione del Piano
sanitario regionale con particolare riferimento alla semplificazione
degli accessi ed al rapporto con i cittadini";
ritenuto necessario, in sede di rinnovo dell'Accordo di programma,
osservare quanto in proposito indicato nel contesto dell'ultima
direttiva appena sopra richiamata e che pertanto lo stesso Accordo di
programma sara' oggetto di attenta verifica da parte delle
Amministrazioni interessate nel corso del proprio svolgimento;
dato atto che e' stato acquisito il consenso unanime delle
Amministrazioni interessate, come da allegati atti deliberativi degli
Organi competenti;
tra
i Comuni di: Piacenza, Gossolengo, Podenzano, Ponte dell'Olio,
Rivergaro, San Giorgio Piacentino, Vigolzone, rappresentati dai
rispettivi Sindaci;
l'Azienda Unita' sanitaria locale di Piacenza - Distretto di
Piacenza, rappresentata dal Responsabile del Distretto, a cio'
delegato dal Direttore generale dell'Azienda Unita' sanitaria
locale;le II.PP.AA.BB. e altre persone giuridiche del Distretto che
gestiscono Case protette convenzionate o posti protetti autorizzati:
- Pensionato e Casa Protetta Vittorio Emaniele II di Piacenza;
- Pia Casa per anziani Maruffi di Piacenza;
- Fondazione Pio Ritiro Cerati di Piacenza (ONLUS);
- Casa di riposo "Dina Ida Balderacchi" di Ponte dell'Olio;
- ICOS Scarl gestore della Casa San Giuseppe, Piacenza
rappresentate dai rispettivi Presidenti dei Consigli di
Amministrazione.
Si conclude il seguente Accordo di programma
Art. 1
Finalita' ed obiettivi
1) La finalita' del presente Accordo e' il perseguimento della
massima integrazione tra i servizi sociali e sanitari a favore delle
persone anziane in attuazione delle responsabilita' di cui al punto 1
della Direttiva approvata con delibera della Giunta regionale
26/7/1999, n. 1379.
2) I soggetti aderenti, pur ribadendo la volonta' di mantenere la
titolarita' e di esercitare le proprie funzioni in conformita' alla
normativa vigente, ai dettati statutari e agli indirizzi
politico-programmatici di ciascuna Amministrazione, demandano al
Servizio Assistenza anziani (SAA) compiti di impulso, coordinamento
ed omogeneizzazione degli interventi, di regolamentazione,
programmazione ed implementazione della rete dei servizi, in
attuazione dell'art. 15 della L.R. 5/94.
3) Obiettivi del presente Accordo sono:
a) Valorizzazione del ruolo del SAA e della relativa Unita' di
valutazione geriatrica (UVG).
b) Definizione del modello organizzativo e del dimensionamento del
SAA.
c) Definizione e destinazione annuale di specifiche risorse
(professionali e finanziarie) per l'attivita' del SAA.
Gli obiettivi specifici ed operativi dell'Accordo sono riportati nel
documento programmatico che verra' approvato in sede di Comitato.
Piu' in generale si richiamano le finalita' di cui al punto 2 della
Direttiva approvata con delibera della Giunta regionale 26/7/1999, n.
1379.
Art. 2
Il Servizio Assistenza anziani: Comitato funzioni e Sede
1) Il Servizio assistenza anziani, per raggiungere gli obiettivi di
coordinamento ed integrazione delle funzioni sociali e sanitarie a
favore delle persone anziane, ha come riferimento istituzionale un
apposito organismo, denominato Comitato dell'Accordo di programma,
composto da:
- Sindaci dei Comuni firmatari dell'Accordo o loro delegati;
- Presidenti del Consiglio di amministrazione dei soggetti gestori di
Case protette firmatarie dell'Accordo o loro delegati;
- Direttore del Distretto dell'Azienda Unita' sanitaria locale di
Piacenza o suo delegato.
Il Comitato dell'Accordo di programma e' presieduto dal Sindaco del
Comune sede di distretto o suo delegato.
La validita' delle sedute del Comitato e' regolata dalle norme in
vigore per le assemblee elettive degli Enti locali.
