COMUNICATO
Modifiche allo statuto dell'Ente (Allegato A) alla delibera del Consiglio provinciale 64/28148 del 21/6/2000)
All'art. 8, il comma 1 e' soppresso e sostituito dal seguente:
"1 - Il Consiglio e' composto dai consiglieri e dal Presidente, che
ne fa parte ad ogni effetto con diritto di voto. In particolare e'
compreso nella determinazione dei quorum strutturali e funzionali con
riferimento ai consiglieri assegnati od in carica, salvo i casi in
cui sia diversamente previsto dalla legge, dallo Statuto o dal
Regolamento per il funzionamento del Consiglio di cui al successivo
comma 4) del presente articolo.".
All'art. 14, il comma 1 e' soppresso e sostituito dal seguente:
"1 - Il Consiglio e' validamente riunito con l'intervento di almeno
la meta' dei componenti assegnati in prima convocazione e con
l'intervento di almeno un terzo in seconda convocazione. Il quorum
richiesto per la seconda convocazione e' determinato senza computare
il Presidente della Provincia.".
All'art. 23, comma 1:
- e' soppressa la lettera c);
- i successivi alinea d) - e) - f) ed f bis) assumono la
denominazione di c) - d) - e) ed f);
- la lettera n) e' soppressa e sostituita dalla seguente:
"n) esercitare ogni altra funzione attribuitagli dalle leggi e dallo
Statuto, con eventuale emissione degli atti monocratici conseguenti,
e nel rispetto del principio di separazione di competenze fra Organi
di governo e dirigenza fissato dalla Legge 8/6/1990, n. 142
(Ordinamento delle Autonomie locali) e successive modificazioni,
nonche' dal DLgs 31 marzo 1998, n. 80, articolo 45".
All'art. 31 i commi 3, 4, 5 sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
"3 - Ai dirigenti compete la gestione finanziaria, tecnica ed
amministrativa delle funzioni dell'Ente, con direzione delle unita'
organizzative di maggior rilevanza, quali indicate dal Regolamento, e
secondo le modalita' nello stesso previste.
4 - Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di
atti e provvedimenti che impegnano la Provincia verso l'esterno, ivi
compresa l'adozione di ordinanze per l'osservanza di leggi e
regolamenti e l'irrogazione delle connesse sanzioni amministrative,
che la legge o lo Statuto espressamente non riservino agli Organi di
governo della Provincia stessa, nel rispetto del principio di
separazione di competenze fra Organi di governo e dirigenza fissato
dalla Legge 8/6/1990, n. 142 (Ordinamento delle Autonomie locali) e
successive modificazioni, nonche' dal DLgs 31/3/1998, n. 80, articolo
45.
5 - Essi predispongono i programmi e gli atti necessari per
l'adozione dei provvedimenti riservati agli Organi, e provvedono
all'attuazione dei provvedimenti stessi e degli obiettivi e programmi
definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli Organi medesimi.
Spettano ad essi, in particolare, i compiti elencati all'articolo 51,
comma 3, della Legge 8/6/1990, n. 142 citata, nonche' gli atti loro
attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o in base a questi
delegati dal Presidente.".
IL PRESIDENTE
Pier Giorgio Dall'Acqua