REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 luglio 2000, n. 1336

Autorizzazione raccolta molluschi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA                                          
Vista la deliberazione n. 1321 del 26/7/1999 con la quale si                    
autorizzavano le ditte Coop. Piccola e Media Pesca "La Romagnola" a             
rl con sede in Marina di Ravenna, Via Molo Dalmazia n. 53 e Consorzio           
Nuovo Conisub Soc. coop. a rl con sede in Marina di Ravenna, Via Molo           
Dalmazia n. 47, ad effettuare la raccolta per l'immissione al consumo           
umano dei molluschi bivalvi vivi (mytilus spp.) prelevati dalle parti           
sommerse delle piattaforme marine della Societa' ENI SpA - Divisione            
AGIP ubicate al largo della costa emiliano-romagnola;                           
considerato che l'autorizzazione concessa e' valida fino al                     
31/7/2000, data in cui avra' termine il contratto di disincrostazione           
tra le Coop. Piccola e Media Pesca "La Romagnola" a rl, e Consorzio             
Nuovo Conisub Soc. coop. a rl e la Societa' ENI SpA - Divisione AGIP;           
preso atto della richiesta della Societa' Coop. Piccola e Media Pesca           
"La Romagnola" e Consorzio Nuovo Conisub Soc. coop. a rl acquisita              
agli atti del competente Servizio con prot.  n.23119/Vet. del                   
5/6/2000 con la quale si informa che la committente ENI SpA -                   
Divisione AGIP intende prorogare di due anni il contratto di                    
disincrostazione delle parti sommerse delle piattaforme marine e si             
chiede altresi' di prorogare di due anni la validita' della                     
deliberazione n. 1321 del 26/7/1999;                                            
considerato:                                                                    
- che i dati relativi alle analisi effettuati sui campioni di                   
molluschi bivalvi (mytilus spp.) prelevati dai Servizi dei                      
Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie locali di            
Ravenna e Cesena in ottemperanza a quanto disposto nel punto 3) della           
soprarichiamata deliberazione, pur essendo conformi ai valori dei               
parametri previsti per le zone classificate b), non sono sufficienti            
per poter procedere ad una classificazione definitiva delle acque in            
questione ai sensi dell'art. 4 del DLgs 530/92, classificazione gia'            
avviata e resa operativa con le deliberazioni n. 45 del 20/1/1997, n.           
1954  del 4/11/1997, n. 170 del 16/2/2000 e n. 308 dell'1/3/2000;               
- che il Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti ha attivato con           
l'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed                      
Emilia-Romagna e l'Universita' di Bologna una collaborazione per la             
messa a punto di una metodica analitica per la determinazione  degli            
idrocarburi nei molluschi bivalvi, attualmente non prevista dalla               
normativa italiana, al fine di acquisire ulteriori elementi                     
conoscitivi in merito;                                                          
preso atto che i lavori della collaborazione soprarichiamata tra                
Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed                        
Emilia-Romagna e l'Universita' di Bologna non si sono ancora                    
conclusi;                                                                       
acquisita agli atti del competente Servizio con prot.  n.27840/Vet.             
del 10/7/2000 la nota inviata dalla Soc. ENI SpA - Divisione AGIP del           
6/7/2000 relativa alla conferma dell'affidamento del contratto di               
disincrostazione delle parti sommerse delle piattaforme marine alla             
Coop. La Romagnola e al Consorzio Nuovo Conisub per ulteriori due               
anni a partire dall'1/8/2000;                                                   
vista la deliberazione n. 45 del 20/1/1997, controllata senza rilievo           
dalla Commissione di controllo sull'amministrazione della Regione               
Emilia-Romagna prot. n. 281/302 nella seduta del 5/2/1997 con la                
quale si e' provveduto alla classificazione delle zone di produzione            
dei molluschi bivalvi vivi di cui all'art. 4 del DLgs 530/92;                   
considerato:                                                                    
- che il punto 6) della stessa deliberazione prevede l'adozione di              
atti successivi, tesi ad eventuali classificazioni complementari e/o            
alla revisione della classificazione stessa, qualora vengano                    
acquisiti mediante  l'attivazione di specifici programmi  di                    
indagine, nuovi elementi conoscitivi;                                           
- che allo stato attuale non sussistono elementi ostativi di                    
carattere igienico sanitario per accogliere l'istanza presentata dai            
richiedenti;preso atto:                                                         