2) Il SAA, a norma dell'art. 15 della L.R. 5/94, svolge le seguenti
funzioni:
a) compie una prima valutazione della situazione dell'anziano al fine
di avviarlo secondo il tipo di bisogno, alla rete dei servizi sociali
o, tramite l'UVG, (del SAA) a quella dei servizi integrati
socio-sanitari;
b) garantisce il coordinato utilizzo della rete complessiva dei
servizi socio-sanitari tramite la verifica costante delle
disponibilita' esistenti sul territorio e la gestione dei rapporti
amministrativi conseguenti all'Accordo del programma;
c) ottimizza la qualita' degli interventi, tramite anche
l'individuazione del Responsabile di ogni singolo caso;
d) attiva l'UVG, organizzandone l'attivita';
3) Le funzioni di cui alle precedenti lettera a) e c) sono svolte dal
SAA tramite il Servizio Sociale dei singoli Comuni, che provvederanno
a dotarsi di apposite figure professionali.
4) Il Responsabile del caso e' l'Assistente sociale del Comune di
appartenenza dell'utente.
5) Il SAA ha sede in Piacenza, Corso Vittorio Emanuele n. 169. Esso
gode di una propria autonomia organizzativa e professionale ed e'
dotato di un proprio organico. E' strumento di tutti i soggetti
firmatari del presente Accordo.
6) Il SAA attua gli indirizzi individuati dal Comitato dell'Accordo
di programma ed e' vigilato ai sensi del successivo art. 5.
Art. 3
Servizio Assistenza anziani: compiti
1) Il SAA svolge i compiti di cui all'art. 16 della L.R. 5/94:
a) garantisce la valutazione del bisogno della popolazione anziana
non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza al fine di
massimizzare la coerenza tra domanda ed offerta dei servizi.
b) raccoglie ed elabora i dati informativi sui servizi per gli
anziani esistenti sul territorio;
c) autorizza in via amministrativa l'accesso alla rete dei servizi
socio-sanitari integrati sulla base delle disposizioni e
certificazioni dell'unita' di valutazione geriatrica, tenuto conto
delle disponibilita' esistenti sul territorio e delle opzioni del
cittadino garantendo il coordinato utilizzo della rete dei servizi;
d) realizza programmi di controllo sul funzionamento della rete e di
verifica della qualita' delle prestazioni, anche assicurando la
consulenza ai servizi della rete;
e) monitora la domanda attuale e potenziale della popolazione anziana
residente per offrire indicazioni alla programmazione territoriale e
alla corretta allocazione delle risorse;
f) svolge attivita' di informazione sui servizi esistenti nel
territorio, sulle modalita' e sui criteri di accesso;
g) promuove ed organizza in collaborazione con gli Enti
istituzionalmente preposti le attivita' di aggiomamento e formazione
del personale della rete dei servizi e dei "caregivers" non
professionali;
h) promuove ed organizza, in accordo con il Distretto, le campagne di
informazione ed educazione alla salute rivolte alla popolazione
anziana;
i) garantisce l'attivita' di segreteria dell'UVG;
j) si coordina con i SS.AA.AA degli altri distretti attivi
nell'ambito del territorio provinciale, al fine di scambiare
informazioni e sviluppare forme di collaborazioni sovra distrettuali;
k) si coordina con il Dipartimento di Salute mentale utilizzandone
adeguate risorse per la salute mentale della popolazione anziana.
Altri compiti del SAA discendono dagli indirizzi di cui al punto 2
della Direttiva emanata dalla Giunta regionale n. 1379 del 26/7/1999.
Art. 4
Funzionamento del Servizio Assistenza anziani
1) Il SAA, e' articolato sul territorio di ogni Comune del Distretto
e si avvale della rete dei servizi di cui al successivo art. 8.
2) Obiettivo strategico per il SAA e' la semplificazione delle
procedure di valutazione e di accesso alla rete dei servizi
socio-sanitari e si prefigge pertanto di:
a) definire in modo condiviso percorsi semplici e tempi massimi per
la valutazione e la presa in carico dell'anziano.
b) definire protocolli per condizioni di emergenze (dimissioni
ospedaliere, improvvise modifiche equilibri familiari, ecc.) nonche'
la tempistica per la valutazione e presa in carico degli utenti con
indicazione dei tempi e dei relativi criteri di individuazione;
c) monitorare i tempi di attesa tra l'attivazione del SAA, la
valutazione e l'accesso alle diverse tipologie dei servizi della
rete;
d) adottare procedure condivise per assicurare la continuita'
assistenziale e adottare strumenti di comunicazione condivisi tra i
diversi attori del sistema (UVG, medico di medicina generale, singoli
punti della rete e presidi ospedalieri nonche' con l'anziano ed i
suoi familiari).
