LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)
Art. 3
Funzioni della Regione, delle Province e delle Comunita' Montane
1. La Regione, le Province e le Comunita' Montane, in materia di
concessione di aiuti, contributi e premi comunitari di rispettiva
competenza in base all'art. 2 e al comma 1 dell'art. 3 della L.R. n.
15 del 1997, svolgono, di norma, tutte le fasi procedimentali
relative al ricevimento delle domande ed alla loro istruttoria,
avvalendosi del sistema informatico dell'Agenzia, e provvedono
all'autorizzazione con richiesta dell'emissione del nulla osta di cui
alla lettera a) del comma 2 dell'art. 2.
2. I rapporti delle Province e delle Comunita' Montane con l'Agenzia
sono regolati da apposita convenzione, secondo uno schema tipo
approvato dalla Giunta regionale nel rispetto del Regolamento (CE) n.
1663/95.
3. Le funzioni di controllo successivo e sanzionatorie sono svolte
dalla Regione, dalle Province e dalle Comunita' Montane, secondo le
rispettive competenze, ai sensi dell'art. 2 e del comma 1 dell'art. 3
della L.R. n. 15 del 1997.
NOTE ALL'ART. 3
Comma 1
1) Il testo dell'art. 2 e del comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 15
del 1997, citata alla nota 2) all'art. 2, e' il seguente:
"Art. 2 - Funzioni riservate alla Regione
1. Sono di competenza della Regione:
a) la formulazione degli indirizzi programmatici generali e
settoriali a scala regionale;
b) il coordinamento delle funzioni;
c) la ripartizione tra Province e Comunita' Montane delle
disponibilita' finanziarie;
d) la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari ivi comprese le
azioni per l'innovazione dei processi e dei prodotti nonche' gli
interventi di livello regionale per l'orientamento dei consumi e per
il coordinamento con le politiche nutrizionali;
e) il riparto tra gli istituti di credito delle disponibilita'
finanziarie relative al credito agevolato, la definizione dei criteri
e dei parametri ad esso relativi, la liquidazione e il pagamento del
concorso regionale negli interessi su prestiti e mutui;
f) la ricerca applicata, le attivita' sperimentali e dimostrative, le
attivita' per i supporti regionali all'assistenza tecnica, la
formazione professionale dei tecnici dei servizi di sviluppo
agricolo, nonche', d'intesa con le Province, le attivita' di
assistenza tecnica di livello regionale e interprovinciale;
g) la disciplina generale in materia di offerta dei prodotti agricoli
e di regolamentazione dei mercati, ivi comprese le forme
organizzative, nonche' le relative funzioni di rilievo regionale
specificate con apposito atto;
h) la definizione e ripartizione a livello subregionale dei
quantitativi di riferimento in relazione alle politiche di
regolazione delle produzioni;
i) le attivita' relative ai controlli e certificazioni fitosanitarie
necessarie alla produzione e circolazione dei vegetali e prodotti
vegetali;
l) l'approvazione di programmi a dimensione o rilevanza regionale
previsti dalla normativa comunitaria, da leggi statali e regionali
nonche' la concessione ed erogazione degli incentivi quando, ai fini
dell'efficacia della scelta programmatoria, la dimensione regionale
risulti, secondo quanto previsto dagli stessi programmi, la piu'
idonea;
m) le attivita' relative ai servizi di supporto per l'incremento
ippico, ivi compresa l'applicazione delle norme sulla riproduzione
nel settore equino;
n) le autorizzazioni in materia di produzione e vendita di materiale
seminale ed embrionale, fatto salvo quanto previsto dalla lett. g)
del comma 2 dell'art. 3;
o) le funzioni, comprese la vigilanza e tutela, in ordine a enti o
aziende a carattere regionale;
p) le funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati
a carattere regionale.
Art. 3 - Ripartizione delle funzioni tra Province e
Comunita' Montane
1. Le Province e le Comunita' Montane, le prime limitatamente al
territorio non compreso in alcuna Comunita' Montana, esercitano, in
materia di agricoltura, tutte le funzioni amministrative rientranti
nella sfera di competenza regionale sulla base della normativa
comunitaria, statale e regionale, ivi compresa la concessione degli
incentivi, sia in conto capitale che in conto interessi, ad eccezione
di quelle riservate alla Regione ai sensi dell'art. 2 e di quelle
riservate alle sole Province ai sensi del comma 2.
omissis".
Comma 2
2) Il Regolamento (CE) n. 1663/95 e' citato alla nota 1) all'art. 2.
Comma 3
3) Il testo dell'art. 2 e del comma 1 dell'art. 3 della L.R. n. 15
del 1997, citata alla nota 2) all'art. 2, e' riportato alla nota 1)
al presente articolo.