- del parere del Servizio Veterinario e del Servizio di Igiene                  
pubblica dell'Azienda Unita' sanitaria locale di Ravenna acquisito              
agli del competente servizio con prot. n. 28441/Vet. del 13/7/2000;             
- del parere del Servizio Veterinario dell'Azienda Unita' sanitaria             
locale di Cesena acquisito agli atti del competente Servizio con                
prot. n. 28254/Vet. del 12/7/2000;                                              
- del parere del Servizio Veterinario dell'Azienda Unita' sanitaria             
locale di Rimini acquisito agli atti del competente Servizio con                
prot. n. 28342/Vet. del 12/7/2000;                                              
ritenuto che in attesa di rivedere  la classificazione di cui alla              
deliberazione n. 45 del 20/1/1997 sopracitata, sulla scorta degli               
accertamenti  sanitari effettuati sui molluschi e degli accertamenti            
ispettivi svolti dai Servizi Veterinari e dai Servizi di Igiene                 
pubblica delle Aziende Unita' sanitarie locali di Ravenna, Cesena e             
Rimini nel corso del 1998/1999/2000 e' possibile  autorizzare                   
provvisoriamente la raccolta e l'immissione al consumo di molluschi             
bivalvi Mytilus spp. prelevati dalle piattaforme marine della                   
Societa' ENI SpA - Divisione AGIP denominate Agostino A, Agostino B,            
Agostino C, Amelia A, Amelia B, Amelia C, Amelia D, Anemone, Antares,           
Antonella, Arianna, Armida, Azalea B, Cervia A, Cervia B, Cervia C,             
Garibaldi A, Garibaldi B, P.C. 80, P.C. 80 Bis, P.C.A., P.C. West A,            
P.C. West B, P.C. West C e Angela - Angelina;                                   
visti:                                                                          
- il DLgs 530/92;                                                               
- l'art. 32 della Legge 833/78;                                                 
acquisito il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare            
Sicurezza sociale nella seduta del 20 luglio 2000;                              
dato atto ai sensi dell'art. 4, comma 6 della L.R. 19 novembre 1992,            
n. 41 e del punto 3.1 della delibera 2541/95:                                   
- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio                  
Veterinario e Igiene degli alimenti dr. Giovanni Paganelli in ordine            
alla regolarita' tecnica del presente provvedimento;                            
- del parere favorevole espresso dal Direttore generale alla Sanita'            
dr. Franco Rossi, in ordine alla legittimita' del presente                      
provvedimento;                                                                  
su proposta dell'Assessore alla Sanita';                                        
a voti unanimi e palesi, delibera:                                              
1) Le ditte Cooperativa Piccola e Media Pesca "La Romagnola" a rl e             
Nuovo Conisub Soc. coop a rl di Marina di Ravenna, per i motivi                 
espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati              
sono autorizzate alla raccolta per l'immissione al consumo umano dei            
molluschi bivalvi vivi (Mytilus spp.) prelevati dalle parti sommerse            
delle piattaforme della Societa' ENI SpA - Divisione AGIP denominate:           
Agostino A  Lat. 44o32'22" N. Long. 12o29'45" E.                                
Agostino B  Lat. 44o33'13" N. Long. 12o29'45" E.                                
Agostino C  Lat. 44o32'47" N. Long. 12o29'41" E.                                
Amelia A  Lat. 44o24'18" N. Long. 12o39'39" E.                                  
Amelia B  Lat. 44o24'24" N. Long. 12o39'44" E.                                  
Amelia C  Lat. 44o24'22" N. Long. 12o39'46" E.                                  
Amelia D  Lat. 44o24'25" N. Long. 12o39'40" E.                                  
Anemone  Lat. 44o12'43" N. Long. 12o42'19" E.                                   
Antares  Lat. 44o23'21" N. Long. 12o27'13" E.                                   
Antonella  Lat. 44o12'44" N. Long. 12o46'28" E.                                 
Arianna  Lat. 44o18'20" N. Long. 12o37'42" E.                                   
Armida  Lat. 44o28'47" N. Long. 12o27'12" E.                                    
Azalea B  Lat. 44o09'59" N. Long. 12o43'12" E.                                  
Cervia A  Lat. 44o17'37" N. Long. 12o38'20" E.                                  
Cervia B  Lat. 44o17'17" N. Long. 12o38'45" E.                                  
Cervia C  Lat. 44o18'03" N. Long. 12o38'24" E.                                  
Garibaldi A  Lat. 44o31'21" N. Long. 12o30'38" E.                               
Garibaldi B  Lat. 44o29'11" N. Long. 12o31'53" E.                               
P.C. 80  Lat. 44o24'18" N. Long. 12o32'47" E.                                   
P.C. 80 Bis  Lat. 44o25'22" N. Long. 12o31'14" E.                               
P.C.A.  Lat. 44o23'38" N. Long. 12o34'22" E.                                    
