REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIRETTORE GENERALE AMBIENTE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE 29 settembre 1999, n. 8764

Approvazione schemi di convenzione con gli Enti attuatori degli interventi prioritari di cui all'Intesa di programma tra la Regione Emilia-Romagna e il Ministero dell'Ambiente dell'8 maggio 1996 per l'area critica ad elevata concentrazione di attivita' industriali di Ravenna

IL DIRETTORE GENERALE                                                           
(omissis)  determina:                                                           
1) di approvare, in conformita' alle premesse, gli schemi di                    
convenzioni, allegate quale parti integranti e sostanziali al                   
presente atto e da stipulare con:                                               
a) Comune di Ravenna, per la ristrutturazione di parte della Via                
Baiona con variante per il collegamento alla grande viabilita' dei              
veicoli trasportanti merci pericolose, con un contributo statale di             
Lire 2.150.000.000;                                                             
b) Autorita' Portuale di Ravenna, per la realizzazione del                      
dispositivo di sicurezza "Port Approch Control" (PAC) per il                    
controllo del trasporto navale di sostanze pericolose, con un                   
contributo statale di Lire 1.450.000.000 e con una compartecipazione            
dell'Ente di Lire 250.000.000;                                                  
c) Enichem di Ravenna, per le modifiche tecnologiche sugli impianti             
dell'Enichem per la riduzione dei rischi connessi alla movimentazione           
ed allo stoccaggio di sostanze pericolose, con un contributo statale            
di Lire 1.000.000.000 e con una partecipazione dell'Ente di Lire                
3.000.000.000;                                                                  
2) di dare atto che le somme indicate al punto 1) di Lire                       
4.600.000.000 sono state impegnate con deliberazione di Giunta                  
regionale 2747/98 ripartite nel modo seguente:                                  
- quanto a Lire 1.450.000.000 a favore dell'Autorita' Portuale di               
Ravenna, registrata al n. 6763 di impegno, sul Capitolo 48596                   
"Realizzazione del dispositivo di sicurezza (PAC) per il controllo              
del trasporto navale di sostanze pericolose nel porto di Ravenna                
(art. 7, Legge 8 luglio 1986, n. 349 come modificato dall'art. 6,               
della Legge 28 agosto 1989, n. 305; art. 21 bis, DPR 17 maggio 1988,            
n. 175 come inserito dall'art. 23, comma 1, DL 8 marzo 1996, n. 111)            
- Mezzi statali" del Bilancio per l'esercizio finanziario 1998;                 
- quanto a Lire 2.150.000.000 a favore del Comune di Ravenna,                   
registrata al n. 6762 di impegno, sul Capitolo 48594 "Intervento di             
ristrutturazione di parte della Via Baiona, sita nel comune di                  
Ravenna, con variante per il collegamento alla grande viabilita' dei            
veicoli trasportanti merci pericolose (art. 7, Legge 8 luglio 1986,             
n. 349 come modificato dall'art. 6 della Legge 28 agosto 1989, n.               
305; art. 21 bis, DPR 17 maggio 1988, n. 175 come inserito dall'art.            
23, comma 1, DL 8 marzo 1996, n. 111) - Mezzi statali" del Bilancio             
per l'esercizio finanziario 1998;                                               
- quanto a Lire 1.000.000.000 a favore dell'Enichem di Ravenna,                 
registrata al n. 6764 di impegno, sul Capitolo 48598 "Modifiche                 
tecnologiche sugli impianti dell'Enichem per la riduzione dei rischi            
connessi alla movimentazione ed allo stoccaggio di sostanze                     
pericolose nell'area industriale di Ravenna (art. 7, Legge 8 luglio             
1986, n. 349 come modificato dall'art. 6 della Legge 28 agosto 1989,            
n. 305; art. 21 bis, DPR 17 maggio 1988, n. 175 come inserito                   
dall'art. 23, comma 1, DL 8 marzo 1996, n. 111) - Mezzi statali" del            
Bilancio per l'esercizio finanziario 1998;                                      
3) di dare atto che il Responsabile del Servizio Protezione civile              
provvedera' secondo quanto previsto dalla normativa di legge vigente            
e dalla delibera di Giunta regionale 2541/95 a sottoscrivere le                 
condizioni di cui al punto 1);                                                  
4) di dare atto che alla liquidazione delle somme di cui al punto 2)            
provvedera', con propri provvedimenti formali il Responsabile del               
Servizio regionale competente, ai sensi dell'art. 61 della L.R.                 
31/97, come sostituito dalla L.R. 40/94, art. 4 e dalla delibera di             
Giunta 2541/95, secondo le modalita' stabilite nelle bozze di                   
convenzione di cui al punto 1).                                                 
IL DIRETTORE                                                                    
Leda Boschetti                                                                  
SCHEMI DI CONVENZIONE                                                           
L'anno millenovecentonovantanove, addi' . . . . . . . . del mese di .           
. . . . . . . . . . . . . ., in Bologna (. . . . ) presso la sede del           
. . . . . . . . sono presenti                                                   
- per la Regione Emilia-Romagna, nell'articolato della presente                 
convenzione denominata Regione, il Responsabile del Servizio                    
Protezione civile ing. Demetrio Egidi;                                          
- per l'Enichem SpA, nell'articolato della presente convenzione                 
denominato Soggetto attuatore, il . . . . . . . . . . . . . . . . .             
