REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 8 agosto 2001, n. 23

NORME PER LA TUTELA E LA REGOLAMENTAZIONE DEI CAMPEGGI DIDATTICO-EDUCATIVI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

          Art. 7                                                                
Autorizzazione allo svolgimento dei campeggi autoorganizzati                    
1. Per lo svolgimento dei campeggi autoorganizzati si deve presentare           
comunicazione scritta al Sindaco del Comune competente per                      
territorio, secondo il modello di cui all'Allegato "A" indicando:               
a) le generalita' di uno o piu' responsabili presenti delle                     
associazioni/organizzazioni, o persone maggiorenni da loro                      
espressamente delegate, per tutta la durata del campeggio;                      
b) la durata del soggiorno ed il numero di persone presenti previsto;           
c) la zona prescelta che non deve essere interdetta all'accesso da              
idonea segnaletica;                                                             
d) l'assenso del proprietario/i del terreno/i, dimostrabile a                   
richiesta per tutta la durata del campeggio, in caso di aree in uso             
esclusivo e di proprieta' privata;                                              
e) la tipologia del campeggio.                                                  
2. Trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della                      
comunicazione, in assenza di un provvedimento motivato di diniego               
comunicato ad uno dei soggetti di cui al comma 1, lett. a),                     
l'attivita' di campeggio puo' essere iniziata.                                  
3. Se la durata del campeggio autoorganizzato e' inferiore a quattro            
giorni (novantasei ore) non si applicano i commi 1 e 2 del presente             
articolo e le associazioni/organizzazioni devono rispettare le                  
disposizioni di cui all'Allegato "D" lettere b, d.                              
4. I responsabili di cui al punto a), nel caso di partecipanti al               
campeggio di eta' inferiore ai diciotto anni, dovranno disporre di              
apposita autorizzazione scritta in carta semplice, relativa a ciascun           
partecipante, da parte di uno dei genitori o da parte di chi esercita           
la patria potesta', da esibire a eventuale richiesta delle autorita'            
competenti.                                                                     

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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