LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)
Art. 6
Attribuzioni del Direttore
1. Il Direttore ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e ad esso
sono attribuiti tutti i poteri di gestione tecnica, amministrativa e
contabile. In particolare, il Direttore:
a) adotta, nel rispetto della legislazione regionale vigente, i
regolamenti in materia di organizzazione e di contabilita', il
bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo di cui all'art. 9,
comma 2, trasmettendoli alla Giunta regionale per l'approvazione,
nonche' alla competente Commissione consiliare per informazione;
b) adotta specifici manuali e modelli procedimentali per ciascuna
tipologia di erogazione finanziaria;
c) adotta i provvedimenti di utilizzo delle risorse finanziarie
gestite dall'Agenzia;
d) adotta tutti gli ulteriori atti necessari alla gestione delle
attivita' dell'Agenzia.
2. Il Direttore puo' stipulare, nell'ambito delle competenze
dell'Agenzia, convenzioni con i Centri autorizzati di assistenza
agricola (CAA) ai sensi dell'art. 3 bis del DLgs n. 165 del 1999.
NOTA ALL'ART. 6
Comma 2
Il testo dell'art. 3 bis del DLgs n. 165 del 1999, citato alla nota
all'art. 1, e' il seguente:
"Art. 3 bis - Centri autorizzati di assistenza agricola
1. Gli organismi pagatori, ai sensi e nel rispetto del punto 4
dell'allegato al Regolamento (CE) n. 1663/95, fatte salve le
specifiche competenze attribuite ai professionisti iscritti agli
ordini e ai collegi professinali, possono, con apposita convenzione,
incaricare "Centri autorizzati di assistenza agricola" (CAA), di cui
al comma 2, ad effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base
di specifico mandato scritto, le seguenti attivita':
a) tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
b) assisterli nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione
e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari,
nazionali e regionali e controllare la regolarita' formale delle
dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo
attraverso le procedure del SIAN;
c) interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione
dello stato di ciascuna pratica relativa ai propri associati.
2. I Centri di cui al comma 1 sono istituiti, per l'esercizio
dell'attivita' di assistenza agli agricoltori, nella forma di
societa' di capitali, dalle organizzazioni professionali agricole
maggiormente rappresentative, o da loro associazioni, da associazioni
dei produttori e dei lavoratori, da associazioni di libero
professionisti e dagli enti di patronato e di assistenza
professionale, che svolgono servizi analoghi, promossi dalle
organizzazioni sindacali. Con decreto del Ministro delle Politiche
agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono
stabiliti i requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per lo
svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 (8/a).
3. Per le attivita' di cui al comma 1, i Centri hanno, in
particolare, la responsabilita' della identificazione del produttore
e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della
corretta immissione dei dati, del rispetto per quanto di competenza
delle disposizioni di Regolamenti (CE) n. 1287/95 e n. 1663/95,
nonche' la facolta' di accedere alle banche dati del SIAN,
esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati. La
disponibilita' dei dati relativi ai propri utenti che abbiano
rilasciato delega espressa in tal senso non costituisce violazione di
quanto disposto dalla Legge 30 dicembre 1996, n. 675, e successive
modificazioni ed integrazioni.
4. Le Regioni verificano i requisiti minimi di funzionamento e di
garanzia ed esercitano la vigilanza. Le Regioni, inoltre, possono
incaricare i Centri dell'effettuazione di ulteriori servizi e
attivita'.".