REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROMOZIONE, INDIRIZZO E CONTROLLO AMBIENTALE 24 gennaio 2000, n. 338

Consorzio Irriguo del Quaresimo - Concessione in sanatoria di derivazione acqua pubblica per uso irriguo dalle falde sotterranee in comune di Reggio Emilia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
(omissis)  determina:                                                           
a) di assentire in sanatoria, salvi i diritti dei terzi, al Consorzio           
Irriguo Quaresimo con sede in Via Orsini  n. 22, del Comune di                  
Cavriago (RE) e legalmente domiciliata presso la sede del Comune di             
Reggio Emilia, la concessione di derivazione di acqua pubblica dalle            
falde sotterranee in localita' Codemondo del comune di Reggio Emilia            
(RE); (omissis) per la quantita' d'acqua, stabilita in medi moduli              
0,6 (l/s 60) e fino ad un massimo uguale e non superiore a moduli 0,8           
(l/s 80) per uso irriguo e piu' precisamente per irrigare un                    
appezzamento di terreno di complessivi ettari 92.67.11 coltivato a              
prato stabile; (omissis)                                                        
b) di stabilire che la concessione sia praticata per trenta anni,               
consecutivi e continui, decorrenti dalla data del 4 marzo 1982, data            
di pubblicazione del secondo Elenco supplettivo delle acque pubbliche           
della Provincia di Reggio Emilia in cui le acque derivate sono                  
inserite, subordinatamente all'osservanza delle condizioni e degli              
obblighi contenuti nel disciplinare;                                            
c) di pubblicare per estratto la presente determinazione ed il                  
relativo disciplinare.                                                          
Estratto del disciplinare n. 3704 di rep. del 14/4/1998 (omissis)               
Art. 6 - Garanzie da osservarsi                                                 
(omissis)                                                                       
Il concessionario e' obbligato a provvedere affinche' le opere di               
presa e restituzione si mantengano innocue al pubblico e privato                
interesse. E' tenuto altresi' ad adottare le misure di sicurezza                
previste dalla legge, atte ad evitare il verificarsi sia di eventi              
dannosi a carico di terzi, sia l'inquinamento delle falde acquifere             
sotterranee, nonche' di eventuali giacimenti minerari.                          
(omissis)                                                                       

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ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

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