P.C.C.  Lat. 44o23'26" N. Long. 12o33'37" E.                                    
P.C. West A  Lat. 44o30'40" N. Long. 12o21'35" E.                               
P.C. West B  Lat. 44o30'31" N. Long. 12o22'27" E.                               
P.C. West C  Lat. 44o30'31" N. Long. 12o22'27" E.                               
Angela Angelina  Lat. 44o23'25" N. Long. 12o20'35" E.                           
I molluschi raccolti possono essere immessi al consumo umano diretto            
dopo aver subito un trattamento in un centro di depurazione o previa            
stabulazione;                                                                   
2) le ditte Cooperativa Piccola e Media Pesca "La Romagnola" a rl e             
Nuovo Conisub Soc. coop a rl di Marina di Ravenna devono concordare             
mensilmente con i Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle                 
Aziende Unita' sanitarie locali territorialmente competenti, piani di           
lavoro riportanti le date e le strutture in cui verranno effettuate             
le operazioni di disincrostazione. Tali piani di lavoro devono essere           
predisposti individuando aree omogenee di intervento al fine di                 
consentire una razionale attivita' di sorveglianza sanitaria nelle              
zone di raccolta e l'acquisizione di elementi conoscitivi relativi              
alla qualita' dei molluschi presenti nelle parti sommerse delle                 
piattaforme indicate al punto 1);                                               
3) i Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Unita'               
sanitarie locali di Ravenna, Cesena e Rimini devono assicurare un               
monitoraggio nelle zone di raccolta dei molluschi con frequenza                 
quindicinale per la rilevazione dei parametri biotossicologici sui              
molluschi e del fitoplancton nell'acqua, nonche' dei parametri                  
microbiologici, chimici ed organolettici dei molluschi. I parametri             
Coliformi fecali, Escherichia coli, Salmonelle, idrocarburi ed                  
organolettici devono essere monitorati con frequenza quindicinale,              
mentre i parametri piombo e mercurio, devono essere monitoriati con             
la frequenza prevista dalla normativa vigente. I risultati del                  
monitoraggio devono essere inviati al Servizio Veterinario e Igiene             
alimenti dell'Assessorato alla Sanita';                                         
4) le ditte beneficiarie del presente provvedimento autorizzativo               
devono garantire il trasporto alle piattaforme ENI del personale                
tecnico dei Servizi dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende               
Unita' sanitarie locali costiere, nonche' il supporto al                        
campionamento attraverso la presenza di personale subacqueo                     
qualificato;                                                                    
5) l'autorizzazione concessa con il presente provvedimento ha                   
validita' dall'1/8/2000 fino al 31/7/2002, data in cui avra' termine            
il contratto di disincrostazione tra le ditte Cooperativa Piccola e             
Media Pesca "La Romagnola" a rl, il Consorzio Nuovo Conisub Soc.                
coop. a rl e la Societa' ENI SpA e puo' essere sospesa qualora il               
sistema di monitoraggio metta in evidenza la non conformita' dei                
parametri biotossicologici, microbiologici, chimici ed organolettici            
(alterazione del sapore dei molluschi) dei campioni prelevati.                  
L'autorizzazione puo' altresi' essere sospesa in caso di inosservanza           
alle disposizioni contenute nel presente provvedimento e qualora le             
imprese di pesca associate alle predette cooperative, addette  alla             
disincrostazione, si rendano responsabili di violazione del DLgs                
530/92 e sue successive modificazioni ed integrazioni.                          
Le modalita' di sospensione sono quelle previste dalla circolare                
dell'Assessorato Sanita' n. 19 del 26/3/1996;                                   
6) il Responsabile del Servizio Veterinario ed Igiene degli alimenti            
dell'Assessorato alla Sanita' e' incaricato dell'esecuzione del                 
presente atto che deve essere notificato alle Societa' interessate              
per il tramite del Sindaco del Comune di Ravenna e trasmesso in copia           
ai Comuni di Ravenna, Cesenatico e Rimini, alle Province di Ravenna,            
Forli'-Cesena e Rimini, al Ministero della Sanita' Dipartimento                 
Alimenti, Nutrizione e Sanita' Pubblica Veterinaria - ai Dipartimenti           
di Prevenzione delle Aziende Unita' sanitarie locali di Ravenna,                
Cesena e Rimini, al Comando provinciale Carabinieri di Ravenna, al              
Comando Squadriglia navale della Guardia di Finanza di Marina di                
Ravenna, alla Direzione ENI SpA - Divisione AGIP distretto di Marina            
di Ravenna.                                                                     
La presente deliberazione deve essere altresi' pubblicata nel                   
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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