premesso:                                                                       
- che ai sensi della Legge 28 agosto 1989, n. 305 in particolare                
l'art. 4, il Ministro dell'Ambiente promuove la conclusione di                  
apposite intese programmatiche con le Regioni, le Province autonome e           
gli eventuali soggetti attuatori, per l'impiego coordinato delle                
risorse, anche con contributi a carico dello Stato;                             
- che il DL 8 marzo 1996, n. 111, art. 23, comma 1, individua un                
primo elenco di aree critiche ad elevata concentrazione industriale             
nelle quali e' necessario intervenire con urgenza ai fini del                   
risanamento ambientale;                                                         
- che tra le predette aree e' ricompresa, tra le altre, l'area                  
industriale e portuale di Ravenna;                                              
- che il DM dell'Ambiente n. 105 del 1995, concernente l'assegnazione           
e la ripartizione delle risorse per le aree critiche ad elevata                 
concentrazione di attivita' industriali, assegna alla Regione per               
l'area di Ravenna la somma di Lire 19,6 miliardi;                               
- che con delibera di Giunta della Regione n. 685 del 1996, esecutiva           
ai sensi di legge, fu approvata l'intesa di programma tra il Ministro           
dell'Ambiente e la Regione medesima, per l'attuazione degli                     
interventi di cui al DL n. 111 del 1996, riguardanti sia la redazione           
del Piano di risanamento dell'area industriale e portuale di Ravenna,           
sia l'esecuzione di alcuni interventi urgenti, per un importo                   
complessivo di 20 miliardi di Lire, tra i quali era previsto                    
l'intervento per le "modifiche tecnologiche sugli impianti                      
dell'Enichem, per la riduzione dei rischi connessi alla                         
movimentazione ed allo stoccaggio di sostanze pericolose", come da              
art. 7, lett. d), dell'Intesa di programma;                                     
- che nel medesimo art. 7 dell'Intesa di programma si prevede                   
l'immediata attuazione degli interventi dichiarati, ripartendo le               
somme relative alla prima assegnazione su tali interventi (pari a               
complessivi 19,6 miliardi) e, in particolare, una quota di                      
1.000.000.000 di Lire per l'intervento di cui all'art. 7, lett. d),             
sopra menzionato;                                                               
- che il Ministro dell'Ambiente, con decreto in data 20 ottobre 1997,           
ha istituito il Comitato previsto all'art. 5 dell'Intesa di                     
programma, alla cui presidenza ha nominato il Direttore generale del            
Servizio IAR del Ministero dell'Ambiente;                                       
- che con delibera di Giunta della Regione in data 30 dicembre 1998,            
n. 2747, si e' data esecuzione alle precedenti disposizioni,                    
individuando altresi', al paragrafo 2), l'Enichem SpA come Soggetto             
attuatore dell'intervento di competenza di cui all'art. 7, lett. d),            
dell'Intesa di programma;                                                       
- che con il medesimo atto si e' impegnata la somma complessiva di              
19.600.000.000 di Lire ripartite tra gli interventi urgenti, di cui,            
quanto a 1.000.000.000 di Lire impegnati a favore dell'intervento di            
competenza di Enichem SpA, da trasferirsi al medesimo Soggetto                  
attuatore secondo le modalita' previste al paragrafo 7 b) della sopra           
richiamata delibera di Giunta, nonche' nella presente convenzione;              
- che con il medesimo atto si e' provveduto ad attivare la Segreteria           
tecnica specializzata, di cui all'art. 4, lett. c), dell'Intesa di              
programma, presso la Regione, alla quale per l'attuazione degli                 
interventi prioritari, sono delegati compiti di controllo e                     
supervisione degli interventi;                                                  
- che sulla base della intesa di programma il comitato di                       
coordinamento all'uopo costituito, nella seduta del 17 dicembre 1998,           
ha individuato i seguenti interventi prioritari per il risanamento              
dell'area industriale e portuale di Ravenna e ha cosi' ripartito la             
assegnazione di finanziamento per complessivi 19,6 miliardi:                    
a) delocalizzazione dello scalo ferroviario delle merci pericolose              
dal centro cittadino di Ravenna alla zona portuale:                             
- contributo statale: 15 miliardi di Lire;                                      
- mezzi propri: 20 miliardi di Lire;                                            
- Ente attuatore: Ferrovie dello Stato SpA;                                     
b) ristrutturazione di parte della Via Baiona effettuata dal Comune             
di Ravenna:                                                                     
- contributo statale: 2.150 milioni di Lire;                                    
- Ente attuatore: Comune di Ravenna;                                            
c) realizzazione del dispositivo di sicurezza Port Approch Control              
(PAC):                                                                          
- contributo statale: 1.450 milioni di Lire;                                    
- mezzi propri: 550 milioni di Lire;                                            
- Ente attuatore: Autorita' Portuale di Ravenna;                                
d) modifiche tecnologiche agli impianti per la riduzione dei rischi             
connessi alla movimentazione ed allo stoccaggio di sostanze                     
pericolose:                                                                     
- contributo statale: 1 miliardo di Lire;                                       
- mezzi propri: 3 miliardi di Lire;                                             
- Ente attuatore: Enichem SpA                                                   
- che il suddetto Comitato di coordinamento, nella medesima seduta              
del 17 dicembre 1998, ha espresso parere favorevole relativamente               
agli interventi proposti, approvando i relativi progetti preliminari            
quanto agli interventi di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e             
il programma di lavoro quanto all'intervento di cui alla lettera a);            
considerato che la Giunta regionale con delibera n. 2747 del 30                 
dicembre 1998, punto 7 b) ha definito le modalita' di erogazione del            
finanziamento di cui alla presente convenzione;                                 
dato atto del parere favorevole espresso dal sopracitato Comitato di            
coordinamento in merito allo schema di convenzione tra la Regione e             
l'Enichem SpA;                                                                  
tutto cio' premesso e considerato, le parti come sopra costituite               
convengono di stipulare la seguente convenzione:                                
Art. 1                                                                          
Oggetto della convenzione                                                       
1. Con il presente atto le parti sopra costituite intendono                     
disciplinare e ratificare l'attuazione dei compiti e delle procedure            
relative all'intervento di risanamento dell'area portuale ed                    
industriale di Ravenna, come individuato ex art. 7, lett. d),                   
dell'Intesa di programma richiamata in premessa e affidato alla                 
competenza di Enichem SpA in qualita' di Soggetto attuatore, relativo           
alle "modifiche tecnologiche sugli impianti dell'Enichem per la                 
riduzione dei rischi connessi alla movimentazione ed allo stoccaggio            
di sostanze pericolose".                                                        
Art. 2                                                                          
Procedure relative all'oggetto della convenzione                                
1. Il presente atto disciplina le procedure tecniche, economiche e              
finanziarie intercorrenti tra Regione e Soggetto attuatore, come di             
seguito indicate, connesse agli interventi realizzati o da realizzare           
dal Soggetto attuatore in considerazione della natura di soggetto               
classificato a "Rischio di incidente rilevante", in conformita' al              
DPR 17 maggio 1988, n. 175 e successive modificazioni.                          
Art. 3                                                                          
Compiti e funzioni della Regione                                                
1. In conformita' alle disposizioni di cui all'art. 4, lett. c),                
dell'Intesa di programma e del paragrafo 5 della delibera di Giunta             
2747/98, la Regione si avvale per le attivita' di controllo e di                
supervisione, relativamente alla realizzazione dell'intervento in               
oggetto, del Servizio Protezione civile, nell'ambito del quale e'               
istituita la Segreteria tecnica specializzata, secondo le modalita'             
di cui al punto 5) della delibera di Giunta 2747/98 citata. Rimane,             
in ogni caso ferma la piena responsabilita' del Soggetto attuatore              
per il regolare andamento delle procedure tecniche ed amministrative,           
nonche' per la soddisfacente, realizzazione degli interventi.                   
