DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 luglio 2001, n. 1289
Direttive in materia di interventi per il diritto allo studio universitario alle Aziende regionali per il DSU. Recepimento DPCM 9 aprile 2001
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visti:
- la Legge 2 dicembre 1991, n. 390 "Norme sul diritto agli studi
universitari", con particolare riferimento all'art. 4 "Uniformita' di
trattamento", che demanda al Consiglio dei Ministri il compito di
stabilire i criteri per la determinazione del merito, delle
condizioni economiche degli studenti universitari e delle relative
procedure di selezione per l'accesso ai benefici non destinati alla
generalita' degli studenti, nonche' le tipologie minime, i relativi
livelli degli interventi e gli indirizzi per la graduale
riqualificazione della spesa a favore degli interventi riservati ai
capaci e meritevoli, privi di mezzi;
- il DPCM 9 aprile 2001 "Uniformita' di trattamento sul diritto agli
studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della Legge 2 dicembre
1991, n. 390", registrato alla Corte dei Conti il 6 giugno 2001,
registro 7, foglio 173, che introduce innovazioni rispetto al
precedente DPCM 30 aprile 1997 in merito a criteri e procedure;
- la L.R. 50/96 "Disciplina per il diritto allo studio universitario.
Abrogazione della L.R. 19 ottobre 1990, n. 46 e della L.R. 19 luglio
1991, n. 20", e in particolare l'art. 5 che istituisce le Aziende
regionali per il DSU (ARDSU) quali organismi di gestione degli
interventi per il diritto allo studio universitario sul territorio
della regione Emilia-Romagna;
- l'art. 4 della citata L.R. 50/96 che prevede che la Giunta
regionale impartisca agli organismi di gestione direttive
relativamente a:
a) criteri per la determinazione dei requisiti di merito e delle
condizioni economiche per l'accesso agli interventi e ai servizi
attribuibili per concorso;
b) limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi
delle borse di studio e dei prestiti d'onore;
c) indirizzi e criteri per la determinazione delle tariffe dei
servizi;
considerato che gli indirizzi del nuovo DPCM, affidano alle Regioni
il compito di determinare alcune condizioni, in particolare:
a) definire la figura di "studente pendolare" (art. 4, ottavo comma);
b) fissare l'Indicatore della condizione patrimoniale equivalente del
nucleo familiare dello studente (art. 5, nono comma);
c) fissare l'Indicatore della situazione economica equivalente del
nucleo familiare dello studente (art. 5, nono comma);
d) stabilire i nuovi valori delle borse di studio e dei servizi ad
esse connessi (art. 9, secondo e quinto comma);
ritenuto indispensabile procedere con urgenza a recepire i contenuti
normativi e di indirizzo del citato DPCM e ad operare le scelte
indicate affinche' le Aziende regionali per il DSU, preventivamente
informate e consultate, possano predisporre ed emanare i bandi di
concorso per l'anno accademico 2001/2002 in tempo utile per
consentire l'accesso degli studenti agli interventi previsti dalla
legge, tenendo conto dei criteri generali riportati nell'Allegato 1,
parte integrante della presente deliberazione, come pure delle
indicazioni sul sistema tariffario dei servizi, che si riportano
nell'Allegato 2, parte integrante della presente deliberazione;
rilevato inoltre che i criteri generali e le indicazioni di cui sopra
sono emanati, sentite le Universita', con l'intento di perseguire
principi di equita' e di coerenza tra le varie sedi universitarie del
territorio regionale a favore degli studenti, sia in termini di
requisiti per l'accesso agli interventi che in termini di tariffe dei
servizi;
considerato che l'art. 23 della L.R. 50/96 prevede l'implementazione
presso le Aziende regionali per il diritto allo studio universitario
di un sistema di contabilita' per centri di costo, in via di
completamento, attraverso il quale sara' possibile procedere a
valutazioni comparate dei costi dei servizi, come previsto dal citato
DPCM;
valutato infine opportuno raccomandare alle Aziende, di operare in
direzione di una progressiva concentrazione delle risorse a sostegno
dei capaci, meritevoli e privi di mezzi, come auspicato dall'art. 11
- comma primo del DPCM;
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2541 del 4 luglio
1995, esecutiva, con la quale sono state fissate le direttive per
l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
dato atto del parere favorevole espresso dal Direttore generale
dell'Area Cultura, Formazione e Lavoro, dott.ssa Cristina Balboni, in
