REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21

ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)

          Art. 9                                                                
Bilancio, contabilita' e certificazione                                         
1. L'esercizio finanziario costituisce il termine di riferimento del            
sistema contabile ed ha una durata annuale. Esso inizia:                        
a) l'1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre per quanto                 
concerne la gestione delle risorse di cui all'art. 10, comma 1;                 
b) il 16 ottobre di ogni anno e termina il 15 ottobre dell'anno                 
successivo per quanto concerne la gestione delle risorse finanziarie            
del FEOGA - Sezione Garanzia e dei relativi cofinanziamenti di cui              
all'art. 10, comma 2, lett. a);                                                 
c) l'1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre per quanto                 
concerne la gestione dei fondi di cui all'art. 10, comma 2, lett. b).           
2. Il bilancio preventivo annuale dell'Agenzia, per la gestione delle           
attivita' di cui al comma 1, lett. a), redatto in termini di                    
competenza e cassa, e' adottato entro il 31 ottobre dell'anno                   
precedente, ed il conto consuntivo entro il 30 aprile dell'anno                 
successivo a quello a cui si riferisce.                                         
3. Per la gestione delle attivita' di cui al comma 1, lett. b), e'              
adottato un bilancio formulato in termini finanziari di sola cassa.             
4. Per la gestione delle attivita' eventualmente affidate ai sensi              
del comma 1, lett. c), e' adottato un bilancio separato formulato in            
termini finanziari di sola cassa.                                               
5. Il regolamento di contabilita', disciplina la gestione delle                 
tipologie di attivita' di cui al comma 1, con riferimento ai principi           
fondamentali della contabilita' regionale per le attivita' di cui               
alla lett. a), con riferimento alla normativa comunitaria, nazionale            
e regionale per le attivita' di cui alle lett. b) e c).                         
6. I conti annuali riferiti all'attivita' di organismo pagatore per             
le spese a carico del FEOGA - Sezione Garanzia sono certificati ai              
sensi dell'art. 13 del DLgs n. 165 del 1999.                                    
NOTA ALL'ART. 9                                                                 
Comma 6                                                                         
Il testo dell'art. 13 del DLgs n. 165 del 1999, citato alla nota                
all'art. 1, e' il seguente:                                                     
"Art. 13 - Certificazione                                                       
1. Gli organismi pagatori affidano la certificazione di cui                     
all'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1663/95, con riferimento alle            
spese del Fondo europeo di orientamento e di garanzia in agricoltura            
(FEOGA), a societa' abilitate, non controllate dallo Stato, nel                 
rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti                  
pubblici di servizi.".                                                          

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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