2. La Regione, avvalendosi della Segreteria tecnica ha facolta' di              
ispezionare i cantieri. Il Soggetto attuatore e' tenuto a fornire,              
altresi', ogni chiarimento o documento richiesto.                               
3. La Regione, mediante il Servizio di Protezione civile, il quale si           
avvale della Segreteria tecnica, predispone la documentazione                   
relativa alle informazioni che il Soggetto attuatore dovra' fornire             
nelle modalita' precisate agli articoli successivi. La messa a                  
disposizione della documentazione necessaria sara' a cura della                 
Segreteria tecnica. Gli uffici del Servizio di Protezione civile                
ricevono, altresi', la documentazione, gli atti e i moduli di cui               
alla presente convenzione inviati dal Soggetto attuatore.                       
Art. 4                                                                          
Compiti e funzioni del Soggetto attuatore                                       
1. Il Soggetto attuatore e' competente in ordine alla concreta                  
attuazione, amministrativa e tecnica, ed alla realizzazione degli               
interventi finalizzati alla realizzazione dell'intervento e delle               
attivita' comprese nell'intervento di cui all'art. 1 della presente             
convenzione ed a questi assegnate, con la conseguente titolarita' dei           
poteri e delle responsabilita' connesse.                                        
2. In particolare sono di competenza del Soggetto attuatore:                    
- l'approvazione del progetto esecutivo dell'opera sulla base del               
progetto preliminare approvato dal Comitato di coordinamento di cui             
all'art. 5 dell'Intesa di programma;                                            
- l'espletamento delle procedure per l'affidamento dei lavori e/o               
forniture necessari;                                                            
- la gestione e la responsabilita' della fase esecutiva degli                   
interventi previsti;                                                            
- la direzione lavori;                                                          
- le operazioni di collaudo degli interventi realizzati, secondo le             
vigenti disposizioni in materia;                                                
- i pagamenti ed i rapporti con i soggetti terzi, affidatari dei                
lavori e/o forniture, conseguenti alle attivita' sopra indicate;                
- la rendicotazione dell'intervento al Servizio Protezione civile               
della Regione secondo le modalita' di cui alla presente convenzione,            
ai fini del controllo degli interventi;                                         
- la messa a disposizione dei documenti e delle informazioni                    
richieste dal Servizio di Protezione civile ai fini della                       
supervisione degli interventi.                                                  
Art. 5                                                                          
Erogazione del finanziamento e                                                  
rendicontazione degli interventi                                                
1. Alla liquidazione della somma impegnata dalla Regione a favore del           
Soggetto attuatore, provvede, nel rispetto di quanto previsto alla              
delibera di Giunta 2747/98, ex punto 7 del dispositivo, il                      
Responsabile del Servizio regionale competente, sulla base di schede            
di rendicontazione autocertificate ed attestanti gli stati di                   
avanzamento, ed i certificati di pagamento vistati dal legale                   
rappresentante del Soggetto attuatore.                                          
2. Le quote del finanziamento sono liquidate come segue:                        
- 20% alla presentazione della scheda di autocertificazione                     
attestante la definizione del programma e dei progetti esecutivi per            
gli interventi previsti;                                                        
- 80% alla presentazione della scheda di autocertificazione del                 
pagamento, vistato secondo le modalita' di cui comma 1, a fronte                
dello stato di avanzamento lavori relativo alla ultimazione dei                 
lavori.                                                                         
3. Contestualmente alla presentazione delle autocertificazioni                  
richiamate, il Soggetto attuatore e' tenuto a rendere disponibili o             
ad inviare le informazioni che saranno eventualmente richieste dalla            
Regione, anche ai fini della liquidazione delle quote parti del                 
finanziamento. Tali informazioni dovranno essere sottoscritte dal               
legale rappresentante del Soggetto attuatore.                                   
4. Le schede di autocertificazione saranno predefinite dal Servizio             
Protezione civile della Regione e trasmesse al Soggetto attuatore; le           
schede saranno compilate e trasmesse alla Regione dal legale                    
rappresentante del Soggetto attuatore.                                          
Art. 6                                                                          
Dichiarazioni di conformita'                                                    
Il Soggetto attuatore dichiara che gli interventi concordati con il             
presente atto sono comunque realizzati nel rispetto delle vigenti               
disposizioni di legge, in particolare in conformita' alle                       
disposizioni richiamate in premessa. In tal senso le premesse che               
precedono fanno parte integrante, formale e sostanziale, del presente           
atto.                                                                           
Art. 7                                                                          
Rinvio                                                                          
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal                  
presente atto, varranno i principi e le disposizioni di cui gli atti            
legislativi e regolamentari richiamati in premessa.                             
Art. 8                                                                          
Validita' dell'intesa                                                           
La presente convenzione e' valida per le parti dalla data di                    
sottoscrizione e per i terzi di pubblicazione nel Bollettino                    
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
per LA REGIONE  per IL SOGGETTO ATTUATORE                                       
IL RESPONSABILE SERVIZIO                                                        
PROTEZIONE CIVILE                                                               
Demetrio Egidi  L'anno millenovecentonovantanove, addi' . . . . . del           
mese di . . . . . . . . , in Bologna (. . . ) presso la sede del . .            
. . . . . . sono presenti                                                       
- per la Regione Emilia-Romagna, nell'articolato della presente                 
convenzione denominata Regione, il Responsabile del Servizio                    
Protezione civile ing. Demetrio Egidi;                                          
- per il Comune di Ravenna, nell'articolato della presente                      
convenzione denominato Soggetto attuatore, il . . . . . . . . . . . .           