3) All'occorrenza il SAA si avvale di gruppi di lavoro tecnici
costituiti su indicazione dell'esecutivo o per far fronte ad esigenze
operative
Art. 5
Collegio esecutivo con funzioni di vigilanza
Il Comitato dell'Accordo di programma individua, al proprio interno,
un collegio esecutivo, denominato esecutivo, con il compito di dare
attuazione agli indirizzi adottati.
L'esecutivo e' composto da:
- un rappresentante del Comune di Piacenza, Presidente;
- un rappresentante degli altri Comuni;
- un rappresentante dell'Azienda Unita' sanitaria locale;
- un rappresentante delle Case protette.
Esso funge pure quale collegio di vigilanza ai sensi dell'art. 27,
comma 6 della Legge 142/90.
A tale collegio si rapporta il coordinatore del SAA anche mediante
audizioni o riferimenti scritti in materia di funzionamento e
applicazione dell'Accordo.
Art. 6
Coordinatore del Servizio assistenza anziani
1) Il Coordinatore del SAA garantisce la funzionalita' del Servizio
stesso e ne risponde al Comitato dell'Accordo di programma.
2) Il Coordinatore del SAA e' nominato dal Comitato dell'Accordo di
programma secondo le modalita' dallo stesso stabilite.
3) I requisiti per la nomina e/o per l'attribuzione dell'incarico a
Coordinatore del SAA sono i seguenti:
- abilitazione e iscrizione all'Ordine Professionale per l'esercizio
della professione di Assistente sociale oppure possesso di una delle
seguenti lauree: sociologia, psicologia, pedagogia, laurea in materie
umanistico-letterarie con indirizzo sociologico, psicologico e
pedagogico, laurea in medicina e chirurgia;
- curriculum professionale adeguato: direzione, da almeno 3 anni, di
un Servizio sociale comunale per anziani o di un Servizio di Unita'
sanitaria locale in settore attinente la cura delle persone anziane,
oppure coordinamento, per almeno 3 anni, di un servizio di Assistenza
domiciliare, di un Centro diurno o di una Casa protetta.
4) Il Coordinatore del SAA e' fianzionalmente assegnato alle
dipendenze del Responsabile del Distretto di Piacenza.
Art. 7
Azioni programmatiche del Servizio Assistenza anziani
1. E' programma del SAA, la realizzazione degli obiettivi definiti
sia dalla L.R. n. 5/94 che dalla delibera della Giunta regionale n.
1379 del 26/7/1999, in particolare:
a) programma di tutela della salute ed incentivazione della
autosufficienza, individuazione dei soggetti a rischio e dei fattori
di rischio;
b) programma per la valutazione socio-sanitaria del bisogno
individuale nonche' di cure coordinate (individuazione di percorsi
assistenziali all'interno della rete dei servizi e tra i servizi
territoriali e ospedalieri);
c) programma di integrazione degli interventi sociali con quelli
sanitari;
d) programma di sviluppo della rete dei servizi, secondo gli
standards e gli obiettivi del Piano Socio-assistenziale anziani della
Regione;
e) programma per la determinazione di protocolli assistenziali
relativi all'intera rete dei servizi, per la definizione degli
standards quanti-qualitativi delle prestazioni;
f) programma per uniformare le modalita' di presa in carico e di
dimissione degli utenti dai vari servizi della rete;
g) programma relativo alla trasparenza e accessibilita' ai vari punti
della rete, in attuazione della Legge 241/90;
h) programma per lo sviluppo di un sistema informativo di rete;
i) programma per la formazione e l'aggiornamento del Personale.
2) Tali linee programmatiche vincolano l'operato dei firmatari
aderenti al presente Accordo, fermo restando il rispetto delle norme
statutarie da parte degli Enti contraenti.
Art. 8
Rete dei servizi Socio-Sanitari integrati
1) La rete dei servizi Socio-Sanitari integrati, ai sensi dell'art.
20 della L.R. 5/94, cosi' articolata:
a) Assistenza domiciliare integrata
b) Centro diurno
c) Casa protetta
d) Residenza sanitaria assistenziale.
