REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2000, n. 315

Revisione biennale della pianta organica delle farmacie dei comuni della provincia di Ferrara, relativamente all'anno 1998

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Premesso:                                                                       
- che ogni Comune deve avere la propria pianta organica delle                   
farmacie nella quale sono determinati il numero, le relative sedi               
farmaceutiche e loro delimitazione territoriale;                                
- che l'art. 2 della Legge 2 aprile 1968, n. 475, prevede la                    
revisione della pianta organica delle farmacie negli anni pari,                 
secondo le modalita' e sulla scorta dei dati acquisiti ai sensi del             
medesimo articolo;                                                              
- che, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 8/11/1991, n. 362                
"Norme di riordino del settore farmaceutico", la revisione deve tener           
conto della popolazione residente in ogni singolo comune secondo i              
seguenti criteri:                                                               
1) il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che vi sia una           
farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500           
abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni.                 
La popolazione eccedente e' computata, rispetto ai parametri numerici           
indicati, ai fini dell'apertura di una farmacia, qualora sia pari ad            
almeno il 50% dei parametri stessi;                                             
2) l'istituzione di nuove sedi farmaceutiche in deroga al                       
sopraccitato criterio della popolazione e secondo quanto disposto               
dall'art. 104 del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con RD           
27 luglio 1934, n. 1265 cosi' come sostituito dall'art. 2 della Legge           
362/91, comportera' che la farmacia di nuova istituzione disti almeno           
3.000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni                 
diversi. Tale disposizione si applica ai comuni con popolazione fino            
a 12.500 abitanti e con il limite di una farmacia per comune;                   
3) in sede di revisione della pianta organica le farmacie gia' aperte           
in base al solo criterio della distanza sono riassorbite nella                  
determinazione del numero complessivo delle farmacie stabilito in               
base al parametro della popolazione e qualora eccedenti rispetto ai             
parametri indicati al n. 1, sono considerate in soprannumero ai sensi           
dell'art. 380, comma 2 del Testo Unico delle leggi sanitarie;                   
4) gli intervenuti mutamenti nella distribuzione della popolazione              
del comune, anche senza sostanziali variazioni del numero complessivo           
degli abitanti, potranno dar luogo ad una nuova determinazione della            
circoscrizione delle sedi farmaceutiche. Potranno essere autorizzati,           
su domanda dei relativi titolari delle farmacie, i trasferimenti                
delle farmacie nell'ambito del Comune in zone di nuovo insediamento             
abitativo, tenuto conto delle esigenze della assistenza farmaceutica            
determinata dallo spostamento della popolazione, rimanendo immutato             
il numero delle farmacie in rapporto alla popolazione ai sensi                  
dell'art. 1 della Legge 2/4/1968, n. 475, cosi' come modificato                 
dall'art. 1 della Legge 8/11/1991, n. 362;                                      
- che l'art. 185, comma sesto, della L.R. 21 aprile 1999, n. 3, ha              
stabilito la decorrenza dell'esercizio, da parte delle Provincie,               
delle funzioni delegate alla lett. a) del comma 1 del medesimo                  
articolo, dalla revisione della pianta organica riferita all'anno               
2000 e pertanto, la presente revisione, relativa all'anno 1998, e' di           
competenza della Giunta regionale;                                              
- che l'art. 50 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, ha modificato in             
60 giorni il termine perentorio previsto dall'art. 2 della L.R. 16              
luglio 1982, n. 32, per l'espressione dei pareri obbligatori relativi           
alle piante organiche delle farmacie;                                           
richiamata la nota n. 17979/BAS del 7 maggio 1998 del Direttore                 
generale alla Sanita' e Servizi sociali con la quale e' stata avviata           
la procedura di revisione della pianta organica delle farmacie dei              
Comuni relativamente all'anno 1998 e sono state richieste ai Comuni,            
alle Aziende Unita' sanitarie locali ed alle apposite Commissioni               
provinciali di cui all'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32,                 
eventuali proposte di modifica alla vigente pianta organica;preso               
atto delle proposte formulate e dei pareri espressi, in ossequio al             
disposto dell'art. 2 della L.R. 16 luglio 1982, n. 32, dagli Enti               
locali ed organi sopra indicati;                                                
rilevato che per i Comuni di Argenta, Berra, Bondeno, Cento,                    
Codigoro, Comacchio, Copparo, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia,              
Lagosanto, Masi Torello, Massa Fiscaglia, Mesola, Migliarino,                   
Migliaro, Mirabello, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro,             
Sant'Agostino, Tresigallo, Vigarano Mainarda e Voghiera, la vigente             
pianta organica soddisfa le esigenze della popolazione residente nei            
comuni stessi;                                                                  
sentiti, per il parere di competenza in merito alle sopraindicate               
riconferme, le Amministrazioni comunali, l'Azienda Unita' sanitaria             
locale e l'apposita Commissione provinciale;                                    
considerato che l'Amministrazione comunale di Ferrara, Comune con               
133.270 abitanti e n. 46 sedi farmaceutiche, ha chiesto la                      
ridescrizione dei territori delle sedi farmaceutiche n. 9 (Farmacia             
comunale 1 - Porta Mare), n. 10 (Farmacia comunale 6 - Pomposa), n.             