merito alla legittimita' del presente atto, ai sensi di quanto
disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n.2541 in data 4
luglio 1995;
dato atto del parere favorevole espresso dal Responsabile del
Servizio "Scuola, Universita' e Integrazione dei sistemi formativi",
dott.ssa Cristina Bertelli, in merito alla regolarita' tecnica del
presente atto, ai sensi dell'art. 4, sesto comma della L.R. 19
novembre 1992, n. 41;
su proposta dell'Assessore competente per materia;
a voti unanimi e palesi, delibera:
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono
integralmente riportate:
a) di recepire i criteri e gli indirizzi contenuti nel DPCM 9 aprile
2001 "Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi universitari,
ai sensi dell'articolo 4 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390";
b) di approvare le direttive per l'elaborazione dei bandi di concorso
per borse di studio e posti-alloggio, che si riportano nell'Allegato
1, parte integrante della presente deliberazione;
c) di approvare le indicazioni sul sistema tariffario dei servizi,
che si riportano nell'Allegato 2, parte integrante della presente
deliberazione;
d) di stabilire che le Aziende regionali per il DSU si attengano ai
criteri per l'elaborazione dei bandi di concorso ed alle indicazioni
sul sistema tariffario di cui alle precedenti lettere a) e b) e c);
e) di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
ALLEGATO 1
DIRETTIVE PER L'EMANAZIONE DEI BANDI DI CONCORSO PER POSTI-ALLOGGIO E
BORSE DI STUDIO
A) Destinatari
Gli studenti di cui agli articoli 2 e 20 della Legge 390/91 "Norme
sul diritto agli studi universitari" e successive modifiche e
integrazioni.
B) Requisiti economici
Le condizioni economiche dello studente sono individuate sulla base
dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui
al DLgs 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni e
integrazioni (art. 5, DPCM).
L'Indicatore della condizione patrimoniale equivalente (ICPE) del
nucleo familiare dello studente non puo' superare il limite di 27.000
Euro.
L'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo
familiare dello studente non puo' superare il limite di 16.000 Euro.
Nel caso in cui le disposizioni attuative relative alla disciplina
dell'ISE non siano emanate entro il 30 aprile 2001, la condizione
economica degli studenti verra' valutata sulla base delle
disposizioni previste dall'art. 3 del DPCM 30 aprile 1997.
In tale caso, i limiti massimi dell'Indicatore della condizione
economica e dell'Indicatore della condizione patrimoniale da prendere
in considerazione sono quelli previsti dalla direttiva regionale n.
1133 dell'1 luglio 1997 (rispettivamente Lire 50.000.000 pari a
25.822,84 Euro e Lire 130.000.000 pari a 67.139,40 Euro) con gli
aggiornamenti annuali stabiliti dall'art. 3, comma 11 del predetto
DPCM o, in loro mancanza, con gli aggiornamenti annuali riferiti alla
variazione dell'indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati nell'anno precedente.
Ai sensi dell'art. 14, comma 8 del DPCM, per quanto riguarda i
criteri di determinazione delle condizioni economiche per studenti in
situazione di handicap, si fa riferimento alla soglia di reddito
corrispondente al nucleo familiare aumentato di una unita'.
C) Requisiti di merito
I requisiti di merito sono quelli previsti dall'art. 6 del DPCM.
Le ARDSU possono innalzare i limiti previsti ai commi 4, 5 e 7
dell'art. 6 del DPCM, in misura non superiore al 25% per i corsi ad
accesso programmato delle Universita' statali e non statali, sentite
le Universita'.
Le ARDSU, ai sensi dell'art. 6, comma 13 del DPCM, nei casi in cui,
nella fase di transizione dai vecchi ai nuovi ordinamenti, non siano
immediatamente applicabili i crediti, fanno riferimento ai criteri di
determinazione del merito definiti dall'art. 4 del DPCM 30 aprile
1997.
In riferimento all'art. 14, commi 2 e 5 del DPCM, le ARDSU possono
stabilire per gli studenti con disabilita' non inferiore al 66%
requisiti di merito individualizzati, che possono discostarsi da
quelli previsti dal DPCM sino ad un massimo del 40%, d'intesa con le
strutture delegate dalle Universita' ai sensi della Legge 18 gennaio
1999, n. 17.
D) Beneficiari
Gli studenti di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 3 e all'art. 15, comma 1
del DPCM iscritti presso le Universita' aventi sede nella regione,
autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e che,
per effetto della Legge 28 dicembre 1995, n.549, siano in regola con
il pagamento della tassa regionale per il DSU.
