LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 23
NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Art. 7
Autorizzazione allo svolgimento dei campeggi autoorganizzati
1. Per lo svolgimento dei campeggi autoorganizzati si deve presentare
comunicazione scritta al Sindaco del Comune competente per
territorio, secondo il modello di cui all'Allegato "A" indicando:
a) le generalita' di uno o piu' responsabili presenti delle
associazioni/organizzazioni, o persone maggiorenni da loro
espressamente delegate, per tutta la durata del campeggio;
b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;
c) la zona prescelta che non deve essere interdetta all'accesso da
idonea segnaletica;
d) l'assenso del proprietario/i del terreno/i, dimostrabile a
richiesta per tutta la durata del campeggio, in caso di aree in uso
esclusivo e di proprieta' privata;
e) la tipologia del campeggio.
2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione, in assenza di un provvedimento motivato di diniego
comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1, lett. a),
l'attivita' di campeggio puo' essere iniziata.
3. Se la durata del campeggio autoorganizzato e' inferiore a quattro
giorni (novantasei ore) non si applicano i commi 1 e 2 del presente
articolo e le associazioni/organizzazioni devono rispettare le
disposizioni di cui all'Allegato "D" lettere b, d.
4. I responsabili di cui al punto a), nel caso di partecipanti al
campeggio di eta' inferiore ai diciotto anni, dovranno disporre di
apposita autorizzazione scritta in carta semplice, relativa a ciascun
partecipante, da parte di uno dei genitori o da parte di chi esercita
la patria potesta', da esibire a eventuale richiesta delle autorita'
competenti.