REGIONE EMILIA-ROMAGNA - CONSIGLIO REGIONALE

COMUNICATO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

Designazione di una terna di nomi di esperti per la ricostituzione della Commissione statale di controllo, ai sensi dell'art. 3 del DLgs 13 febbraio 1993, n. 40 integrato dall'art. 3 del DLgs 10 novembre 1993, n. 479

1) Organismo cui si riferiscono le designazioni:                                
- Commissione statale di controllo sugli atti amministrativi della              
Regione (art. 125 Costituzione) relativamente alla terna di nomi fra            
i quali verra' nominato l'esperto con decreto del Presidente del                
Consiglio dei Ministri (art. 3, comma 2, DLgs 10 novembre 1993, n.              
479).                                                                           
2) Requisiti e condizioni occorrenti:                                           
- la designazione della terna dovra' essere fatta fra docenti                   
universitari di ruolo in materie giuridico-amministrative, avvocati             
anche dello Stato, funzionari statali o regionali in quiescenza,                
iscritti nelle liste elettorali di un Comune della regione (art. 3,             
comma 4, lett. c del DLgs 10 novembre 1993,  n.479);                            
- i designati inoltre devono possedere i requisiti e non trovarsi               
nelle situazioni di incompatibilita' di cui agli artt. 3 e 4 (nella             
parte sotto riportata) della L.R. 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina             
delle nomine di competenza regionale):                                          
"Art. 3 - Requisiti per le nomine                                               
1. Tutte le persone chiamate a svolgere funzioni di amministrazione,            
direzione e controllo presso qualsiasi ente, istituzione,                       
associazione, impresa o soggetto giuridico di qualsiasi tipo in                 
rappresentanza della Regione o per scelta di alcuno dei suoi organi,            
debbono possedere la onorabilita' necessaria e l'esperienza adeguata            
per esercitare le dette funzioni, in relazione ai fini che la Regione           
intenda perseguire ed ai programmi che essa abbia adottato.                     
2. I requisiti di onorabilita' non sussistono per coloro i quali si             
trovino nelle condizioni di cui all'art. 15 della Legge 19 marzo                
1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni ed inoltre nei               
confronti di coloro che siano stati condannati con sentenza                     
definitiva a pena detentiva per uno dei reati previsti nel RDL 12               
marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero            
per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice               
civile e nel RD 16 marzo 1942, n. 267.                                          
3. I requisiti di esperienza vengono determinati di caso in caso                
dall'organo competente a provvedere alla nomina nel rispetto delle              
normative particolari. Occorre tuttavia che i nominati abbiano                  
esercitato, anche come dipendenti, attivita' di amministrazione,                
direzione o controllo nel settore privato o pubblico.                           
Art. 4 - Incompatibilita'                                                       
1. Le persone nominate alle funzioni di cui all'art. 3 presso i                 
soggetti giuridici ivi indicati non devono trovarsi nelle situazioni            
di incompatibilita' che siano prescritte per le funzioni da                     
ricoprire.                                                                      
2. In ogni caso sussiste incompatibilita' con le funzioni di:                   
a) membro del Parlamento nazionale od europeo o di un Consiglio                 
regionale, Sindaco o Assessore di un Comune avente oltre 20.000                 
abitanti, Presidente o Assessore di una Amministrazione provinciale;            
b) componente di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare           
qualsiasi forma di vigilanza sugli Enti di cui all'art. 3, ovvero               
dipendente con funzioni direttive dei medesimi organismi;                       
c) magistrato ordinario, amministrativo, contabile e di ogni altra              
giurisdizione speciale;                                                         
d) (omissis)                                                                    
e) membro delle Forze armate o di Polizia, in servizio.".                       
3) Commissione consiliare competente a formulare il parere sulle                
candidature:                                                                    
-  Commissione da costituirsi a inizio di legislatura, deputata alla            
competenza di materia.                                                          
4) Organo competente a provvedere alla designazione della terna di              
esperti:                                                                        
-  Consiglio regionale.                                                         
5) Emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica:                          
- e' prevista la corresponsione di un gettone di presenza per                   
giornata di seduta di Lire 20.000 lorde (vedi DPR 22 agosto 1972, n.            
626);                                                                           
- rimborso spese documentate di missione per la partecipazione alle             
riunioni dell'organo per i non residenti.                                       
6) Modalita' e termini per la presentazione delle candidature:                  
- entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso           
nel Bollettino Ufficiale chiunque puo' presentare in carta semplice             
proposte di candidatura, indirizzandole al Presidente del Consiglio             
regionale, Viale Aldo Moro n. 50 - Bologna. Ogni proposta deve                  
indicare inoltre gli incarichi eventualmente svolti o in corso di               
svolgimento dal candidato, e deve contenere gli elementi necessari a            
comprovare il possesso dei requisiti previsti.                                  
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa                 
riferimento alla normativa sulle nomine L.R. 24/94.                             
Si precisa inoltre che i dati personali inviati per la presentazione            
delle condidature e successivamente alla nomina saranno trattati                
esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali nel pieno           
rispetto della normativa sulla tutela della "privacy" (Legge                    
31/12/1996, n. 675, art. 27) e nella salvaguardia di ogni                       
riservatezza.                                                                   
Per eventuali richieste di informazioni sul presente avviso                     
rivolgersi: 051/6395083 - 6395281 - 6395284.                                    
LA PRESIDENTE                                                                   
Celestina Ceruti                                                                

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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