2) I soggetti istituzionali firmatari del presente Accordo consentono
l'utilizzo da parte del SAA delle proprie strutture e risorse che
erogano prestazioni socio-assistenziali e sanitarie a favore di
ciascun servizio della rete.
3) Gli stessi soggetti riconoscono e si impegnano a rispettare le
funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione svolte dal SAA,
compatibilmente con le risorse finanziarie di ciascun Ente
partecipante.
Art. 9
Unita' di valutazione geriatrica
1) L'UVG e' l'organo tecnico preposto, ai sensi dell'art. 17 della
L.R. 5/94, alla valutazione dei bisogni socio-sanitari dell'anziano
non autosufficiente o a rischio di non autosufficienza.
2) L'UVG del Distretto di Piacenza risulta composta da:
a) un medico geriatra;
b) un infermiere professionale;
c) un assistente sociale.
3) Il SAA attiva e organizza, ai sensi del II comma dell'art. 15
della L.R. 5/94, l'attivita' dell'UVG.
Art. 10
Compiti dell'unita' di valutazione geriatrica
1) L'UVG predispone, con il coinvolgimento dell'utente e il concorso
della famiglia, il programma assistenziale personalizzato, in diretto
rapporto con il medico di famiglia della persona anziana e con il
responsabile del caso.
2) L'UVG, sulla base di protocolli regionali omogenei per l'intero
territorio:
a) definisce il programma assistenziale personalizzato, con un
maggiore coinvolgimento del medico di famiglia della persona anziana
o con i responsabili delle divisioni ospedaliere, come previsto
dall'art. 19 della L.R. 5/94 e con la collaborazione del Responsabile
del caso;
b) definisce, in accordo con i medici di Medicina generale: -
percorsi informativi finalizzati all'acquisizione di competenze in
materia di valutazione globale; - protocolli operativi per la
definizione di situazioni che prevedano un ruolo piu' attivo del
Medico di base, in collaborazione con il Responsabile del caso;
c) programma le attivita' comuni orientando a tal fine la definizione
del proprio orario di attivita'. Tale percorso di maggior
coinvolgimento dovra' essere graduale e progressivo e potra' iniziare
a realizzarsi inizialmente nei seguenti ambiti di intervento: - ADI,
in base a quanto gia' previsto nella Direttiva regionale sulla
riorganizzazione delle cure domiciliari; - l'Assegno di Cura, nella
valutazione e nella proposta di concessione dello stesso, per le
situazioni a minor carico assistenziale (livello B e C) e nella
rivalutazione dei casi; - le demenze, per quanto riguarda la
necessita' di affidare ai medici di Medicina generale un ruolo
importante nella segnalazione del dubbio diagnostico di demenza e
nella gestione del soggetto demente assistito a domicilio, secondo le
linee che verranno definite nel Programma regionale per le demenze.
d) dispone l'utilizzo della rete dei servizi socio-sanitari
integrati, sia all'atto della presa in carico dell'anziano che in
sede di revisione periodica del programma assistenziale
personalizzato, tenuto conto dell'evoluzione del bisogno dell'anziano
stesso;
e) provvede alla certificazione di non autosufficienza della persona
anziana;
f) trasmette alle sezioni speciali anziani dell'Osservatorio
epidemiologico e dell'Osservatorio delle politiche sociali della
Regione Emilia Romagna, con appositi moduli informativi, le
valutazioni e i dati significativi dei singoli casi esaminati.
Art. 11
Responsabile del caso
Il Responsabile del caso, di cui all'art. 18 L.R. 5/94, e' chiamato
ad accompagnare l'anziano e la famiglia lungo l'intero percorso
assistenziale, attivando i ruoli, gli organismi ed i servizi
necessari per la valutazione e la gestione della domanda.
Con la propria attivita' il Responsabile del caso concorre al
perseguimento delle finalita' proprie del SAA:
- monitorare la domanda attuale e potenziale della popolazione
anziana;
- segnalare le priorita' dei programmi di controllo e verifica sul
funzionamento della rete;
- garantire l'informazione sui servizi esistenti sul territorio,
sulle modalita' e sui criteri di accesso;
- segnalare i bisogni di aggiornamento che emergono dal costante
rapporto con i servizi, con gli anziani e con i familiari.
