COMUNICATO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
Designazione di una terna di nomi di esperti per la ricostituzione della Commissione statale di controllo, ai sensi dell'art. 3 del DLgs 13 febbraio 1993, n. 40 integrato dall'art. 3 del DLgs 10 novembre 1993, n. 479
1) Organismo cui si riferiscono le designazioni:
- Commissione statale di controllo sugli atti amministrativi della
Regione (art. 125 Costituzione) relativamente alla terna di nomi fra
i quali verra' nominato l'esperto con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri (art. 3, comma 2, DLgs 10 novembre 1993, n.
479).
2) Requisiti e condizioni occorrenti:
- la designazione della terna dovra' essere fatta fra docenti
universitari di ruolo in materie giuridico-amministrative, avvocati
anche dello Stato, funzionari statali o regionali in quiescenza,
iscritti nelle liste elettorali di un Comune della regione (art. 3,
comma 4, lett. c del DLgs 10 novembre 1993, n.479);
- i designati inoltre devono possedere i requisiti e non trovarsi
nelle situazioni di incompatibilita' di cui agli artt. 3 e 4 (nella
parte sotto riportata) della L.R. 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina
delle nomine di competenza regionale):
"Art. 3 - Requisiti per le nomine
1. Tutte le persone chiamate a svolgere funzioni di amministrazione,
direzione e controllo presso qualsiasi ente, istituzione,
associazione, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi tipo in
rappresentanza della Regione o per scelta di alcuno dei suoi organi,
debbono possedere la onorabilita' necessaria e l'esperienza adeguata
per esercitare le dette funzioni, in relazione ai fini che la Regione
intenda perseguire ed ai programmi che essa abbia adottato.
2. I requisiti di onorabilita' non sussistono per coloro i quali si
trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della Legge 19 marzo
1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni ed inoltre nei
confronti di coloro che siano stati condannati con sentenza
definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti nel RDL 12
marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero
per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice
civile e nel RD 16 marzo 1942, n. 267.
3. I requisiti di esperienza vengono determinati di caso in caso
dall'organo competente a provvedere alla nomina nel rispetto delle
normative particolari. Occorre tuttavia che i nominati abbiano
esercitato, anche come dipendenti, attivita' di amministrazione,
direzione o controllo nel settore privato o pubblico.
Art. 4 - Incompatibilita'
1. Le persone nominate alle funzioni di cui all'art. 3 presso i
soggetti giuridici ivi indicati non devono trovarsi nelle situazioni
di incompatibilita' che siano prescritte per le funzioni da
ricoprire.
2. In ogni caso sussiste incompatibilita' con le funzioni di:
a) membro del Parlamento nazionale od europeo o di un Consiglio
regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre 20.000
abitanti, Presidente o Assessore di una Amministrazione provinciale;
b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare
qualsiasi forma di vigilanza sugli Enti di cui all'art. 3, ovvero
dipendente con funzioni direttive dei medesimi organismi;
c) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra
giurisdizione speciale;
d) (omissis)
e) membro delle Forze armate o di Polizia, in servizio.".
3) Commissione consiliare competente a formulare il parere sulle
candidature:
- Commissione da costituirsi a inizio di legislatura, deputata alla
competenza di materia.
4) Organo competente a provvedere alla designazione della terna di
esperti:
- Consiglio regionale.
5) Emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica:
- e' prevista la corresponsione di un gettone di presenza per
giornata di seduta di Lire 20.000 lorde (vedi DPR 22 agosto 1972, n.
626);
- rimborso spese documentate di missione per la partecipazione alle
riunioni dell'organo per i non residenti.
6) Modalita' e termini per la presentazione delle candidature:
- entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nel Bollettino Ufficiale chiunque puo' presentare in carta semplice
proposte di candidatura, indirizzandole al Presidente del Consiglio
regionale, Viale Aldo Moro n. 50 - Bologna. Ogni proposta deve
indicare inoltre gli incarichi eventualmente svolti o in corso di
svolgimento dal candidato, e deve contenere gli elementi necessari a
comprovare il possesso dei requisiti previsti.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa
riferimento alla normativa sulle nomine L.R. 24/94.
Si precisa inoltre che i dati personali inviati per la presentazione
delle condidature e successivamente alla nomina saranno trattati
esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nel pieno
rispetto della normativa sulla tutela della "privacy" (Legge
31/12/1996, n. 675, art. 27) e nella salvaguardia di ogni
riservatezza.
Per eventuali richieste di informazioni sul presente avviso
rivolgersi: 051/6395083 - 6395281 - 6395284.
LA PRESIDENTE
Celestina Ceruti