. . .                                                                           
premesso:                                                                       
- che ai sensi della Legge 28 agosto 1989, n. 305 in particolare                
l'art. 4, il Ministro dell'Ambiente promuove la conclusione di                  
apposite intese programmatiche con le Regioni, le Province autonome e           
gli eventuali soggetti attuatori, per l'impiego coordinato delle                
risorse, anche con contributi a carico dello Stato;                             
- che il DL 8 marzo 1996, n. 111, art. 23, comma 1, individua un                
primo elenco di aree critiche ad elevata concentrazione industriale             
nelle quali e' necessario intervenire con urgenza ai fini del                   
risanamento ambientale;                                                         
- che tra le predette aree e' ricompresa, tra le altre, l'area                  
industriale e portuale di Ravenna;                                              
- che il DM dell'Ambiente n. 105 del 1995, concernente l'assegnazione           
e la ripartizione delle risorse per le aree critiche ad elevata                 
concentrazione di attivita' industriali, assegna alla Regione per               
l'area di Ravenna la somma di Lire 19,6 miliardi;                               
- che con delibera di Giunta della Regione n. 685 del 1996, esecutiva           
ai sensi di legge, fu approvata l'Intesa di programma tra il Ministro           
dell'Ambiente e la Regione medesima, per l'attuazione degli                     
interventi di cui al DL n. 111 del 1996, riguardanti sia la redazione           
del Piano di risanamento dell'area industriale e portuale di Ravenna,           
sia l'esecuzione di alcuni interventi urgenti, per un importo                   
complessivo di 20 miliardi di Lire, tra i quali era previsto                    
l'intervento di "Ristrutturazione di parte della Via Baiona, sita nel           
comune di Ravenna, per il collegamento alla grande viabilita' dei               
veicoli trasportanti merci pericolose", come da art. 7, lett. b),               
dell'Intesa di programma;                                                       
- che nel medesimo art. 7 dell'Intesa di programma si prevede                   
l'immediata attuazione degli interventi dichiarati, ripartendo le               
somme relative alla prima assegnazione su tali interventi (pari a               
complessivi 19,6 miliardi) e, in particolare, una quota di                      
2.150.000.000 di Lire per l'intervento di cui all'art.7, lett. b),              
sopra menzionato;                                                               
- che il Ministro dell'Ambiente, con decreto in data 20 ottobre 1997,           
ha istituito il Comitato previsto all'art. 5 dell'intesa di                     
programma, alla cui presidenza ha nominato il Direttore generale del            
Servizio IAR del Ministero dell'Ambiente;                                       
- che con delibera di Giunta della Regione in data 30 dicembre 1998,            
n. 2749 si e' data esecuzione alle precedenti disposizioni,                     
individuando altresi', al paragrafo 2), il Comune di Ravenna come               
Soggetto attuatore dell'intervento di competenza di cui all'art. 7,             
lett. b), dell'Intesa di programma;                                             
- che con il medesimo atto si e' impegnata la somma complessiva di              
19.600.000.000 di Lire ripartite tra gli interventi urgenti, di cui,            
quanto a 2.150.000.000 di Lire impegnati a favore dell'intervento di            
competenza del Comune di Ravenna, da trasferirsi al medesimo Soggetto           
attuatore secondo le modalita' previste al paragrafo 7 b) della sopra           
richiamata delibera di Giunta, nonche' nella presente convenzione;              
- che con il medesimo atto si e' provveduto ad attivare la Segreteria           
tecnica specializzata, di cui all'art. 4, lett. c), dell'Intesa di              
programma, presso la Regione, alla quale, per l'attuazione degli                
interventi prioritari sono delegati compiti di controllo e                      
supervisione;                                                                   
- che sulla base della Intesa di programma il Comitato di                       
coordinamento all'uopo costituito, nella seduta del 17 dicembre 1998,           
ha individuato i seguenti interventi prioritari per il risanamento              
dell'area industriale e portuale di Ravenna e ha cosi ripartito la              
assegnazione di finanziamento per complessivi 19,6 miliardi:                    
a) delocalizzazione dello scalo ferroviario delle merci pericolose              
dal centro cittadino di Ravenna alla zona portuale:                             
- contributo statale: 15 miliardi di Lire;                                      
- mezzi propri: 20 miliardi di Lire;                                            
- Ente attuatore: Ferrovie dello Stato SpA;                                     
b) ristrutturazione di parte della Via Baiona effettuata dal Comune             
di Ravenna:                                                                     
- contributo statale: 2.150 milioni di Lire;                                    
- Ente attuatore: Comune di Ravenna;                                            
c) realizzazione del dispositivo di sicurezza Port Approch Control              
(PAC):                                                                          
- contributo statale: 1.450 milioni di Lire;                                    
- mezzi propri: 550 milioni di Lire;                                            
- Ente attuatore: Autorita' Portuale di Ravenna;                                
d) modifiche tecnologiche agli impianti per la riduzione dei rischi             
connessi alla movimentazione ed allo stoccaggio di sostanze                     
pericolose:                                                                     
- contributo statale: 1 miliardo di Lire;                                       
- mezzi propri: 3 miliardi di Lire;                                             
- Ente attuatore: Enichem SpA;                                                  
- che il suddetto Comitato di coordinamento, nella medesima seduta              
del 17 dicembre 1998, ha espresso parere favorevole relativamente               
agli interventi proposti, approvando i relativi progetti preliminari,           
quanto agli interventi di cui alle precedenti lettere b), c) e d) ed            
il programma di lavoro quanto all'intervento di cui alla lettera a);            
considerato che la Giunta della Regione con delibera  n.2747 del 30             
dicembre 1998, punto 7 b), ha definito le modalita' di pagamento                
secondo quanto stabilito dalla L.R. 29/85;                                      
dato atto del parere favorevole espresso dal sopracitato Comitato di            
coordinamento in merito allo schema di convenzione tra la Regione ed            
il Comune di Ravenna;                                                           
tutto cio' premesso e considerato, le Amministrazioni pubbliche come            
sopra costituite convengono di stipulare la seguente convenzione:               
Art. 1                                                                          
Oggetto della convenzione                                                       
1. Con il presente atto le parti sopra costituite intendono                     
disciplinare l'attuazione dei compiti e delle procedure relative                
all'intervento di risanamento dell'area industriale di Ravenna, come            
individuato ex art. 7, lett. b) dell'Intesa di programma richiamata             
in premessa e affidato alla competenza del Comune di Ravenna in                 
qualita' di Soggetto attuatore relativo alla "Ristrutturazione di               
parte della Via Baiona, sita nel comune di Ravenna, con variante per            
il collegamento alla grande viabilita' dei veicoli trasportanti merci           
pericolose".                                                                    
Art. 2                                                                          
Procedure relative all'oggetto della convenzione                                
1. Il presente atto disciplina le procedure tecniche, economiche e              
finanziarie intercorrenti tra Regione e Soggetto attuatore, come di             
seguito indicate, al fine della realizzazione dell'intervento in                
oggetto.                                                                        
Art. 3                                                                          
Compiti e funzioni della Regione                                                
1. In conformita' alle disposizioni di cui all'art. 4, lett. c),                
dell'Intesa di programma e del paragrafo 5 della delibera di Giunta             
2747/98 la Regione si avvale per le attivita' di controllo e di                 
supervisione, relativamente alla realizzazione dell'intervento in               
oggetto, del Servizio Protezione civile, nell'ambito del quale e'               
istituita la Segreteria tecnica specializzata, secondo le modalita'             
di cui al punto 5) della delibera di Giunta 2747/98. Rimane, in ogni            
caso ferma la piena responsabilita' del Soggetto attuatore per il               
regolare andamento delle procedure tecniche amministrative, nonche'             
per la soddisfacente realizzazione degli interventi.                            