Compiti specifici del Responsabile del caso sono:
a) garantire la massima coerenza possibile fra la domanda e l'offerta
dei servizi, all'anziano ed alla famiglia attraverso l'attivazione
della relazione, la valutazione di primo livello congiuntamente con
il medico di Medicina generale, la partecipazione alla
predisposizione del programma di assistenza, l'accesso ai servizi, la
verifica di attuazione degli interventi, la proposta di rivalutazione
da parte dell'UVG;
b) garantire una forte integrazione con i ruoli sanitari, in
particolare con il medico di Medicina generale;
c) mantenere e sviluppare relazioni professionali ed operative con i
servizi della rete, sia socio-sanitari che sanitari.
Il Responsabile del caso (Assistente sociale) assieme al medico di
Medicina generale (Responsabile sanitario) e' chiamato ad assumere
progressivamente un rilevante ruolo nella prima valutazione della
domanda e di indirizzo successivo.
Art. 12
Finanziamento del Servizio Assistenza anziani
a) Le spese per il funzionamento del SAA e per la gestione
dell'Accordo di programma sono a carico degli aderenti, ai sensi del
III comma dell'art. 15 della L.R. 5/94, fermo restando che la spesa
per il personale sanitario resta a carico del Fondo sanitario
regionale;
b) sono a carico dei Comuni, gli oneri relativi alla gestione delle
funzioni del Responsabile del caso;
c) sono a carico del bilancio sanitario del Distretto di Piacenza,
gli oneri economici relativi alle spese di gestione della sede
centrale del SAA ed al funzionamento dell'UVG;
d) la spesa relativa alle prestazioni rese dall'addetto
amministrativo affiancato al Coordinatore SAA e' posto a carico del
Comune di Piacenza - sede di distretto;
e) l'onere economico derivante dalle prestazioni rese dal
Coordinatore SAA e' posto a carico dei bilanci dei soggetti aderenti
all'Accordo nella misura di: 1) 1/3 a carico del bilancio sociale del
Distretto con spesa ripartita tra i Comuni in relazione al numero
degli abitanti; 2) 1/3 a carico del bilancio sanitario del Distretto;
3) 1/3 a carico dei bilanci delle II.PP.AA.BB. - Case protette,
proporzionalmente al numero dei posti letto per non autosufficienti
autorizzati e convenzionati dall'Azienda Unita' sanitaria locale.
Il personale impiegato nel SAA e' posto alle dipendenze funzionali
del Responsabile del Distretto di Piacenza dell'Azienda Unita'
sanitaria locale.
Art. 13
Durata dell'accordo
1) L'Accordo ha durata triennale, decorrente dalla data di
pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione
Emilia-Romagna.
2) Con cadenza semestrale si procedera' alla indizione di una
conferenza dei soggetti aderenti, al fine di verificare l'andamento
dei servizi erogati, i risultati ottenuti e provvedere a fronteggiare
le problematiche insorte dall'applicazione dell'Accordo.
3) Nel corso della vigenza dell'accordo potranno aderire allo stesso
gli ulteriori soggetti giuridici che dovessero entrare a far parte
della rete dei servizi socio-sanitari integrati previa loro
convenzione nell'ambito della programmazione esistente.
Art. 14
Pubblicita' dell'Accordo
Il presente Accordo, dopo la sua formale approvazione con atto del
Sindaco di Piacenza, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Emilia-Romagna, a norma del comma IV dell'art. 27 della Legge
142/90.
Art. 15
Disposizione finale
Per quanto non espressamente previsto dall'Accordo le Amministrazioni
aderenti faranno riferimento alla normativa regionale in materia.
Quanto indicato sotto la lett. k) dell'art. 3 assume valore
esclusivamente per quanto si riferisce al Comune di Piacenza, non
comportando obblighi ne' oneri per gli altri sottoscrittori.
Letto, approvato e sottoscritto.
Piacenza, li' 29 novembre 2000
Comune di Piacenza
Comune di Gossolengo
Comune di Podenzano
Comune di Ponte dell'Olio
Comune di Rivergaro
Comune di San Giorgio Piacentino
Comune di Vigolzone
Azienda Unita' sanitaria locale - Distretto di Piacenza
Pensionato e Casa Protetta Vittorio Emanuele II
Pia Casa per anziani Maruffi
Fondazione Pio Ritiro Cerati ONLUS
Casa di Riposo "Dina Ida Balderacchi"
I.C.O.S. Scarl - "Casa S. Giuseppe"