REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 24 gennaio 2000, n. 340

Ditta Camellini don Alberto - Concessione in sanatoria di derivazione acqua pubblica per uso irriguo dalle falde sotterranee in comune di Reggio Emilia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire in sanatoria, salvi i diritti dei terzi, alla ditta             
Camellini don Alberto residente in Via Lanzi n. 30 del Comune di                
Quattro Castella (RE) e legalmente domiciliata presso la sede del               
comune di Reggio Emilia, la concessione di derivazione di acqua                 
pubblica dalle falde sotterranee in localita' Roncina del Comune di             
Reggio Emilia (RE); (omissis) per la quantita' d'acqua, stabilita in            
medi moduli 0,0112 (l/s 1,12) e fino ad un massimo uguale e non                 
superiore a moduli 0,15 (l/s 15) per uso irriguo e piu' precisamente            
per irrigare un appezzamento di terreno di complessivi ettari 5.92.02           
coltivato a prato stabile e a rotazione; (omissis)                              
b) di stabilire che la concessione sia praticata per trenta anni,               
consecutivi e continui, decorrenti dalla data del 4 marzo 1982, data            
di pubblicazione del secondo Elenco supplettivo delle acque pubbliche           
della Provincia di Reggio Emilia in cui le acque derivate sono                  
inserite, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli              
obblighi contenuti nel disciplinare;                                            
c) di pubblicare per estratto la presente determinazione ed il                  
relativo disciplinare.                                                          
Estratto del disciplinare n. 3700 di rep. del 2/4/1998 (omissis)                
Art. 6 - Garanzie da osservarsi                                                 
(omissis)                                                                       
Il concessionario e' obbligato a provvedere affinche' le opere di               
presa e restituzione si mantengano innocue al pubblico e privato                
interesse. E' tenuto altresi' ad adottare le misure di sicurezza                
previste dalla legge, atte ad evitare il verificarsi sia di eventi              
dannosi a carico di terzi, sia l'inquinamento delle falde acquifere             
sotterranee, nonche' di eventuali giacimenti minerari.                          
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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