2. La Regione, avvalendosi della Segreteria tecnica ha facolta' di              
ispezionare i cantieri. Il Soggetto attuatore e' tenuto a fornire,              
altresi' ogni chiarimento o documento richiesto.                                
3. La Regione, mediante il Servizio di Protezione civile, il quale si           
avvale della Segreteria tecnica, predispone la documentazione                   
relativa alle informazioni che il Soggetto attuatore dovra' fornire             
nelle modalita' precisate agli articoli successivi. La messa a                  
disposizione della documentazione necessaria sara' a cura della                 
Segreteria tecnica. Gli uffici del Servizio Protezione civile                   
ricevono, altresi', la documentazione, gli atti e i moduli di cui               
alla presente convenzione inviati dal Soggetto attuatore.                       
Art. 4                                                                          
Compiti e funzioni del Soggetto attuatore                                       
1. Il Soggetto attuatore e' competente in ordine alla concreta                  
attuazione, amministrativa e tecnica, ed alla realizzazione degli               
interventi finalizzati alla realizzazione dell'intervento e delle               
attivita' comprese nell'intervento di cui all'art.1 della presente              
convenzione ed a questi assegnate, con la conseguente titolarita' dei           
poteri e delle responsabilita' connesse.                                        
2. In particolare sono di competenza del Soggetto attuatore:                    
- l'approvazione del progetto esecutivo dell'opera sulla base del               
progetto preliminare approvato dal Comitato di coordinamento di cui             
all'art. 5 dell'Intesa di programma;                                            
- le eventuali procedure di espropriazione;                                     
- l'espletamento delle procedure di appalto per l'affidamento dei               
lavori necessari;                                                               
- la gestione e la responsabilita' della fase esecutiva successiva              
all'individuazione dell'impresa affidataria;                                    
- la direzione lavori;                                                          
- le operazioni di collaudo degli interventi realizzati, secondo le             
vigenti disposizioni in materia di lavori pubblici;                             
- i pagamenti ed i rapporti con i soggetti terzi, affidatari                    
dell'appalto, conseguenti alle attivita' sopra indicate;                        
- la rendicontazione dell'intervento al Servizio Protezione civile              
della Regione secondo le modalita' di cui alla presente convenzione,            
ai fini del controllo degli interventi;                                         
- la messa a disposizione dei documenti e delle informazioni                    
richieste dal Servizio di Protezione civile ai fini della                       
supervisione degli interventi.                                                  
Art. 5                                                                          
Monitoraggio degli interventi                                                   
1. La Regione, mediante il Servizio Protezione civile, il quale si              
avvale della Segreteria tecnica specializzata, provvede alla                    
supervisione degli interventi tramite il monitoraggio delle procedure           
e delle attivita' poste dal Soggetto attuatore.                                 
2. Fatta salva la facolta' di richiedere informazioni ulteriori in              
conformita' all'art. 3 del presente atto, il Servizio Protezione                
civile, avvalendosi dalla Segreteria tecnica, mette a disposizione              
del Soggetto attuatore la necessaria documentazione, la quale                   
costituisce lo strumento, anche formale, mediante il quale il                   
Soggetto attuatore adempie alla richiesta di informazioni relative ai           
principali atti connessi con la realizzazione degli interventi                  
programmati. Tali informazioni, sottoscritte dal legale                         
rappresentante del Soggetto attuatore, verranno fornite attraverso la           
compilazione di moduli predefiniti dal Servizio Protezione civile, il           
quale provvede a comunicare modalita' e tempi per la consegna.                  
Art. 6                                                                          
Erogazione del finanziamento                                                    
e rendicontazione degli interventi                                              
1. Alla liquidazione della somma impegnata dalla Regione a favore del           
Soggetto attuatore, provvede, nel rispetto di quanto previsto alla              
delibera di Giunta del 30 dicembre 1998, n. 2747, ex punto 7 del                
dispositivo, il Responsabile del Servizio regionale competente, sulla           
base di schede di rendicontazione autocertificate ed attestanti gli             
stati di avanzamento, ed i certificati di pagamento vistati dalla               
Direzione per l'esecuzione del contratto e dal legale rappresentante            
del Soggetto attuatore.                                                         
2. In tal senso la Regione corrisponde un'anticipazione determinata             
nella misura del 20% dell'importo complessivo del finanziamento a               
fronte della presentazione da parte del Soggetto attuatore di                   
apposita scheda di autocertificazione della avvenuta consegna dei               
lavori e di approvazione del progetto esecutivo con indicazione della           
relativa copertura finanziaria. Le ulteriori quote del finanziamento            
sono successivamente liquidate in base ai seguenti momenti                      
tecnico-amministrativi di realizzazione dell'intervento:                        
- alla presentazione della scheda di autocertificazione del                     
pagamento, vistato nelle modalita' di cui al comma 1, a fronte dello            
stato di avanzamento lavori relativo alla realizzazione del 30%                 
dell'importo complessivo dei lavori, sara' ulteriormente liquidato il           
40% del finanziamento impegnato;                                                
- alla presentazione della scheda di autocertificazione del                     
pagamento, vistato nelle modalita' di cui al comma 1, a fronte dello            
stato di avanzamento lavori relativo alla realizzazione del 60%                 
dell'importo complessivo dei lavori, sara' ulteriormente liquidato il           
30% del finanziamento impegnato;                                                
- alla presentazione della scheda di autocertificazione del                     
pagamento, vistato nelle modalita' di cui al comma 1, a fronte dello            
stato di avanzamento lavori relativa alla ultimazione dei lavori,               
sara' liquidato, a saldo complessivo, il 10% del finanziamento                  
impegnato.                                                                      
3. Contestualmente alla presentazione delle autocertificazioni                  
richiamate, il Soggetto attuatore e' tenuto a rendere disponibili o             
ad inviare le informazioni che saranno eventualmente richieste dalla            
Regione, anche ai fini della liquidazione delle quote parti del                 
finanziamento.                                                                  
4. Le schede di autocertificazione saranno predefinite dal Servizio             
di Protezione civile della Regione e trasmesse al Soggetto attuatore;           
le schede saranno compilate e trasmesse alla Regione dal legale                 
Rappresentante del Soggetto attuatore.                                          
Art. 7                                                                          
Qualificazione delle procedure                                                  
di affidamento degli appalti                                                    
1. La Regione, tramite il Servizio di Protezione civile, inoltre,               
mette a disposizione le conoscenze e la documentazione necessaria al            
fine di rendere possibile per il Soggetto attuatore, pur nel rispetto           
della propria autonomia, l'applicazione di metedologie innovative               
nell'ambito della procedura di pubblico appalto. In particolare, la             
Regione, nell'ambito della delibera di Giunta del 16 giugno 1999, n.            