Per quanto riguarda l'applicazione dell'art. 15 del DPCM ed in
particolare la definizione da parte della Regione delle modalita' di
valutazione del merito, si procedera' nel momento in cui, attraverso
le necessarie modifiche alle Leggi regionali 18/96 e 50/96, si dara'
piena attuazione alla Legge 508/99.
E) Provenienza degli studenti
Sono considerati "Fuori sede" gli studenti residenti in un comune la
cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i
mezzi pubblici, in un tempo superiore a novanta minuti e che prendano
alloggio, a titolo oneroso e per un periodo non inferiore a dieci
mesi, nei pressi della Sede universitaria. Qualora tali studenti
prendano alloggio nei pressi di tale sede a titolo non oneroso sono
considerati studenti pendolari.
Sono considerati "Pendolari" gli studenti residenti in un comune la
cui distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i
mezzi pubblici, in un tempo compreso fra 45 e 90 minuti.
Sono considerati "In sede" gli studenti residenti in un comune la cui
distanza dalla sede del corso frequentato sia percorribile, con i
mezzi pubblici, in un tempo inferiore ai 45 minuti; sono comunque
considerati "In sede" gli studenti residenti nel comune sede del
corso di studio frequentato.
F) Benefici
Come previsto dal Programma regionale per il diritto allo studio
universitario per il triennio 2000-2002, tra gli obiettivi prioritari
viene individuato l'incremento della percentuale di copertura degli
studenti aventi diritto alle borse di studio e ai servizi abitativi.
Qualora le Aziende prevedano, sulla base delle risorse disponibili,
che non sia possibile concedere i benefici di cui all'art. 2, comma 1
del DPCM, a tutti gli studenti idonei al loro conseguimento,
procederanno alla definizione di graduatorie per la loro concessione
sulla base delle modalita' descritte all'art. 4, comma 7 del DPCM.
I benefici sono revocati agli studenti iscritti al primo anno dei
corsi di laurea, di laurea specialistica e di laurea specialistica a
ciclo unico i quali, entro il 30 novembre dell'anno successivo non
abbiano conseguito almeno venti crediti, riconosciuti per il corso di
studio cui gli studenti sono iscritti nell'anno di conseguimento
della borsa o per quello cui si iscrivono nell'anno successivo, anche
se diverso da quello precedente.
Nell'espletamento dei controlli sulle autocertificazioni, le ARDSU
possono richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la
completezza e la veridicita' dei dati dichiarati, anche al fine della
correzione di errori materiali o di modesta entita'.
Per la definizione di tali errori materiali o di modesta entita' si
fa riferimento all'art. 10 della Legge 27 luglio 2000, n. 212
"Disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti";
pertanto tali errori materiali o di modesta entita' non devono
incidere sull'accesso al beneficio e sull'entita' dello stesso.
F.1) Interventi prioritari
Salvo quanto previsto all'art. 4, comma 7 del DPCM, le ARDSU
concedono:
- agli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea specialistica
ed ai corsi di specializzazione obbligatori per l'esercizio della
professione una borsa di studio, secondo le modalita' definite
dall'art. 9 del DPCM;
- agli studenti ammessi ai corsi di dottorato che non beneficiano
della borsa di studio di cui al DM 30 aprile 1999, n. 224, una borsa
di studio, nonche' un prestito d'onore nella misura richiesta fino
alla somma complessiva di 10.000 Euro, secondo le modalita' previste
dall'art. 16 della Legge 2 dicembre 1991, n. 390, quando sara'
applicabile e verranno forniti alle Regioni gli strumenti necessari;
- agli studenti ammessi ad altri corsi di specializzazione un
prestito d'onore nella misura richiesta sino alla somma complessiva
di 10.000 Euro, secondo le modalita' previste dall'art. 16 della
Legge 2 dicembre 1991, n. 390, quando sara' applicabile e verranno
forniti alle Regioni gli strumenti necessari.
Le ARDSU possono estendere i benefici, limitatamente ai servizi
abitativi, anche per un ulteriore semestre o per un ulteriore anno,
come previsto dall'art. 3, comma 4, rispettivamente alle lett. a),
b), c) e d) del DPCM.
Le Aziende, in attuazione dell'art. 13, comma 2 del DPCM, possono
riservare una percentuale di posti a favore degli studenti stranieri
non appartenenti all'Unione Europea nelle graduatorie dei benefici e
possono, altresi', consentire l'accesso gratuito al servizio di
ristorazione agli studenti stranieri in condizione di particolare
disagio economico opportunamente documentate.
