REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 marzo 2000, n. 111

Conclusioni di istruttoria ai sensi della L.R. 13/91 sullo stabilimento della ditta Bormioli Rocco e figlio SpA sita in Parma, Via Genova n. 4/A

1) Il Responsabile delle attivita' industriali gestite nello                    
stabilimento di Parma, di proprieta' della ditta Bormioli Rocco e               
figlio SpA, di seguito denominato "gestore", dovra' attuare entro il            
31 marzo 2000, quanto indicato al decreto del Ministero dell'Ambiente           
16 marzo 1998: "Modalita' con le quali i fabbricanti (gestori) per le           
attivita' a rischio di incidente rilevante devono procedere                     
all'informazione, all'addestramento e all'equipaggiamento di coloro             
che lavorano in situ".                                                          
Il gestore deve inoltre redigere e conservare idonea documentazione,            
al fine di poter dimostrare di aver dato attuazione alle disposizioni           
del sopra indicato decreto.                                                     
2) Il gestore deve provvedere, entro il 30 giugno 2000:                         
- ad installare idonei estintori nella zona di stoccaggio                       
dell'esafluosilicato di sodio;                                                  
- a redigere e ad esigere il rispetto di una procedura che preveda il           
divieto assoluto di presenza di materiali combustibili e/o                      
infiammabili all'interno del magazzino di stoccaggio                            
dell'esafluorisilicato di sodio, compresa la presenza anche                     
momentanea di vettori stradali.                                                 
3) Le modifiche e/o le soluzioni procedurali da realizzare, in                  
ottemperanza ai disposti del presente decreto, e/o le soluzioni                 
alternative a quelle indicate, si ritengono approvati quando ARPA               
abbia formalmente espresso, al riguardo, il proprio parere                      
favorevole.                                                                     
4) Non si prevedono scenari incidentali probabili con estensione                
delle zone d'impatto esterna allo stabilimento.5) Non si prevedono              
vincoli territoriali.                                                           
6) Il Sindaco di Parma e' tenuto ad attivare la Sezione provinciale             
ARPA ed il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Unita' sanitaria            
locale di Parma, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui             
all'art. 8 della L.R. 13/91.                                                    
Il presente provvedimento sara' pubblicato, per estratto, nel                   
Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.                              
IL PRESIDENTE                                                                   
Vasco Errani                                                                    

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ultima modifica 2023-05-19T22:22:53+02:00

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