987 rende disponibile l'opportuna documentazione tecnica                        
(linee-guida) per l'applicazione di metodologie e criteri di qualita'           
finalizzati ad una migliore e piu' celere gestione della singola                
procedura di appalto pubblico.                                                  
Art. 8                                                                          
Dichiarazione di conformita'                                                    
1. Il Soggetto attuatore, mediante il legale rappresentante, dichiara           
che gli interventi concordati con il presente atto verranno comunque            
realizzati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in                 
particolare in conformita' alle disposizioni richiamate in premessa             
nonche' alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici. In              
tal senso le premesse che precedono fanno parte integrante, formale e           
sostanziale, del presente atto. Qualora, tra la Regione ed il                   
Soggetto attuatore, nell'ambito degli interventi di attuazione                  
oggetto della presente convenzione, si verificassero difformita' di             
interpretazione delle norme sopra richiamate e, in particolare, su              
questioni relative a problematiche ambientali, verra' sentito il                
Comitato di coordinamento di cui all'art. 5 dell'Intesa di programma.           
Art. 9                                                                          
Rinvio                                                                          
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal                  
presente atto, varranno i principi e le disposizioni di cui gli atti            
legislativi e regolamentari richiamati in premessa.                             
Art. 10                                                                         
Validita' dell'intesa                                                           
La presente convenzione e' valida per le parti dalla data di                    
sottoscrizione e per i terzi dalla pubblicazione nel Bollettino                 
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                                         
per LA REGIONE  per IL SOGGETTO ATTUATORE                                       
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
PROTEZIONE CIVILE                                                               
Demetrio EgidiL'anno millenovecentonovantanove, addi' . . . . . del             
mese di . . . . ., in Bologna (. . .) presso la sede del . . . . sono           
presenti                                                                        
- per la Regione Emilia-Romagna, nell'articolato della presente                 
convenzione denominata Regione, il Responsabile del Servizio                    
Protezione civile ing. Demetrio Egidi;                                          
- per l'Autorita Portuale di Ravenna, nell'articolato della presente            
convenzione denominato Soggetto attuatore, il . . . . . . .                     
premesso:                                                                       
- che ai sensi della Legge 28 agosto 1989, n. 305 in particolare                
l'art. 4, il Ministro dell'Ambiente promuove la conclusione di                  
apposite intese programmatiche con le Regioni, le Province autonome e           
gli eventuali soggetti attuatori, per l'impiego coordinato delle                
risorse, anche con contributi a carico dello Stato;                             
- che il DL 8 marzo 1996, n. 111, art. 23, comma 1, individua un                
primo elenco di aree critiche ad elevata concentrazione industriale             
nelle quali e' necessario intervenire con urgenza ai fini del                   
risanamento ambientale;                                                         
- che tra le predette aree e' ricompresa, tra le altre, l'area                  
industriale e portuale di Ravenna;                                              
- che il DM dell'Ambiente n. 105 del 1995, concernente l'assegnazione           
e la ripartizione delle risorse per le aree critiche ad elevata                 
concentrazione di attivita' industriali, assegna alla Regione per               
l'area di Ravenna la somma di Lire 19,6 miliardi;                               
- che con delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna  n.685 del            
1996, esecutiva ai sensi di legge, fu approvata l'Intesa di programma           
tra il Ministro dell'Ambiente e la Regione medesima, per l'attuazione           
degli interventi di cui al DL n. 111 del 1996, riguardanti sia la               
redazione del Piano di risanamento dell'area industriale e portuale             
di Ravenna, sia l'esecuzione di alcuni interventi urgenti, per un               
importo complessivo di 20 miliardi di Lire, tra i quali era previsto            
l'intervento di "Realizzazione del dispositivo di sicurezza Port                
Approch Control (PAC) per il controllo del trasporto navale di                  
sostanze pericolose nel porto di Ravenna", come da art. 7, lett. c)             
dell'Intesa di programma;                                                       
- che nel medesimo art. 7 dell'Intesa di programma si prevede                   
l'immediata attuazione degli interventi dichiarati, ripartendo le               
somme relative alla prima assegnazione su tali interventi (pari a               
complessivi 19,6 miliardi) e, in particolare, una quota di                      
1.450.000.000 di Lire per l'intervento di cui all'art. 7, lett. c),             
sopra menzionato;                                                               
- che il Ministro dell'Ambiente, con decreto in data 20 ottobre 1997,           
ha istituito il Comitato previsto all'art. 5 dell'Intesa di                     
programma, alla cui presidenza ha nominato il Direttore generale del            
Servizio IAR del Ministero dell'Ambiente;                                       
- che con delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna in data 30            
dicembre 1998, n. 2747 si e' data esecuzione alle precedenti                    
disposizioni, individuando altresi', al paragrafo 2), l'Autorita'               
Portuale di Ravenna come Soggetto attuatore dell'intervento di                  
competenza di cui all'art. 7, lett. c), dell'intesa di programma;               
- che con il medesimo atto si e' impegnata la somma complessiva di              
19.600.000.000 di Lire ripartite tra gli interventi urgenti, di cui,            
quanto a 1.450.000.000 di Lire impegnati a favore dell'intervento di            
competenza dell'Autorita' portuale di Ravenna da trasferirsi al                 
medesimo soggetto attuatore secondo le modalita' previste al                    
paragrafo 7 della sopra richiamata delibera di Giunta, nonche' nella            
presente convenzione;                                                           
- che con il medesimo atto si e' provveduto ad attivare la Segreteria           
tecnica specializzata, di cui all'art. 4, lett. c), dell'Intesa di              
programma, presso la Regione alla quale, per l'attuazione degli                 
interventi prioritari sono delegati compiti di controllo e                      
supervisione;                                                                   
- che sulla base della Intesa di programma il Comitato di                       
coordinamento all'uopo costituito, nella seduta del 17 dicembre 1998,           
ha individuato i seguenti interventi prioritari per il risanamento              
dell'area industriale e portuale di Ravenna e ha cosi ripartito la              
assegnazione di finanziamento per complessivi 19,6 miliardi:                    
a) delocalizzazione dello scalo ferroviario delle merci pericolose              
dal centro cittadino di Ravenna alla zona portuale:                             
- contributo statale: 15 miliardi di Lire;                                      
- mezzi propri: 20 miliardi di Lire;                                            