34 (Farmacia comunale 6 - Mizzana), n. 46 (Farmacia comunale 11 -               
Pontegradella) per sostituirne i vigenti confini immaginari, quali              
delineati dal DM 24/10/1963, con confini naturali, alla luce del                
nuovo assetto urbanistico-edilizio che ha determinato la sostanziale            
modifica delle territorialita' delle circoscrizioni del centro urbano           
rispetto alle delegazioni del forese;                                           
ritenuto di non poter accogliere tale domanda in quanto, limitata               
alle farmacie comunali e relativa ai confini del centro urbano con              
l'esclusione di quelli delle delegazioni, non consente, come sarebbe            
opportuno, una organica e complessiva rideterminazione dei confini              
delle sedi farmaceutiche sull'intero territorio comunale;                       
preso atto del parere favorevole alle proposte regionali espresso dal           
Comune di Ferrara, dall'Azienda Unita' sanitaria locale di Ferrara e            
dalla competente Commissione provinciale;                                       
ritenuta necessaria ed opportuna la classificazione di ogni farmacia            
in urbana o rurale ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art.           
1 della Legge 8 marzo 1968, n. 221, e dell'articolo unico della Legge           
5 marzo 1973, n. 40;                                                            
visti i dati della rilevazione relativa alla popolazione residente              
nei comuni della provincia di Ferrara al 31 dicembre 1997, pubblicata           
dall'Istituto centrale di Statistica;                                           
dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 104 del Testo Unico               
delle Leggi sanitarie 1265/34 come modificato dall'art. 2 della Legge           
362/91, le farmacie gia' aperte sulla base del solo criterio della              
distanza, sono riassorbite nel numero delle farmacie stabilito in               
base al parametro della popolazione nel caso in cui il rapporto                 
farmacie-popolazione sia quello previsto dall'art. 1 della Legge                
475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91;                          
visti:                                                                          
- il Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con RD 27 luglio              
1934, n. 1265;                                                                  
- la Legge 8 marzo 1968, n. 221;                                                
- la Legge 2 aprile 1968, n. 475;                                               
- il DPR 21 agosto 1971, n. 1275;                                               
- la Legge 5 marzo 1973, n. 40;                                                 
- la L.R. 16 luglio 1982, n. 32;                                                
- la Legge 22 dicembre 1984, n. 892;                                            
- la Legge 8 giugno 1990, n. 142;                                               
- la Legge 8 novembre 1991, n. 362;                                             
- la Legge 21 aprile 1999, n. 3;                                                
tutto quanto sopra visto, rilevato, considerato;                                
dato atto:                                                                      
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Distretti sanitari, dott.ssa Maria Lazzarato, in merito alla                    
regolarita' tecnica del presente atto, ai sensi dell'art. 4, commi              
sesto e settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n. 41 nonche' della               
propria deliberazione 2541/95;                                                  
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale Sanita' dott.           
Franco Rossi, in merito alla legittimita' del presente atto, ai sensi           
dell'art. 4, commi sesto e settimo, della L.R. 19 novembre 1992, n.             
41 nonche' della deliberazione 2541/95;                                         
su proposta dell'Assessore regionale alla Sanita',                              
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
a) di approvare la pianta organica delle farmacie urbane e rurali dei           
comuni della provincia di Ferrara, acquisita agli atti dell'Ufficio             
Assistenza medica di base e farmaceutica con protocollo n. 7101/BAS             
del 21 febbraio 2000;                                                           
b) di dichiarare riassorbite nel numero complessivo delle farmacie              
stabilito in base al parametro della popolazione di cui all'art. 1              
della Legge 475/68 come modificato dall'art. 1 della Legge 362/91, le           
farmacie gia' aperte in base al solo criterio della distanza, di cui            
all'art. 104 del Testo Unico delle Leggi sanitarie 1265/34, nel caso            
in cui il rapporto popolazione-farmacie sia quello previsto dal                 
citato art. 1 della Legge 362/91;                                               
c) la presente deliberazione, unitamente alla pianta organica, sara'            
pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e              
agli Albi pretori dei Comuni della provincia di Ferrara.                        
PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE                                                  
DELLA PROVINCIA DI FERRARA                                                      
1998                                                                            
(segue allegato fotografato)                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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