LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)
Art. 9
Bilancio, contabilita' e certificazione
1. L'esercizio finanziario costituisce il termine di riferimento del
sistema contabile ed ha una durata annuale. Esso inizia:
a) l'1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre per quanto
concerne la gestione delle risorse di cui all'art. 10, comma 1;
b) il 16 ottobre di ogni anno e termina il 15 ottobre dell'anno
successivo per quanto concerne la gestione delle risorse finanziarie
del FEOGA - Sezione Garanzia e dei relativi cofinanziamenti di cui
all'art. 10, comma 2, lett. a);
c) l'1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre per quanto
concerne la gestione dei fondi di cui all'art. 10, comma 2, lett. b).
2. Il bilancio preventivo annuale dell'Agenzia, per la gestione delle
attivita' di cui al comma 1, lett. a), redatto in termini di
competenza e cassa, e' adottato entro il 31 ottobre dell'anno
precedente, ed il conto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello a cui si riferisce.
3. Per la gestione delle attivita' di cui al comma 1, lett. b), e'
adottato un bilancio formulato in termini finanziari di sola cassa.
4. Per la gestione delle attivita' eventualmente affidate ai sensi
del comma 1, lett. c), e' adottato un bilancio separato formulato in
termini finanziari di sola cassa.
5. Il regolamento di contabilita', disciplina la gestione delle
tipologie di attivita' di cui al comma 1, con riferimento ai principi
fondamentali della contabilita' regionale per le attivita' di cui
alla lett. a), con riferimento alla normativa comunitaria, nazionale
e regionale per le attivita' di cui alle lett. b) e c).
6. I conti annuali riferiti all'attivita' di organismo pagatore per
le spese a carico del FEOGA - Sezione Garanzia sono certificati ai
sensi dell'art. 13 del DLgs n. 165 del 1999.
NOTA ALL'ART. 9
Comma 6
Il testo dell'art. 13 del DLgs n. 165 del 1999, citato alla nota
all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 13 - Certificazione
1. Gli organismi pagatori affidano la certificazione di cui
all'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1663/95, con riferimento alle
spese del Fondo europeo di orientamento e di garanzia in agricoltura
(FEOGA), a societa' abilitate, non controllate dallo Stato, nel
rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti
pubblici di servizi.".