- Ente attuatore: Ferrovie dello Stato SpA;                                     
b) ristrutturazione di parte della Via Baiona effettuata dal Comune             
di Ravenna:                                                                     
- contributo statale: 2.150 milioni di Lire;                                    
- Ente attuatore: Comune di Ravenna                                             
c) realizzazione del dispositivo di sicurezza Port Approch Control              
(PAC):                                                                          
- contributo statale: 1.450 milioni di Lire;                                    
- mezzi propri: 550 milioni di Lire;                                            
- Ente attuatore: Autorita' Portuale di Ravenna                                 
d) modifiche tecnologiche agli impianti per la riduzione dei rischi             
connessi alla movimentazione ed alla stoccaggio di sostanze                     
pericolose:                                                                     
- contributo statale: 1 miliardo di Lire;                                       
- mezzi propri: 3 miliardi di Lire;                                             
- Ente attuatore: Enichem SpA;                                                  
- che il suddetto Comitato di coordinamento, nella medesima seduta              
del 17 dicembre 1998, ha espresso parere favorevole relativamente               
agli interventi proposti, approvando i relativi progetti preliminari,           
quanto agli interventi di cui alle precedenti lettere b), c) e d) ed            
il programma di lavoro quanto all'intervento di cui alla lettera a);            
considerato che la Giunta regionale con delibera n. 2747 del                    
30/12/1998, punto 7a), ha definito le modalita' di erogazione del               
finanziamento di cui alla presente convenzione;                                 
dato atto del parere favorevole espresso dal sopracitato Comitato di            
coordinamento in merito allo schema di convenzione tra la Regione               
Emilia- Romagna ed il Comune di Ravenna;                                        
tutto cio' premesso e considerato, le Amministrazioni pubbliche come            
sopra costituite convengono di stipulare la seguente convenzione:               
Art. 1                                                                          
Oggetto della convenzione                                                       
1. Con il presente atto le parti sopra costituite intendono                     
disciplinare l'attuazione dei compiti e delle procedure relative                
all'intervento di risanamento dell'area ed industriale di Ravenna,              
come individuato ex art. 7, lett. c) dell'Intesa di programma                   
richiamata in premessa e affidato alla competenza dell'Autorita'                
Portuale di Ravenna in qualita' di Soggetto attuatore, relativo alla            
"Realizzazione del dispositivo di sicurezza Port Approch Control                
(PAC) per il controllo del trasporto navale di sostanze pericolose              
nel porto di Ravenna".                                                          
Art. 2                                                                          
Procedure relative all'oggetto della convenzione                                
1. Il presente atto disciplina le procedure tecniche, economiche e              
finanziarie intercorrenti tra Regione e Soggetto attuatore, come di             
seguito indicate, al fine della realizzazione dell'intervento in                
oggetto.                                                                        
Art. 3                                                                          
Compiti e funzioni della Regione                                                
1. In conformita' alle disposizioni di cui all'art. 4, lett. c),                
dell'Intesa di programma e del paragrafo 5 della delibera di Giunta             
2747/98 la Regione si avvale per le attivita' di controllo e di                 
supervisione, relativamente alla realizzazione dell'intervento in               
oggetto, del Servizio di Protezione civile, nell'ambito del quale e'            
istituita la Segreteria tecnica specializzata, secondo le modalita'             
di cui al punto 5) della delibera di Giunta 2747/98 citata. Rimane,             
in ogni caso ferma la piena responsabilita' del Soggetto attuatore              
per il regolare andamento delle procedure tecniche amministrative,              
nonche' per la soddisfacente realizzazione degli interventi.                    
2. La Regione, avvalendosi della Segreteria tecnica, ha facolta' di             
ispezionare i cantieri. Il Soggetto attuatore e' tenuto a fornire,              
altresi ogni chiarimento o documento richiesto.                                 
3. La Regione, mediante il Servizio di Protezione civile, il quale si           
avvale della Segreteria tecnica, predispone la documentazione                   
relativa alle informazioni che il Soggetto attuatore dovra' fornire             
nelle modalita' precisate agli articoli successivi. La messa e                  
disposizione della documentazione necessaria sara' a cura della                 
Segreteria tecnica. Gli uffici del Servizio di Protezione civile                
ricevono, altresi', la documentazione, gli atti e i moduli di cui               
alla presento convenzione inviati dal Soggetto attuatore.                       
Art. 4                                                                          
Compiti e funzioni del Soggetto attuatore                                       
1. Il Soggetto attuatore e' competente in ordine alla concreta                  
attuazione, amministrativa e tecnica, ed alla realizzazione degli               
interventi finalizzati alla realizzazione dell'intervento e delle               
attivita' comprese nell'intervento di cui all'art. 1 della presente             
convenzione ed a questi assegnate, con la conseguente titolarita' dei           
poteri e delle responsabilita' connesse.                                        
2. In particolare sono di competenza del Soggetto attuatore:                    
- l'approvazione del progetto esecutivo dell'intervento (fornitura              
del sistema PAC, posa in opera e mezza in funzione) sulla base del              
progetto preliminare approvato dal Comitato di coordinamento di cui             
all'art. 5 dell'Intesa di programma;                                            
- l'esplatamento delle procedure di appalto per l'affidamento del               
contratto;                                                                      
- la gestione e la responsabilita' della fase esecutiva successiva              
all'individuazione dell'impresa affidataria;                                    
- la direzione dell'esecuzione del contratto;                                   
- la operazioni di collaudo degli interventi realizzati, secondo le             
vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici;                            
- i pagamenti ad i rapporti con i soggetti terzi, affidatari dei                
lavori e/o forniture, conseguenti alle attivita' sopra indicate;                
- la rendicontazione dell'intervento al Servizio Protezione civile              
della Regione secondo le modalita' di cui alla presente convenzione,            
ai fini del controllo degli interventi;                                         
- la messa a disposizione dei documenti e delle informazioni                    
richieste dal Servizio di Protezione civile ai fini della                       
supervisione degli interventi.                                                  
Art. 5                                                                          
Monitoraggio degli interventi                                                   
1. La Regione, mediante il Servizio di Protezione civile, il quale si           
avvale della Segreteria tecnica specializzata, provvede alla                    
supervisione degli interventi tramite il monitoraggio delle procedure           
e delle attivita' poste dal Soggetto attuatore.                                 