F.2) Altri interventi
Richiamato il Programma regionale per il diritto allo studio
universitario sopracitato per quanto riguarda gli obiettivi
prioritari che sono l'incremento delle percentuali di copertura delle
borse di studio e dei servizi abitativi, le ARDSU, nei limiti delle
risorse finanziarie disponibili, assegnano ai borsisti una
integrazione della borsa di studio per la partecipazione a programmi
di mobilita' internazionale, con le modalita' previste all'art. 10
del DPCM e definendone le modalita' di erogazione.
Le Aziende possono inoltre:
- concedere, qualora le Universita' introducano apposite modalita'
organizzative delle attivita' formative per studenti non impegnati a
tempo pieno, servizi ed interventi non destinati alla generalita'
degli studenti, definendone le modalita' ed i requisiti di accesso;
- realizzare altri servizi ed interventi non destinati alla
generalita' degli studenti e non compresi fra quelli del comma 1
dell'art. 2 del DPCM, determinandone i requisiti di ammissione e i
criteri per la definizione delle graduatorie.
G) Ammontare delle borse di studio
Fino ai 2/3 dell'Indicatore della situazione economica equivalente,
l'ammontare minimo della b.d.s. e' il seguente:
- studenti fuori sede:
3.800 Euro nell'anno accademico 2001/02;
3.900 Euro nell'anno accademico 2002/03;
4.000 Euro nell'anno accademico 2003/04;
- studenti pendolari:
2.150 Euro;
- studenti in sede:
1.470 Euro + un pasto giornaliero gratuito.
Oltre i 2/3, e fino al raggiungimento dell'ISEE, vengono erogate
b.d.s. di ammontare gradualmente ridotto, il cui importo non puo'
essere inferiore alla meta' dell'importo minimo.
Al fine di mantenere una gestione corretta ed equilibrata della
finanza pubblica, le ARDSU sono tenute a comunicare alla Regione, al
fine di ottenere l'autorizzazione, eventuali aumenti degli importi
delle borse di studio che vadano oltre i livelli attuali, fatti salvi
gli adeguamenti per allinearsi agli importi sopra riportati,
stabiliti dal DPCM.
Per gli studenti fuori sede che beneficiano di borsa ridotta, cui
siano concessi gratuitamente i servizi abitativi, la parte in danaro
della borsa non puo' comunque essere inferiore a 1.100 Euro.
Qualora le Aziende siano in grado di assicurare il servizio abitativo
e di ristorazione gratuitamente e con un'adeguata fruibilita'
rispetto alla sede dei corsi di studio, l'importo minimo delle borse
per gli studenti fuori sede e' ridotto di 1.400 Euro su base annua
per l'anno accademico 2001/2002 e di 1.500 per quelli successivi, in
relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio abitativo e di
600 Euro su base annua, in relazione ai mesi di effettiva erogazione
del servizio di ristorazione, corrispondente a un pasto giornaliero.
Tale metodo puo' essere applicato dalle Aziende per un ulteriore
pasto giornaliero per gli studenti fuori sede e per un pasto
giornaliero per gli studenti pendolari con le stesse modalita' in
accordo con le rappresentanze elette dagli studenti.
L'importo delle b.d.s. puo' essere incrementato, nel caso di studenti
portatori di handicap al fine di consentire l'utilizzo di protesi e
supporti, nonche' di tutti gli interventi che agevolino la fruizione
dell'attivita' didattica e dello studio.
ALLEGATO 2
La Regione, in sintonia con quanto previsto dal DPCM, persegue
l'obiettivo della progressiva concentrazione delle risorse a sostegno
degli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi e del
contenimento dei costi di gestione dei servizi per il DSU,
ottimizzando l'utilizzo delle risorse.
Il servizio di ristorazione deve pertanto essere fruito al costo
medio effettivo di ciascuna Azienda, valutato tenendo conto dei costi
totali di produzione comprensivi dei costi indiretti e degli oneri di
ammortamento dei beni mobili ed immobili.
Le Aziende possono determinare tariffe per il servizio ristorativo
differenziate per gli studenti, sulla base dei criteri di merito e
delle condizioni economiche, a partire dalla tariffa minima definita
in base alla percentuale del costo a carico degli utenti prevista per
i servizi a domanda individuale degli Enti locali.
Le tariffe del servizio abitativo vengono determinate dalle Aziende
che possono stabilire un canone mensile minimo a posto letto, anche
differenziato in relazione alle diverse tipologie di alloggio e al
grado di comfort, nonche' un contributo che lo studente e' tenuto a
corrispondere a copertura dei costi dei consumi.
Per tutto quanto non previsto nelle presenti Direttive, si rimanda a
quanto indicato nel DPCM.