REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)

          Art. 10                                                               
Gestione e consistenza delle risorse finanziarie                                
1. Costituiscono entrate proprie dell'Agenzia:                                  
a) somme destinate all'Agenzia dall'Unione Europea per il                       
finanziamento o il cofinanziamento della struttura dell'organismo               
pagatore nonche' i rimborsi forfettari da parte del FEOGA destinati             
al funzionamento della struttura;                                               
b) contributo ordinario regionale per il funzionamento;                         
c) contributi straordinari regionali per specifiche attivita';                  
d) somme assegnate dalle Province e dalle Comunita' Montane in                  
relazione alle competenze affidate ai sensi del comma 4 dell'art. 2,            
a titolo di oneri per la gestione delle funzioni affidate.                      
2. Non costituiscono entrate proprie dell'Agenzia e sono gestite                
separatamente e nel rispetto dei vincoli di destinazione derivanti              
dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale:                          
a) le somme assegnate all'Agenzia dall'Unione Europea, dallo Stato,             
dalla Regione e da altri Enti, destinate ad essere erogate a terzi a            
titolo di aiuto, premio o contributo, cofinanziati ai sensi della               
normativa comunitaria;                                                          
b) le somme assegnate all'Agenzia dalla Regione, dalle Province e               
dalle Comunita' Montane per le finalita' di cui al comma 4 dell'art.            
2.                                                                              
3. Le somme di cui al comma 2 sono gestite su distinti conti                    
infruttiferi intestati all'Agenzia rispettivamente con le dizioni               
"Aiuti comunitari" e "Aiuti di Stato" da tenersi in contabilita'                
speciali presso la Tesoreria.                                                   
4. L'Agenzia, previa procedura ad evidenza pubblica, stipula una                
convenzione assegnando ad un istituto di credito le funzioni di                 
tesoreria, ovvero si avvale delle disposizioni regionali che                    
consentono l'utilizzo della convenzione di tesoreria in essere con la           
Regione Emilia-Romagna.                                                         

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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