2. Fatta salva la facolta' di richiedere informazioni ulteriori in              
conformita' all'art. 3 del presente atto, il Servizio Protezione                
civile, avvalendosi dalla Segreteria tecnica, mette a disposizione              
del Soggetto attuatore la necessaria documentazione, la quale                   
costituisce lo strumento, anche formale, mediante il quale il                   
Soggetto attuatore adempie alla richiesta di informazioni relative ai           
principali atti connessi con la realizzazione degli interventi                  
programmati. Tali informazioni, sottoscritte dal legale                         
rappresentante del Soggetto attuatore, verranno fornite attraverso la           
compilazione di moduli predefiniti dal Servizio Protezione civile, il           
quale provvede a comunicare modalita' e tempi per la consegna.                  
Art. 6                                                                          
Erogazione del finanziamento                                                    
e rendicontazione degli interventi                                              
1. Alla liquidazione della somma impegnata dalla Regione a favore del           
Soggetto attuatore, provvede, nel rispetto di quanto previsto alla              
delibera di Giunta 2747/98, ex punto 7) del dispositivo, il                     
Responsabile del Servizio regionale competente, sulla base di schede            
di rendicontazione autocertificate ed attestanti gli stati di                   
avanzamento, ed i certificati di pagamento vistati dalla Direzione              
per l'esecuzione del contratto e dal legale rappresentante del                  
Soggetto attuatore.                                                             
2. In tal senso la Regione corrisponde un'anticipazione determinata             
nella misura del 20% dell'importo complessivo del finanziamento a               
fronte della presentazione, da parte del Soggetto attuatore, di                 
apposita scheda di autocertificazione della avvenuta consegna dei               
luoghi e di approvazione del progetto esecutivo con indicazione della           
relativa copertura finanziaria. Le ulteriori quote del finanziamento            
sono successivamente liquidate in base ai seguenti momenti                      
tecnico-amministrativi di realizzazione dell'intervento:                        
- alla presentazione della scheda di autocertificazione del                     
pagamento, vistato nelle modalita' di cui al comma 1, a fronte dello            
stato di avanzamento lavori relativo alla realizzazione del 30%                 
dell'importo complessivo dei lavori, sara' ulteriormente liquidato il           
40% del finanziamento impegnato;                                                
- alla presentazione della scheda di autocertificazione del                     
pagamento, vistato nelle modalita' di cui al comma 1, a fronte dello            
stato di avanzamento relativo alla realizzazione del 60% dell'importo           
complessivo della prestazione oggetto del contratto, sara'                      
ulteriormente liquidato il 30% del finanziamento impegnato;                     
- alla presentazione della scheda di autocertificazione del                     
pagamento, vistato nelle modalita' di cui al comma 1, a fronte dello            
stato di avanzamento relativo alla ultimazione della prestazione,               
sara' liquidato, a saldo complessivo, il 10% del finanziamento                  
impegnato.                                                                      
3. Contestualmente alla presentazione delle autocertificazioni                  
richiamate, il Soggetto attuatore e' tenuto a rendere disponibili o             
ad inviare le informazioni che saranno eventualmente richieste dalla            
Regione, anche ai fini della liquidazione delle quote parti del                 
finanziamento.                                                                  
4. Le schede di autocertificazione saranno predefinite dal Servizio             
Protezione civile della Regione e trasmesse al Soggetto attuatore; le           
schede saranno compilate e trasmesse alla Regione dal legale                    
rappresentante del Soggetto attuatore.                                          
Art. 7                                                                          
Qualificazione delle procedure                                                  
di affidamento degli appalti                                                    
1. La Regione, tramite il Servizio Protezione civile, inoltre, mette            
a disposizione le conoscenze e la documentazione necessaria al fine             
di rendere possibile per il Soggetto attuatore, pur nel rispetto                
della propria autonomia, l'applicazione di metedologie innovative               
nell'ambito della procedura di pubblico appalto. In particolare, la             
Regione, nell'ambito della delibera di Giunta del 16 giugno 1999, n.            
987 rende disponibile l'opportuna documentazione tecnica                        
(linee-guida) per l'applicazione di metodologie e criteri di qualita'           
finalizzati ad una migliore e piu' celere gestione della singola                
procedura di appalto pubblico.                                                  
Art. 8                                                                          
Dichiarazione di conformita'                                                    
1. Il Soggetto attuatore, mediante il legale rappresentante, dichiara           
che gli interventi concordati con il presente atto verranno comunque            
realizzati nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in                 
particolare in conformita' alle disposizioni richiamate in premessa             
nonche' alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici. In              
tal senso le premesse che precedono fanno parte integrante, formale e           
sostanziale, del presente atto. Qualora, tra la Regione ed il                   
Soggetto attuatore, nell'ambito degli interventi di attuazione                  
oggetto della presente convenzione, si verificassero difformita' di             
interpretazione delle norme sopra richiamate e, in particolare, su              
questioni relative a problematiche ambientali, verra' sentito il                
Comitato coordinamento di cui all'art. 5 dell'Intesa di programma.              
Art. 9                                                                          
Rinvio                                                                          
Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal                  
presente atto, varranno i principi e le disposizioni di cui gli atti            
legislativi e regolamentari richiamati in premessa.                             
Art. 10                                                                         
Validita' dell'Intesa                                                           
La presente convenzione e' valida per le parti dalla data di                    
sottoscrizione e per i terzi dalla data di pubblicazione nel                    
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
per LA REGIONE  per IL SOGGETTO ATTUATORE                                       
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO                                                    
PROTEZIONE CIVILE                                                               
Demetrio Egidi                                                                  

Azioni sul documento

ultima modifica 2023-05-19T21:22:53+01:00

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina