LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 23
NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Art. 11
Contributi regionali per la realizzazione di progetti
di utilita' sociale e ambientale
per la valorizzazione del territorio
1. La Regione concede contributi per la realizzazione di progetti di
utilita' sociale e ambientale, alle associazioni od organizzazioni in
possesso dei seguenti requisiti:
a) costituiscano oggetto esclusivo o principale del loro impegno
sociale quelle finalita' culturali ed educative, che possono essere
perseguite attraverso l'esercizio delle attivita' di soggiorno e
campeggio previste negli articoli precedenti;
b) siano operanti da almeno tre anni;
c) siano diffuse in almeno tre province della regione.
2. Ai fini della presente legge, sono considerati progetti di
utilita' sociale e ambientale:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e
risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia di
strutture fisse e mobili ed edifici destinate alla tipologia di
soggiorno di cui ai punti a) e b) dell'art. 2;
b) i progetti per la realizzazione di aree attrezzate con
installazione di prese idriche, vasche per la raccolta e depurazione
di liquami civili, piazzole protette per l'accensione di fuochi a
fiamma libera, rubinetterie e servizi ad uso personale e ad uso
cucina, impianti mobili antincendio, cisterne per la raccolta di
acqua piovana;
c) i progetti, realizzati in collaborazione con Enti Parco e/o con
altri Enti locali, finalizzati alla valorizzazione e salvaguardia del
territorio.
3. La Regione al fine di favorire la realizzazione dei progetti di
cui al comma 2 del presente articolo concede contributi in conto
capitale.