LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)
Art. 10
Gestione e consistenza delle risorse finanziarie
1. Costituiscono entrate proprie dell'Agenzia:
a) somme destinate all'Agenzia dall'Unione Europea per il
finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo
pagatore nonche' i rimborsi forfettari da parte del FEOGA destinati
al funzionamento della struttura;
b) contributo ordinario regionale per il funzionamento;
c) contributi straordinari regionali per specifiche attivita';
d) somme assegnate dalle Province e dalle Comunita' Montane in
relazione alle competenze affidate ai sensi del comma 4 dell'art. 2,
a titolo di oneri per la gestione delle funzioni affidate.
2. Non costituiscono entrate proprie dell'Agenzia e sono gestite
separatamente e nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti
dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale:
a) le somme assegnate all'Agenzia dall'Unione Europea, dallo Stato,
dalla Regione e da altri Enti, destinate ad essere erogate a terzi a
titolo di aiuto, premio o contributo, cofinanziati ai sensi della
normativa comunitaria;
b) le somme assegnate all'Agenzia dalla Regione, dalle Province e
dalle Comunita' Montane per le finalita' di cui al comma 4 dell'art.
2.
3. Le somme di cui al comma 2 sono gestite su distinti conti
infruttiferi intestati all'Agenzia rispettivamente con le dizioni
"Aiuti comunitari" e "Aiuti di Stato" da tenersi in contabilita'
speciali presso la Tesoreria.
4. L'Agenzia, previa procedura ad evidenza pubblica, stipula una
convenzione assegnando ad un istituto di credito le funzioni di
tesoreria, ovvero si avvale delle disposizioni regionali che
consentono l'utilizzo della convenzione di tesoreria in essere con la
Regione Emilia-Romagna.