REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 23

NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

          Art. 11                                                               
Contributi regionali per la realizzazione di progetti                           
di utilita' sociale e ambientale                                                
per la valorizzazione del territorio                                            
1. La Regione concede contributi per la realizzazione di progetti di            
utilita' sociale e ambientale, alle associazioni od organizzazioni in           
possesso dei seguenti requisiti:                                                
a) costituiscano oggetto esclusivo o principale del loro impegno                
sociale quelle finalita' culturali ed educative, che possono essere             
perseguite attraverso l'esercizio delle attivita' di soggiorno e                
campeggio previste negli articoli precedenti;                                   
b) siano operanti da almeno tre anni;                                           
c) siano diffuse in almeno tre province della regione.                          
2. Ai fini della presente legge, sono considerati progetti di                   
utilita' sociale e ambientale:                                                  
a) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e                     
risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia di            
strutture fisse e mobili ed edifici destinate alla tipologia di                 
soggiorno di cui ai punti a) e b) dell'art. 2;                                  
b) i progetti per la realizzazione di aree attrezzate con                       
installazione di prese idriche, vasche per la raccolta e depurazione            
di liquami civili, piazzole protette per l'accensione di fuochi a               
fiamma libera, rubinetterie e servizi ad uso personale e ad uso                 
cucina, impianti mobili antincendio, cisterne per la raccolta di                
acqua piovana;                                                                  
c) i progetti, realizzati in collaborazione con Enti Parco e/o con              
altri Enti locali, finalizzati alla valorizzazione e salvaguardia del           
territorio.                                                                     
3. La Regione al fine di favorire la realizzazione dei progetti di              
cui al comma 2 del presente articolo concede contributi in conto                
capitale.                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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