LEGGE REGIONALE 23 luglio 2001, n. 21
ISTITUZIONE DELL'AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (AGREA)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione dell'Agenzia
1. E' istituita, ai sensi dell'art. 3 del DLgs 27 maggio 1999, n.
165, l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA) per
l'Emilia-Romagna, di seguito denominata "Agenzia".
2. L'Agenzia ha personalita' giuridica pubblica ed e' dotata di
autonomia amministrativa, organizzativa e contabile, secondo quanto
previsto dalla presente legge.
NOTA ALL'ART. 1
Comma 1
Il testo dell'art. 3 del DLgs 27 maggio 1999, n. 165, concernente
Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni
in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della Legge 15 marzo
1997, n. 59, e' il seguente:
"Art. 3 - Funzioni dell'Agenzia e delle Regioni
1. L'Agenzia e' l'organismo di coordinamento di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CEE) n. 729/70 del
Consiglio, del 21 aprile 1970, come modificato dall'articolo 1 del
Regolamento (CEE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 marzo 1995, ed
agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti
della Commissione Europea per tutte le questioni relative al FEOGA,
ai sensi del Regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7
luglio 1995. L'Agenzia e' responsabile nei confronti dell'Unione
Europea degli adempimenti connessi alla gestione degli aiuti
derivanti dalla politica agricola comune, nonche' degli interventi
sul mercato e sulle strutture del settore agricolo, finanziate dal
FEOGA.
2. Il Ministro per le Politiche agricole, con proprio decreto,
sentita la Commissione Europea, ai sensi del Regolamento (CE) n.
1663/95, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
determina il limite al numero degli organismi pagatori e stabilisce
le modalita' e le procedure per il relativo riconoscimento.
3. Le Regioni istituiscono appositi servizi ed organismi per le
funzioni di organismo pagatore, che devono essere riconosciuti,
sentita l'Agenzia, previa verifica della sussistenza dei requisiti
richiesti, sulla base del decreto di cui al comma 2. Tali organismi
possono essere istituiti anche sotto forma di consorzio o di societa'
a capitale misto pubblico-privato.
4. Fino all'istituzione ed al riconoscimento degli appositi organismi
di cui al comma 3, l'Agenzia e' organismo pagatore dello Stato
italiano per l'erogazione di aiuti, contributi e premi comunitari
previsti dalla normativa dell'Unione Europea e finanziati dal FEOGA,
non attribuita ad altri organismi pagatori nazionali (8).
5. I suddetti organismi pagatori devono fornire all'Agenzia tutte le
informazioni occorrenti per le comunicazioni alla Commissione Europea
previste dai Regolamenti (CEE) n. 729/70 e (CE) n. 1663/95 e
successive modificazioni ed integrazioni.
6. Fino alla istituzione ed al riconoscimento degli organismi di cui
al comma 3, l'Ente nazionale risi continua a svolgere sul territorio
nazionale le funzioni di organismo pagatore nel settore risicolo.".