LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)
Art. 2
Attribuzioni
1. All'Agenzia sono attribuite le funzioni di organismo pagatore per
la Regione Emilia-Romagna di aiuti, contributi e premi comunitari
previsti dalla normativa dell'Unione Europea e finanziati dal FEOGA -
Sezione Garanzia.
2. L'Agenzia e' garante, nei confronti dell'Unione Europea, degli
adempimenti connessi allo svolgimento di tutte le procedure di
erogazione di cui al comma 1. Nell'esercizio delle funzioni di
organismo pagatore, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1663/95 del 7
luglio 1995, l'Agenzia provvede a:
a) emanare il nulla osta all'erogazione degli importi oggetto di
autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 3;
b) eseguire i pagamenti;
c) contabilizzare i pagamenti.
3. La Giunta regionale adotta le direttive cui deve conformarsi
l'attivita' dell'Agenzia.
4. All'Agenzia puo' essere affidata tramite convenzione, da adottarsi
nel rispetto delle norme nazionali e regionali di finanza e
contabilita', anche la funzione di esecuzione dei pagamenti e
relativa specifica contabilizzazione per ogni altro aiuto destinato
all'agricoltura e allo sviluppo rurale dalla Regione Emilia-Romagna,
dalle Province, dalle Comunita' Montane. Nel caso in cui le Province
e le Comunita' Montane, per l'attuazione di interventi contributivi
con utilizzo di risorse loro assegnate dalla Regione ai sensi dei
commi 1 e 2 dell'art. 7 della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, dispongano
di avvalersi dell'Agenzia, non si applicano le disposizioni di cui al
comma 4 del citato art. 7 e le risorse sono trasferite all'Agenzia
direttamente dalla Regione in modo da assicurare, per ciascun ente
locale interessato, una adeguata disponibilita' di cassa in relazione
alla tipologia degli interventi.
NOTE ALL'ART. 2
Comma 2
1) Il Regolamento (CE) n. 1663/95 del 7 luglio 1995, concerne
Regolamento della Commissione che stabilisce modalita' d'applicazione
del Regolamento (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di
liquidazione dei conti del FEAOG, Sezione "Garanzia".
Comma 4
2) Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 7 della L.R. 30 maggio 1997, n.
15, concernente Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in
materia di agricoltura. Abrogazioni della L.R. 27 agosto 1983, n. 34,
e' il seguente:
"Art. 7 - Riparto dei fondi e gestione della spesa
1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore
della legge regionale di bilancio e sulla base degli stanziamenti
definitivi in essa previsti, provvede al riparto tra Province e
Comunita' Montane dei fondi effettivamente disponibili, assumendo
contestualmente i relativi impegni contabili.
2. Qualora la legge regionale preveda interventi di sviluppo a
carattere pluriennale, il riparto potra' riguardare l'intera
autorizzazione pluriennale di spesa.
3. Gli enti sono tenuti ad utilizzare i fondi loro ripartiti per la
concessione dei contributi ai soggetti beneficiari entro i termini di
cui all'art. 72 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 (Norme per la
disciplina della contabilita' della Regione Emilia-Romagna), e
successive modifiche e integrazioni. Si considerano utilizzati
esclusivamente i fondi per i quali siano stati assunti, entro il
predetto termine, atti formali di concessione delle provvidenze con
esplicito riferimento all'atto regionale che dispone il riparto dei
fondi.
4. Per le funzioni che comportano erogazione ai beneficiari finali di
contributi diversi dai contributi in conto interessi o in annualita'
ancorche' erogabili in forma attualizzata, i fondi sono trasferiti
dal bilancio regionale ai bilanci degli enti e sono erogati agli
stessi con le modalita' definite dai singoli atti di riparto in modo
da assicurare una adeguata disponibilita' di cassa in relazione alla
tipologia dei singoli interventi. Gli enti provvedono all'iscrizione
delle relative entrate e spese secondo quanto stabilito dall'art. 30
della L.R. n. 31 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni.
5. La mancata utilizzazione dei fondi nei termini e con le modalita'
di cui al comma 3 comporta la decadenza degli enti dalla possibilita'
di utilizzare i relativi finanziamenti e l'obbligo per la Regione di
ridurre l'assegnazione disposta all'importo effettivamente
utilizzato. I fondi non utilizzati, ove non ancora erogati agli enti,
costituiscono economia di spesa con riferimento al bilancio
regionale. Gli enti sono conseguentemente tenuti ad eliminarli dalle
proprie scritture contabili. Ove sia gia' intervenuta l'erogazione
agli enti, detti fondi devono essere restituiti alla Regione entro
novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3.".